LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1971, n. 4

Interpretazione autentica dell' art. 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, riguardante << Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento tecnologico degli stabilimenti industriali >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/02/1971
Materia:
220.01 - Industria

Articolo unico
 
Fra le somme mutuate, ammissibili al contributo regionale ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, si intendono comprese anche quelle destinate all' acquisto delle aree necessarie per le realizzazioni ivi previste, nonché quelle destinate alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione, entro il limite del 30% del complessivo ammontare dell' investimento.