CAPO I
Norme modificative, integrative ed interpretative e
rifinanziamento della
legge regionale 22 agosto 1966, n. 23,
già modificata ed integrata con le leggi regionali 7 marzo
1969, n. 2, 26 febbraio 1970, n. 7, e 6 agosto 1970, n. 32.
Art. 1
L'
art. 1 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
È autorizzata la concessione a favore di Province, Comuni, Consorzi fra Enti locali, Istituzioni ed altri Enti, di contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, nella misura massima del 7% della spesa riconosciuta ammissibile per l' esecuzione delle opere pubbliche indicate nel successivo art. 2.
La spesa ammissibile, ai fini di cui al precedente comma, comprende, oltre il costo delle opere, il prezzo di acquisto dell' area necessaria ed eventualmente degli edifici preesistenti da demolire o da sistemare, nonché una quota, per spese generali e di collaudo, non superiore al 7% di tale costo. >>
Art. 2
Fra le opere di cui al punto 5 dello stesso art. 2 si intendono comprese:
a) le opere di sistemazione e di adattamento di aree per adibirle a deposito di rifiuti solidi e gli impianti di smaltimento e depurazione dei rifiuti medesimi;
b) gli impianti e le reti di distribuzione del metano.
Art. 3
Il
secondo comma dell' art. 3 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, è sostituito dai seguenti:
<< Quando si sia provveduto ai sensi del precedente comma, l' eventuale ulteriore contributo previsto dall' art. 1 potrà essere concesso solo sulla differenza fra la spesa ritenuta ammissibile e l' ammontare del contributo una volta tanto.
Se trattasi di opere di modesta entità la cui spesa non superi lire dieci milioni e concorrono eccezionali condizioni di necessità riconosciute dalla Giunta regionale, il contributo una volta tanto, fino al 90% di detta spesa, può essere concesso agli enti di cui al primo comma per qualsivoglia opera od impianto, compresi fra quelli enumerati nell' art. 2. >>
Art. 4
L'
art. 4 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, con le modalità di cui agli articoli seguenti, a favore di istituzioni e di enti, diversi da Province o Consorzi con partecipazione di Province, sono delegate, nell' ambito del territorio di rispettiva competenza, le Province di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine. >>
Art. 6
Nell'
art. 7 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, è aggiunto il seguente comma:
<< Ai fini della formulazione della proposta di cui al precedente comma, è previamente sentita una commissione presieduta dall' Assessore ai lavori pubblici e composta dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o da loro delegati. >>
Art. 8
L'
art. 10 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 10
I contributi, di cui all' art. 1, sono versati dall' Amministrazione delegata con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione. Al versamento l' Amministrazione delegata può provvedere anche con il sistema previsto dallo art. 54, primo comma, lettera c), del RD 18 novembre 1923, n. 2440.
L' erogazione dei contributi una volta tanto, di cui all' art. 3, ha luogo, a cura dell' Amministrazione delegata, in base agli stati di avanzamento dei lavori, nonché in base agli atti di contabilità finale ed al certificato di collaudo regolarmente approvato.
I contributi per opere di competenza delle Province o di Consorzi con partecipazione di Province sono concessi con decreto dell' Assessore regionale ai lavori pubblici e sono versati con le modalità stabilite nel decreto di concessione.
Qualora si sia fatto ricorso ad operazioni di mutuo, i contributi di cui all' art. 1 sono direttamente versati all' ente mutuante. >>
Art. 9
Per la concessione dei contributi di cui all' art. 3 della stessa legge, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1971 e 1972.
CAPO II
Art. 12
Nel
secondo comma dell' art. 11 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, come modificato ed integrato in forza degli articoli 17 e 23 della
legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, i numeri 10- 12) sono sostituiti dai seguenti numeri:
<< 10- 15) sei esperti eletti con voto limitato dal Consiglio regionale che non siano amministratori o dipendenti delle Province, dei Comuni, dei Consorzi o delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza esistenti nella regione; di tali esperti almeno tre debbono essere scelti fra gli ingegneri e gli architetti, residenti nel territorio regionale, che siano docenti universitari od esercitino da almeno dieci anni la libera professione >>.
I successivi numeri 13 e 14 vengono, rispettivamente, cambiati in 16 e 17.
Art. 13
Nel
secondo comma dell' art. 32 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, come modificato ed integrato in forza degli articoli 17 e 23 della
legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, i numeri 10- 12) sono sostituiti dai seguenti:
<< 10- 15) sei esperti eletti con voto limitato dal Consiglio regionale che non siano amministratori o dipendenti degli Enti concessionari od esecutori di opere di cui al presente titolo; di tali esperti almeno tre debbono essere scelti fra ingegneri e laureati in scienze agrarie o forestali, residenti nel territorio regionale, che siano docenti universitari od esercitino da almeno dieci anni la libera professione >>.
I successivi numeri 13, 14 e 15 vengono, rispettivamente, cambiati in 16, 17 e 18.
Art. 14
I successivi numeri 15, 16, 17 e 18 vengono, rispettivamente, cambiati in 18, 19, 20 e 21.
Art. 15
Quando si provvede ai sensi dell' art. 19, primo comma, lettere a) e b), della
legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, s' intende che il funzionario e l' organo, rispettivamente indicati nelle citate lettere a) e b), sono anche legittimati ad emanare i decreti di concessione dei contributi e dei finanziamenti e ad adottare, in genere, tutti i provvedimenti preordinati all' impegno, alla liquidazione ed all' ordinazione delle spese, salvo l' obbligo del rendiconto amministrativo da sottoporre, poi, alla Corte dei conti ai sensi dell' art. 60 del RD 18 novembre 1923, n. 2440.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 18
Le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati col primo comma dell' art. 9 della presente legge saranno iscritte, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, nell' importo di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1971 e 1991 e nell' importo di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1990.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971, è istituito - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 600 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore di Province, Comuni, Consorzi fra Enti locali, Istituzioni ed altri enti per la costruzione, sistemazione, ampliamento e completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico, comprese quelle riguardanti gli edifici destinati ai servizi di assistenza e beneficienza od al culto o adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del parroco >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dall' apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 9 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 500 milioni relativo all' esercizio 1971 fa carico al sopracitato capitolo 600 e quello per le annualità degli esercizi finanziari dal 1972 al 1991 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Al maggior onere annuo di lire 500 milioni per gli esercizi dal 1972 al 1990 derivante dall' autorizzazione del limite di impegno per l' esercizio finanziario 1972, si farà fronte con la cessazione della spesa di pari importo, prevista dalle leggi regionali 30 dicembre 1967, n. 29, e 8 gennaio 1968, n. 1, fino all' esercizio finanziario 1971.
Art. 19
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1971, è istituito - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 601 con la denominazione: << Contributi una volta tanto a favore di Province, Comuni, Consorzi fra Enti locali, Istituzioni ed altri enti per la costruzione, sistemazione, ampliamento e completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico, comprese quelle riguardanti gli edifici destinati ai servizi di assistenza e beneficienza od al culto o adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del parroco >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo e 200 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dall' apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 9 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 1200 milioni autorizzata col secondo comma dell' art. 9 della presente legge fa carico, per l' esercizio finanziario 1971, al sopracitato capitolo 601 e quella relativa all' esercizio 1972 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per lo stesso esercizio.
Art. 20
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971, è istituito - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 602 con la denominazione: << Contributi una tantum a Comuni ed a loro Consorzi per la costruzione di impianti di depurazione di fognature urbane, compresi i collettori finali di adduzione agli impianti >> e con lo stanziamento di lire 800 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 9 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 800 milioni, previsto dall' art. 16 della presente legge, fa carico al sopracitato capitolo 602.
Art. 21
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1971, è istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria III - il capitolo 289 con la denominazione: << Spese per promuovere e per finanziare studi diretti a valutare e determinare, nei vari casi, le forme tecnicamente più opportune di trattamento depurativo dei liquami fognali >> e con lo stanziamento di lire 20 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 9 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 20 milioni, indicato nell' articolo 17 della presente legge, fa carico al sopracitato capitolo 289.