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Indice:
L.R. n. 32/1971
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Leggi regionali
Legge regionale
3 agosto 1971
, n.
32
Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11, avente per oggetto provvedimenti per lo sviluppo dei servizi sanitari delle istituzioni per l' assistenza psichiatrica e di igiene mentale.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 12/08/1971, N. 030
Data di entrata in vigore:
27/08/1971
Materia:
320.02
-
Assistenza sanitaria ed ospedaliera
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Per le finalità previste dall'
art. 1 della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11
, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1971, 1972 e 1973.
Art. 2
La
lettera c) dell' art. 2 della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11
, è modificata come segue:
<< c) per la concessione di borse di studio a favore del personale medico, del personale di assistenza sanitaria infermieristica e del rimanente personale per la frequenza a corsi, rispettivamente di specializzazione e perfezionamento, di aggiornamento e di qualificazione >>.
Art. 3
Agli effetti di quanto previsto dall'
articolo 2, lettera a), della legge regionale 7 marzo 1968, n. 11
, fra le iniziative rivolte al potenziamento dell' assistenza psichiatrica si intendono compresi anche la costruzione di edifici, la dotazione di impianti e servizi generali e l' acquisto delle attrezzature sanitarie e dell' arredamento.
Il precedente comma ha valore di interpretazione autentica della disposizione in esso richiamata.
Art. 4
Le domande per la concessione delle sovvenzioni in base alla presente legge dovranno essere presentate all' Assessorato dell' igiene e della sanità, per l' esercizio finanziario 1971, entro due mesi dall' entrata in vigore della legge stessa e, per gli esercizi finanziari 1972 e 1973, entro il 31 ottobre, rispettivamente, del 1971 e del 1972.
Art. 5
Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971, è istituito - al titolo I - sezione IV - rubrica n. 6 - categoria IV - il capitolo 281 con la denominazione: << Sovvenzioni alle Amministrazioni provinciali per lo sviluppo dei servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dall' apposito fondo iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1971 (rubrica n. 6 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 300 milioni, relativo all' esercizio finanziario 1971, fa carico al precitato capitolo 281 e quello per gli esercizi 1972 e 1973 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative