LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 1971, n. 27

Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/08/1971
Allegati:
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

CAPO I
 Finalità, criteri e limiti della catalogazione
e dell' inventario.
Art. 1
 
Ad integrazione della tutela esercitata dallo Stato, a norma dell' art. 9 della Costituzione e delle vigenti leggi sulla protezione delle cose d' interesse storico - artistico e delle bellezze naturali, l' Amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla catalogazione sistematica del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e a istituire il relativo inventario.
Art. 2
 
La catalogazione del patrimonio culturale e ambientale della Regione e l' istituzione del relativo inventario hanno lo scopo di accertare la consistenza e il valore del medesimo patrimonio; di favorirne la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione; di facilitare la predisposizione da parte delle competenti pubbliche Amministrazioni, di organici piani di ricerca, di conservazione e di restauro.
Art. 3
 
La catalogazione è condotta d' intesa col Ministero della pubblica istruzione e, per quanto possibile, con gli stessi sistemi di classificazione, schedatura e riproduzione meccanografici già adottati da esso.
La catalogazione è, in ogni caso, effettuata con criteri rigorosamente scientifici e razionalmente rispondenti alle caratteristiche proprie di ciascuna categoria di beni.
Art. 4
 
L' inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia risultante dalla catalogazione comprende le seguenti categorie di beni:
a) beni archeologici (cose immobili e mobili costituenti testimonianza di epoche, di civiltà, di insediamenti e di centri abitati);
b) beni artistici e storici (cose immobili e mobili di singolare pregio, rarità o rappresentatività, aventi relazione con la storia dell' umanità e, quindi, con l' arte, la storia, la etnografia, la numismatica, l' epigrafia, l' arredamento, le arti applicate, il costume e il lavoro, la storia della scienza e della tecnica);
c) beni ambientali e urbanistici (zone costituenti paesaggi, naturali o trasformati dall' opera dell' uomo, e zone delimitabili costituenti strutture insediative, urbane e non urbane, che presentino particolare pregio per i loro valori di civiltà o siano integrate con l' ambiente naturale in modo da formare una unità rappresentativa; centri storici urbani costituenti unità culturali);
d) beni archivistici (fonti documentarie che rivestano notevole interesse di testimonianza storica);
e) beni bibliografici (manoscritti di particolare importanza per antichità, valore paleografico, storico, letterario, scientifico, artistico; documenti relativi alla produzione letteraria e delle altre opere dell' ingegno, compresi gli autografi, i carteggi, gli inediti, gli incunaboli, i libri rari e di pregio; eventuali altre opere ottenute con mezzi grafici o meccanici che abbiano particolare importanza sotto il profilo paleografico, storico, letterario, scientifico o artistico);
f) beni documentari (fotografie, diapositive e films di avvenimenti e personaggi o riguardanti edifici, zone paesaggistiche e urbane dove l' opera dell' uomo abbia successivamente profondamente mutato l' ambiente).

CAPO II
 Istituzione del Centro regionale
per la catalogazione e l' inventario
Art. 5
 
È istituito il Centro regionale per la catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e per l' impianto, la redazione, l' aggiornamento e la conservazione del relativo inventario.
Il Centro è un organo straordinario dell' Amministrazione regionale alla immediata dipendenza dell' Assessore all' istruzione e alle attività culturali.
Art. 6
 
La direzione del Centro regionale per la catalogazione e l' inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia è affidata a un esperto particolarmente qualificato nella materia.
Al Centro è addetto personale direttivo, tecnico, esecutivo e ausiliario, in numero complessivamente non superiore a nove unità, come da tabella allegato 1 alla presente legge.
Il personale del Centro è assunto con contratti a termine, regolati dalle norme sull' impiego privato. L' assunzione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore all' istruzione e alle attività culturali. In tale deliberazione dovranno essere precisate le condizioni e la durata del rapporto di lavoro, nonché la retribuzione da corrispondersi all' interessato.
Al Centro può essere eventualmente assegnato anche altro personale dipendente dalla Regione.
CAPO III
 Collaborazione di istituti ed enti specializzati.
Conservazione, riproduzione e consultazione dei documenti
inventariali. Obbligo di agevolare il rilevamento
Art. 7
 
Alla catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e alla redazione del relativo inventario possono essere chiamati a collaborare istituti ed enti specializzati, secondo una opportuna ripartizione territoriale nell' ambito della Regione.
Il conferimento degli eventuali incarichi, con la determinazione della loro natura e dei conseguenti compensi, è disposto con decreto dell' Assessore all' istruzione e alle attività culturali, previa deliberazione della Giunta regionale.
Art. 8
 
I documenti inventariali sono riprodotti in cinque esemplari e conservati nelle seguenti sedi:
- Centro regionale per la catalogazione e l' inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia;
- Ministero della pubblica istruzione;
- Soprintendenza territorialmente competente per i vari tipi di beni;
- Ente o istituto proprietario del bene;
- Comune entro il cui territorio si trovi il bene catalogato.

Schede, fotografie, microfilms e altri documenti relativi al censimento possono essere consultati dal pubblico nella sede del Centro regionale per la catalogazione e l' inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia. Lo stesso Centro può fornire copia dei documenti inventariali a enti e istituti e a privati che ne facciano richiesta per ragioni di studio, con rimborso delle spese.
Art. 9
 
Enti, istituti e privati, proprietari o detentori a qualsiasi titolo di beni oggetto della catalogazione e dell' inventario previsti dalla presente legge, sono tenuti ad agevolare le operazioni connesse con la catalogazione e l' inventario medesimi.
CAPO IV
 Istituzione del Comitato regionale
per la catalogazione e l' inventario
Art. 10
 
È istituito il Comitato regionale per la catalogazione e l' inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia.
Del Comitato fanno parte:
- l' Assessore all' istruzione e alle attività culturali, che lo presiede;
- il soprintendente alle antichità territorialmente competente;
- il soprintendente ai monumenti e gallerie del Friuli - Venezia Giulia;
- il soprintendente archivistico del Friuli - Venezia Giulia;
- il soprintendente bibliografico territorialmente competente;
- sei esperti, di cui tre eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e tre scelti dall' Assessore all' istruzione e alle attività culturali, uno dei quali particolarmente competente per il patrimonio culturale sloveno;
- il direttore del Centro regionale per la catalogazione e l' inventario.

Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un addetto al Centro.
Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e dura in carica cinque anni.
Nel caso di un riordinamento, nell' ambito regionale, delle soprintendenze oggi in funzione, i nuovi soprintendenti saranno chiamati a far parte del Comitato in sostituzione degli attuali.
Art. 11
 
Il Comitato regionale per la catalogazione e l' inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia è convocato dal Presidente.
Esso esprime pareri:
a) sulle operazioni di censimento e sui criteri, i modi e i tempi del loro svolgimento nelle varie zone della Regione;
b) sulla eventuale collaborazione al censimento di istituti ed enti specializzati, ai sensi del precedente articolo 7, e sulle condizioni di tale collaborazione;
c) su ogni altro rilevante problema che possa sorgere nel corso del censimento o che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al Comitato.

CAPO V
 Disposizioni finali e finanziarie
Art. 12
 
Al termine delle operazioni connesse con la catalogazione e l' inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia, previsto per il 31 dicembre 1975, il Centro regionale di cui all' articolo 5 sarà soppresso.
L' archivio, lo schedario e le attrezzature del Centro saranno conservati presso l' Assessorato dell' istruzione e delle attività culturali.
Art. 13
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 sono apportate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione:
- Capitolo 1000 L. 50 milioni b) in aumento:
- Capitolo 448 L. 50 milioni c) modifiche agli elenchi 4 e 5 allegati allo stato di previsione della spesa:
a) l' importo indicato nell' elenco 5 alla voce << Interventi per la proprietà contadina >> - Sezione V - Rubrica n. 5 - viene ridotto di 50 milioni;
b) nell' elenco 4 alla Sezione II - Rubrica n. 8 - viene aggiunta - con lo stanziamento di lire 50 milioni - la seguente voce di spesa: << Spese per il Centro di catalogazione e inventario del patrimonio culturale e ambientale >>.

Art. 14
 
Per il funzionamento del Centro regionale per la catalogazione e l' inventario istituito con l' art. 5 della presente legge, comprese le attrezzature, gli oneri per il personale addetto al Centro stesso e quelli per gli incarichi di cui al precedente articolo 7, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1975.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria III - è istituito il capitolo 154 con la denominazione: << Spese per la catalogazione e l' inventario del patrimonio culturale e ambientale e per il funzionamento del relativo Centro >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 448 del medesimo stato di previsione della spesa (Rubrica n. 8 dell' elenco 4 allegato al bilancio stesso).
L' onere annuo di lire 50 milioni farà carico, per l' esercizio finanziario 1971, al sopracitato capitolo 154 e per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975 sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Le spese per il funzionamento del Comitato regionale di cui all' articolo 10 della presente legge fanno carico al capitolo 131 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.