LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 luglio 1971, n. 25

Provvedimenti per agevolare i finanziamenti delle opere pubbliche di interesse locale e regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1971
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 1
 
Nei casi in cui sia legislativamente prevista la garanzia regionale a favore di Province, Comuni, Consorzi fra Enti locali, Istituzioni ed altri Enti che contraggano mutui per la realizzazione di opere pubbliche, l' Amministrazione regionale è autorizzata a garantire, mediante fideiussione, l' adempimento dell' obbligazione del mutuatario, oltre che per il capitale e gli interessi, anche per le spese accessorie dovute in base agli ordinamenti degli Enti mutuanti.
Art. 2
 
La somministrazione dei mutui, assistiti dalla garanzia di cui all' articolo precedente, ha luogo in base all' accertamento dello stato di avanzamento dei lavori ed all' approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, secondo l' articolo 63 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.
L' ordinativo diretto ad autorizzare le somministrazioni è implicito nell' accertamento dello stato di avanzamento dei lavori e nell' approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo.
Legittimato a richiedere le somministrazioni del mutuo è il Capo dell' Amministrazione mutuataria.
Art. 3
 
Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 non si applicano quando trattasi di garanzia prestata ai sensi della legge regionale 12 luglio 1965, n. 11, e della legge regionale 24 dicembre 1969, n. 44.
Art. 4
 
Il disposto della legge regionale 6 agosto 1970, n. 32, si osserva riguardo a tutti i mutui assunti per la realizzazione di opere pubbliche assistite da contributo regionale.
Art. 5
 
Il contributo regionale, corrisposto direttamente all' Ente mutuante in base alle singole leggi di intervento per la realizzazione di opere pubbliche, si intende concesso anche a garanzia del servizio del mutuo per la parte coperta dal contributo stesso.
Qualora durante il periodo di ammortamento o in sede di approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, per qualsiasi circostanza, l' erogazione del contributo venisse a cessare o l' ammontare dello stesso venisse ridotto, l' Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia per quella parte di obbligazione che conseguentemente risultasse scoperta, nel caso in cui gli Enti mutuatari non fossero in grado di offrire agli Enti mutuanti le garanzie da essi richieste relativamente a tale scopertura.