Art. 17
Per gli scopi previsti dall' art. 1 della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1971 e 1972, la spesa di lire 500 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971, è istituito - al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 3 - Categoria IX - il capitolo 546 con la denominazione: << Acquisto di terreni e spese per renderli edificabili, costruzione od acquisto di case di abitazione per fornire alloggi in locazione ai dipendenti regionali >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 3 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della
legge 27 febbraio 1955, n. 64.
L' onere di lire 500 milioni di cui al primo comma del presente articolo per l' esercizio finanziario 1971 farà carico al sopracitato capitolo 546.
All' onere di lire 500 milioni relativo all' esercizio finanziario 1972, che graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, si farà fronte con la cessazione della spesa di pari importo di cui alle leggi regionali 28 luglio 1969, n. 22, e 29 dicembre 1965, n. 32, previste fino all' esercizio finanziario 1971.
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
2Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82, per la sua correlazione con il Capo I.