LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 maggio 1971, n. 18

Disposizione di attuazione dell' art. 65 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/05/1971
Materia:
120.05 - Personale regionale

Articolo unico
 
Il secondo comma dell' art. 65 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, sostituito dall' art. 10 della legge regionale 22 dicembre 1969 n. 41, è ulteriormente modificato, con effetto dal 16 aprile 1968, come segue:
<< Per il tempo occorrente alla liquidazione del trattamento di quiescenza, nella forma della pensione, da parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, la Regione concede agli aventi diritto un' anticipazione mensile in misura non superiore ai 9/10 del complessivo ammontare dello stipendio e degli altri assegni mensili pensionabili, dei quali il dipendente fruiva alla data della cessazione dal servizio. Se sia dovuta, in luogo della pensione, l' indennità una volta tanto, la Regione concede agli aventi diritto un acconto non superiore ai 9/10 della somma presumibilmente spettante. >>