LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57

Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/12/1971
Materia:
120.05 - Personale regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
2Integrata la disciplina della legge da art. 14, comma 1, L. R. 15/1992
3Nuova partizione contenente l'articolo 9 bis aggiunta da art. 2, comma 7, L. R. 13/2002
4Articolo 9 ter aggiunto da art. 5, comma 107, L. R. 30/2007
5Nuova partizione contenente l'art. 9 ter, aggiunta da art. 5, comma 107, L. R. 30/2007
6Articolo 9 bis .1 aggiunto da art. 11, comma 4, lettera b), L. R. 13/2021
7Articolo 6 bis aggiunto da art. 187, comma 1, L. R. 3/2024
8Articolo 6 ter aggiunto da art. 188, comma 1, L. R. 3/2024
9Capo II quater aggiunto da art. 192, comma 1, L. R. 3/2024
10Articolo 9 quater aggiunto da art. 192, comma 1, L. R. 3/2024
11Articolo 4 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 7/2024
CAPO I
 Costruzione, sistemazione e manutenzione di edifici
appartenenti od in uso alla Regione.
Art. 1
 
Riguardo ai lavori di costruzione, ricostruzione, ampliamento, adattamento, sistemazione e manutenzione di edifici appartenenti od in uso alla Regione, si osservano le disposizioni che disciplinano le opere dipendenti dallo Assessorato dei lavori pubblici, salvo quanto stabilito nei successivi artt. 2, 3 e 4.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
2Articolo interpretato da art. 1, primo comma, L. R. 75/1980
Art. 3
 
I lavori di manutenzione e di sistemazione, per i quali si sia prevista una spesa non superiore a lire 300 milioni, IVA esclusa, possono essere direttamente disposti dall' Assessore alle finanze o, per sua delega, dal Direttore regionale dei Servizi amministrativi dell' Assessorato delle finanze.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 75/1980
2Parole sostituite al primo comma da art. 45, primo comma, L. R. 25/1985
3Parole sostituite al primo comma da art. 87, comma 1, L. R. 3/1988 con effetto, ex articolo 92 della medesima legge, dal 1° gennaio 1988.
4Parole sostituite al primo comma da art. 18, comma 1, L. R. 23/1997
Art. 4
 
Quando siano disposti ai sensi del precedente articolo i lavori vengono eseguiti sotto la immediata e diretta responsabilità del Direttore del Servizio demanio e patrimonio, che è, a tal fine, autorizzato a stipulare con ditte di fiducia appositi accordi, non soggetti ad approvazione né ad alcuna formalità preliminare. Gli accordi possono essere documentati anche mediante scambio di corrispondenza o mediante atto di sottomissione.
Oltre il limite di spesa di lire cinque milioni, IVA esclusa, l' accertamento della congruità dei prezzi e della regolare esecuzione dei lavori è demandato, secondo competenza, al Servizio edilizia o all' Ufficio tecnico consultivo della Direzione regionale dei lavori pubblici, ovvero alle Direzioni provinciali dei lavori pubblici.
I fondi necessari per l' esecuzione dei lavori, nel presumibile importo occorrente per ciascun esercizio finanziario sono messi a disposizione del Dirigente il Servizio demanio e patrimonio o di un funzionario dello stesso Servizio, da lui designato, mediante aperture di credito anche in deroga all' articolo 56 del RD 18.11.1923, n. 2440.
Per la presentazione dei rendiconti di spesa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato.
Per gli Uffici aventi sede fuori del capoluogo regionale, la gestione delle spese di manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti in uso o in proprietà della Regione, potrà essere affidata, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze, a funzionari con qualifica di consigliere o di segretario. A detto personale sono attribuite le funzioni e le responsabilità previste dalla normativa statale in materia e dalla presente legge.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, primo comma, L. R. 75/1980
2Parole sostituite al secondo comma da art. 45, secondo comma, L. R. 25/1985
Art. 4 bis
 (Partenariato pubblico privato per interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare)
1. Al fine di promuovere la valorizzazione e l'ottimale gestione dei propri immobili l'Amministrazione regionale ha la facoltà di ricorrere a forme di cooperazione pubblico-private per realizzare interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche.
2. L'individuazione dell'operatore economico avviene a seguito di procedure a evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e successive modifiche.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata, qualora l'operazione economica non possa da sola conseguire l'equilibrio economico finanziario, a cedere in proprietà o a costituire altri diritti reali sul bene immobile oggetto di valorizzazione a sostegno dell'iniziativa.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 7/2024
CAPO II
 Alienazione ed acquisto di beni patrimoniali.
Art. 5
1. L' Amministrazione regionale ha facoltà  di disporre la cessione gratuita di terreni, edifici, alloggi e locali compresi nel patrimonio disponibile regionale e non utilizzabili per gli scopi indicati dall'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, a favore di Enti strumentali della Regione, enti del Servizio sanitario regionale, di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), Province, Comuni, Istituti autonomi per le case popolari e Università  degli studi della regione, purché da parte dei cessionari sia assunto l'obbligo di utilizzare i beni ceduti per finalità di pubblico interesse, nei modi che sono precisati negli atti di cessione. Gli atti di cessione prevedono altresì i termini di rendicontazione delle modalità di utilizzo per finalità di pubblico di interesse.
1.1. Nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà e al fine di consentire la valorizzazione e l'ottimale gestione degli immobili ceduti, l'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre la cessione gratuita ai soggetti indicati al comma 1 anche per utilizzi che prevedano forme di cooperazione tra pubblico e privato.
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire a titolo gratuito su beni immobili compresi nel patrimonio regionale diritti reali di servitù e di superficie a favore dei soggetti e con gli obblighi di utilizzo di cui al comma 1.
1 ter. Qualora i beni di cui al comma 1 non vengano più utilizzati per finalità di interesse pubblico, i beni stessi sono retrocessi al patrimonio regionale, ovvero, su autorizzazione della Giunta regionale, possono essere alienati dall'ente proprietario con l'obbligo di trasferire al bilancio regionale il ricavato della vendita al netto dei costi sostenuti dall'ente medesimo per le addizioni e gli interventi di straordinaria manutenzione effettuati. La Giunta regionale, su richiesta del cessionario, può autorizzare l'utilizzo di tutto o di parte del ricavato della vendita per l'acquisto di un nuovo immobile, o per la ristrutturazione, ampliamento, adeguamento, manutenzione straordinaria di altro immobile di proprietà del cessionario, a condizione che, conclusi gli eventuali lavori, quest'ultimo immobile sia destinato a finalità di pubblico interesse per le quali i beni alienati sono stati ceduti al cessionario ai sensi del comma 1. Il concessionario ha l'obbligo di trasferire al bilancio regionale l'ammontare dell'eventuale conguaglio percepito, al netto dei costi sostenuti.
1 quater. I beni di cui al comma 1, su autorizzazione della Giunta regionale, possono altresì essere ceduti in permuta con altri beni purché la permuta risulti necessaria per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico individuate nell'atto. Il cessionario ha l'obbligo di trasferire al bilancio regionale l'ammontare dell'eventuale conguaglio percepito, al netto dei costi sostenuti per la permuta.
2. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 e la costituzione dei diritti reali di cui al comma 1 bis avviene con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale.
3. Il decreto di cui al comma 2 ed il relativo verbale di consegna costituiscono titolo per la trascrizione immobiliare, l'intavolazione e le volture catastali del diritto di proprietà dei beni trasferiti e dei diritti reali costituiti.
3 bis. La Giunta regionale, su richiesta dei soggetti indicati al comma 1, può autorizzare il cambio della finalità di interesse pubblico precisata negli atti di cessione.
4. Ai soggetti indicati nel comma 1 ed agli organismi strumentali della Regione, nonché alle Amministrazioni statali i medesimi beni immobili possono venir concessi anche in comodato ovvero in uso gratuito.
5.L' Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere in uso, con particolari agevolazioni, terreni, edifici e locali di proprietà dell'Amministrazione stessa ad enti, associazioni, società sportive iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, tenuto dal CONI ed istituzioni che svolgano una funzione di interesse regionale in campo sociale, culturale, sportivo ed assistenziale.
5 bis. Per la concessione in uso temporaneo dei beni immobili di cui al comma 5 e di cui all'articolo 9 bis, comma 1, l'Amministrazione regionale adotta apposito regolamento, sentita la competente Commissione consiliare.
5 bis 1. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 trovano applicazione anche a favore di soggetti pubblici o enti strumentali degli stessi, sulla base di protocolli d'intesa, convenzioni o accordi, comunque denominati, volti ad esercitare funzioni di competenza regionale.
5 bis.1.1 Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 trovano applicazione anche a favore di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, a fronte di eventi giudicati di particolare rilevanza regionale.
5 bis 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis.
Note:
1Aggiunti dopo il primo comma 2 commi da art. 1, comma 1, L. R. 54/1990
2Parole sostituite al secondo comma da art. 106, comma 1, L. R. 47/1993
3Articolo sostituito da art. 30, comma 15, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 1, L. R. 23/1997
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 106, L. R. 2/2000
6Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 107, L. R. 2/2000
7Comma 5 bis aggiunto da art. 15, comma 7, L. R. 13/2000
8Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 56, L. R. 3/2002
9Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 57, L. R. 3/2002
10Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 58, L. R. 3/2002
11Comma 1 ter aggiunto da art. 8, comma 63, L. R. 1/2003
12Comma 1 quater aggiunto da art. 8, comma 63, L. R. 1/2003
13Comma 1 interpretato da art. 7, comma 45, L. R. 1/2004
14Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 3, L. R. 2/2006
15Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 14, comma 21, lettera a), L. R. 17/2008
16Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 14, comma 21, lettera b), L. R. 17/2008
17Parole aggiunte al comma 4 da art. 14, comma 15, lettera a), L. R. 12/2009
18Integrata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 21, L. R. 12/2010
19Comma 5 interpretato da art. 13, comma 1, L. R. 11/2011
20Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 14, comma 1, L. R. 17/2011
21Comma 5 bis 1 aggiunto da art. 16, comma 11, L. R. 18/2011
22Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 5, lettera a), L. R. 27/2014
23Parole aggiunte al comma 4 da art. 11, comma 5, lettera b), L. R. 27/2014
24Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 11, comma 5, lettera c), L. R. 27/2014
25Comma 5 bis .2 aggiunto da art. 1, comma 4, lettera a), L. R. 24/2016
26Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 22, lettera a), L. R. 37/2017
27Comma 1 .1 aggiunto da art. 11, comma 22, lettera b), L. R. 37/2017
28Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 22, lettera c), L. R. 37/2017
29Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 3, L. R. 14/2018
30Parole sostituite al comma 1 ter da art. 12, comma 8, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
31Parole aggiunte al comma 5 da art. 6, comma 21, lettera a), L. R. 15/2020
32Comma 5 bis .1.1 aggiunto da art. 6, comma 21, lettera b), L. R. 15/2020
33Parole soppresse al comma 1 bis da art. 185, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 6
 (Alienazione di beni immobili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla vendita diretta di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione ad enti pubblici o a consorzi di enti pubblici. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa, la vendita avviene nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alla Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuti di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (97/C 209/03).
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare beni immobili del patrimonio disponibile della Regione secondo la procedura che segue. Qualora il corrispettivo di vendita non superi l'importo di 75.000 euro, IVA esclusa, si procede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione di un estratto di avviso di vendita contenente, oltre all'individuazione dell'immobile, il prezzo di cessione e l'indicazione degli uffici presso cui assumere le necessarie informazioni, mentre per importi superiori a 75.000 euro, IVA esclusa, la pubblicazione dell'estratto di cui al presente comma deve avvenire, oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione, in due quotidiani a carattere regionale o tramite altri strumenti che comunque favoriscano la diffusione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari, fatto salvo per la costituzione dei diritti di servitù.
4. Nelle more del perfezionamento del procedimento per la costituzione di diritti di servitù a peso di immobili di proprietà regionale, può essere autorizzata l'occupazione temporanea degli immobili oggetto di asservimento, previa corresponsione dell'indennità di occupazione da calcolare secondo il regolamento adottato ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), per il tempo necessario all'esecuzione delle opere inerenti ai diritti di servitù medesimi.
5. Qualora gli immobili da alienare risultino già concessi in locazione o in affittanza, è riconosciuto ai conduttori e agli affittuari il diritto di prelazione sull'acquisto degli immobili stessi.
6. Nei casi di cui al comma 5, i competenti uffici regionali comunicano ai conduttori ed agli affittuari l'intenzione dell'Amministrazione regionale di procedere alla vendita dell'immobile unitamente ai termini dell'offerta più vantaggiosa pervenuta, al fine di consentire agli stessi di esercitare il diritto di prelazione all'acquisto.
7. Per gli immobili posti in vendita in relazione ai quali non sia pervenuta offerta alcuna si può procedere, previa deliberazione della Giunta regionale che può autorizzare altresì la procedura di cui al comma 8, alla vendita mediante il sistema delle offerte al ribasso con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il 15 per cento del corrispettivo stabilito nel giudizio di stima del competente organo tecnico regionale. Le offerte al ribasso sono ammissibili nel numero massimo di tre ovvero sino a un corrispettivo pari al 55 per cento di quello stabilito dal competente organo tecnico regionale. Il giudizio di stima del competente organo tecnico regionale rimane valido fino all'avvenuto esperimento di tutte le gare ufficiose di vendita, ivi comprese quelle esperite in applicazione dei ribassi così come previsti dal presente comma.
8. Nel caso non sia pervenuta alcuna offerta in relazione ai tre successivi ribassi di cui al comma 7, può essere autorizzato, con la medesima deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, un ulteriore esperimento di vendita, mediante pubblicazione, secondo le modalità stabilite dal comma 2, di un invito a offrire che riporti il prezzo indicativo determinato in seguito all'ultimo ribasso previsto dal comma 7. Qualora, entro i termini indicati dall'Amministrazione regionale, pervengano una o più offerte d'acquisto, la Giunta regionale può autorizzare la vendita dell'immobile mediante procedura a evidenza pubblica, con pubblicazione di un estratto di avviso di vendita secondo le modalità stabilite dal comma 2, ponendo a base d'asta il miglior prezzo di vendita offerto.
9. Le risorse derivanti dalle alienazioni di immobili effettuate tramite conferimento alla società di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono versate all'entrata del bilancio regionale, al netto di quanto spettante per le attività svolte dalla società incaricata delle attività di dismissione.
Note:
1Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 30, comma 15, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Parole soppresse al primo comma da art. 12, comma 1, L. R. 11/1999
3Secondo comma sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 11/1999
4Terzo comma sostituito da art. 12, comma 3, L. R. 11/1999
5Quarto comma sostituito da art. 12, comma 4, L. R. 11/1999
6Aggiunti dopo il quarto comma 3 commi da art. 12, comma 5, L. R. 11/1999
7Parole sostituite al secondo comma da art. 9, comma 4, L. R. 2/2006
8Parole sostituite al terzo comma da art. 9, comma 4, L. R. 2/2006
9Comma 7 bis aggiunto da art. 14, comma 22, L. R. 17/2008
10Comma 1 sostituito da art. 16, comma 12, lettera a), L. R. 18/2011
11Secondo comma abrogato da art. 16, comma 12, lettera b), L. R. 18/2011
12Parole soppresse al terzo comma da art. 16, comma 12, lettera c), numero 1), L. R. 18/2011
13Parole aggiunte al terzo comma da art. 16, comma 12, lettera c), numero 1), L. R. 18/2011
14Parole sostituite al terzo comma da art. 16, comma 12, lettera c), numero 2), L. R. 18/2011
15Parole aggiunte al quarto comma da art. 16, comma 12, lettera d), L. R. 18/2011
16Parole soppresse al settimo comma da art. 16, comma 12, lettera e), L. R. 18/2011
17Per effetto dell'abrogazione del secondo comma ad opera dell'art. 16, comma 12, lett. b) L.R. 18/2011, la numerazione della sequenza dei commi del presente articolo si intende conseguentemente modificata, anche ai fini delle variazioni apportate dal medesimo art. 16 ai commi successivi.
18Derogata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 15, L. R. 18/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 13, comma 3, L. R. 20/2015
19Comma 2 sostituito da art. 11, comma 6, lettera a), L. R. 27/2014
20Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 6, lettera b), L. R. 27/2014
21Integrata la disciplina del comma 3 bis da art. 11, comma 7, L. R. 27/2014
22Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 20/2015
23Comma 7 sostituito da art. 10, comma 3, L. R. 14/2016
24Integrata la disciplina del comma 7 da art. 10, comma 3 bis, L. R. 14/2016
25Parole sostituite al comma 4 da art. 186, comma 1, L. R. 3/2024
26Parole aggiunte al comma 4 da art. 186, comma 1, L. R. 3/2024
27Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 2, L. R. 7/2024
Art. 6 bis
 (Trattativa privata diretta con un unico contraente)
1. È ammessa la trattativa privata nei casi di cui all'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), in particolare nei casi di:
a) beni non suscettibili di utilizzazione autonoma;
b) fondi interclusi o con un unico confinante;
c) quando l'interesse all'acquisizione può essere manifestato soltanto da un unico soggetto.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 187, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 6 ter
 (Disposizioni in materia di stima)
1. Le valutazioni di stima devono essere redatte secondo il criterio del più probabile valore di mercato.
2. In deroga al comma 1, i beni immobili regionali ubicati in zone classificate di svantaggio socioeconomico ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), nonché in ulteriori luoghi che presentano particolari criticità nello scenario immobiliare locale, individuati attraverso apposito regolamento predisposto dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, possono essere posti in vendita al loro valore catastale. Per gli immobili la cui rendita catastale è pari a zero è fissato un valore minimo di vendita pari al 60 per cento del valore di mercato.
3. In deroga ai commi 1 e 2, il prezzo di vendita e il canone di occupazione delle porzioni di fabbricato o altre tipologie di opere insistenti su beni immobili regionali di cui sia stata accertata la regolarità urbanistico-edilizia sono determinati, indipendentemente dal valore del soprassuolo, sulla base del solo valore dell'area di sedime sulla quale le stesse insistono, secondo quanto stabilito dalle Tariffe unitarie per la determinazione del prezzo di vendita dei beni sdemanializzati di cui all'Allegato A della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale).
4. Le stime di cui al presente articolo hanno validità di dodici mesi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 188, comma 1, L. R. 3/2024
2Articolo sostituito da art. 10, comma 3, L. R. 7/2024
Art. 7
1. Sono previamente autorizzati con deliberazione della Giunta regionale:
a) gli atti di cui all'articolo 5, ad esclusione di quelli previsti dal comma 5 bis;
b) le alienazioni di cui all'articolo 6 relative a beni il cui valore di stima superi i 50.000 euro, oneri fiscali esclusi;
c) le acquisizioni in proprietà di beni immobili;
d) le permute e le costituzioni di diritti reali, escluse le servitù coattive;
e) i contratti di locazione e affitto per i quali il valore del canone iniziale annuo superi l'importo di cui all’articolo 9 bis, comma 2, oneri fiscali esclusi;
e bis) le alienazioni mediante trattativa privata di cui all'articolo 6 bis, lettera c).
Note:
1Articolo sostituito da art. 16, comma 13, L. R. 18/2011
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 15, L. R. 18/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 13, comma 3, L. R. 20/2015
3Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 189, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
4Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 189, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 30, comma 15, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Articolo abrogato da art. 11, comma 4, lettera a), L. R. 13/2021
Art. 9
 
S' intendono autorizzati ai sensi dell' art. 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, anche l' acquisto e l' esecuzione di costruzioni per sistemarvi, in caso di necessità, persone che occupano locali destinati a sede di Uffici regionali o di enti ed istituti dipendenti dalla Regione.
Si intendono altresì autorizzare ai sensi del citato articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, le spese per la manutenzione straordinaria dei beni del patrimonio anche disponibile della Regione.
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 4, primo comma, L. R. 75/1980
CAPO II bis
 Uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili
Art. 9 bis
 
1. L'uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili della Regione può essere accordato mediante concessione con provvedimento del Direttore del Servizio competente. Per gli enti strumentali controllati e società in house di cui al comma 5 l’assegnazione di spazi a uso istituzionale, nonché dei relativi beni mobili avviene mediante verbale di consegna di natura tecnico-gestionale da parte del Servizio competente. L’attribuzione di immobili per finalità proprie dell’ente avviene con deliberazione della Giunta regionale. Si attua il principio di reciprocità. La presente norma si applica a tutti gli enti strumentali controllati dall’Amministrazione regionale anche in deroga alla previgente disciplina di attribuzione dei beni.
2. L'atto di concessione, adottato con decreto del Direttore di servizio competente, previa deliberazione della Giunta regionale qualora il valore del canone iniziale annuo superi l'importo di quindicimila euro, oneri fiscali esclusi, stabilisce la durata, l'ammontare del canone concessorio, la cauzione, ovvero la gratuità, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.
2 bis. L'atto di concessione in uso temporaneo è disposto dal Direttore di Servizio competente e stabilisce la durata, l'ammontare del canone concessorio, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.
2 ter. Ai fini della presente legge, si considera concessione in uso temporaneo quella con durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno, anche non consecutivi.
2 quater. Al fine di far fronte ai fabbisogni energetici connessi all'esercizio di attività di ricerca e formazione delle società di interesse nazionale a partecipazione regionale, la Regione è autorizzata a concedere a titolo gratuito l'uso di beni facenti parte del patrimonio indisponibile. L'atto di concessione stabilisce la durata, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.
3. La concessione può essere disposta a titolo gratuito per Comuni, Province, Enti montani, Enti gestori dei parchi naturali regionali, Enti e organismi strumentali della Regione, Amministrazioni statali, ovvero con particolari agevolazioni nei confronti di Enti pubblici.
4. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio regionale, fatta salva in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere la riduzione in pristino del bene dato in concessione.
5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni concessi spettano all'Ente concessionario a decorrere dalla data di consegna dei beni, a eccezione degli oneri di gestione degli spazi assegnati a favore di enti strumentali controllati e società in house in immobili direttamente utilizzati dall’Amministrazione regionale.
5.1 Restano a carico dell'Amministrazione regionale gli oneri di cui al comma 5 relativi alle annualità 2020-2021-2022-2023 non ancora corrisposti dagli EDR per la gestione degli spazi loro assegnati in immobili di proprietà regionale.
5 bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis.
5 ter. Per quanto non diversamente previsto dal capo II della presente legge trova applicazione, ove compatibile, quanto disposto in materia di concessione in uso dal decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato).
Note:
1Nuova partizione contenente l'articolo 9 bis aggiunta da art. 2, comma 7, L. R. 13/2002
2Comma 2 sostituito da art. 7, comma 44, L. R. 1/2004
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 14, comma 15, lettera b), L. R. 12/2009
4Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 14, L. R. 18/2011
5Parole aggiunte al comma 2 da art. 16, comma 14, L. R. 18/2011
6Parole aggiunte al comma 3 da art. 11, comma 8, L. R. 27/2014
7Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 4, L. R. 14/2016
8Comma 2 ter aggiunto da art. 10, comma 4, L. R. 14/2016
9Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016
10Comma 5 ter aggiunto da art. 65, comma 1, L. R. 8/2022
11Parole aggiunte al comma 5 da art. 11, comma 1, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
12Parole aggiunte al comma 1 da art. 190, comma 1, L. R. 3/2024
13Parole sostituite al comma 2 da art. 190, comma 2, L. R. 3/2024
14Comma 2 quater aggiunto da art. 190, comma 3, L. R. 3/2024
15Parole aggiunte al comma 5 da art. 190, comma 4, L. R. 3/2024
16Comma 5 .1 aggiunto da art. 10, comma 4, L. R. 7/2024
Art. 9 bis 1
 (Disciplina applicabile ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1)
1. Le disposizioni della presente legge, nel rispetto delle procedure previste dai singoli ordinamenti, si applicano ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, per quanto attiene agli immobili di proprietà degli stessi enti, anche in favore dell'Amministrazione regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 11, comma 4, lettera b), L. R. 13/2021
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 191, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
3Parole sostituite al comma 1 da art. 191, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
CAPO II ter
 Beni silvo-pastorali
Art. 9 ter
 (Disciplina dei beni silvo-pastorali)
1. I beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali possono essere dati in locazione, in affitto o in concessione solo nel rispetto della loro destinazione o per fini pubblici o di pubblico interesse per un importo che sia superiore a 50 euro annui, ferme restando le ipotesi di gratuità. Il contraente o il concessionario sono individuati mediante avviso da pubblicarsi sul sito Internet della Regione; nel caso in cui l'importo del canone annuo sia inferiore a 5.000 euro, il contraente o il concessionario possono essere direttamente individuati, previo avviso, nell'unico richiedente o in quello che abbia presentato la migliore offerta. La proroga può essere disposta direttamente a favore degli interessati qualora già prevista nell'atto in scadenza, ovvero a fronte di eventi non imputabili al contraente o al concessionario.
2. La locazione, l'affitto e la concessione dei beni di cui al comma 1 non vengono effettuati nell'esercizio di attività imprenditoriale. I canoni riscossi a fronte di detti atti non si configurano come corrispettivi di prestazioni rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
3. L'uso temporaneo dei beni di cui al comma 1 può avvenire solo nel rispetto della loro destinazione o per fini pubblici o di interesse pubblico ed è disciplinato con apposito regolamento regionale che fissa anche i criteri per il calcolo del corrispettivo. Il corrispettivo può essere agevolato a favore di soggetti portatori di pubblici interessi e a favore di personale specificamente autorizzato dall'Amministrazione regionale.
4. Ai beni indicati al comma 1 si applicano le altre disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.
5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'eventuale cauzione è stabilita nella misura pari a un quarto del canone annuo.
5 bis.  
( ABROGATO )
5 ter. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis.
Note:
1Nuova partizione contenente l'art. 9 ter, aggiunta da art. 5, comma 107, L. R. 30/2007
2Articolo aggiunto da art. 5, comma 107, L. R. 30/2007
3Comma 1 sostituito da art. 13, comma 8, lettera a), L. R. 9/2008
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 13, comma 8, lettera b), L. R. 9/2008
5Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 23, L. R. 17/2008
6Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 69, L. R. 18/2011
7Parole aggiunte al comma 1 da art. 81, comma 1, L. R. 21/2013
8Parole sostituite al comma 1 da art. 85, comma 1, L. R. 11/2014
9Parole soppresse al comma 1 da art. 85, comma 1, L. R. 11/2014
10Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
11Comma 5 bis abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
12Comma 5 ter aggiunto da art. 1, comma 4, lettera c), L. R. 24/2016
13Derogata la disciplina del comma 1 da art. 90, comma 1, L. R. 3/2024 . Le concessioni di beni del demanio o del patrimonio disponibile e indisponibile della Regione destinati all'esercizio dell'attività estrattiva hanno una durata pari a quella dell'autorizzazione all'attività estrattiva come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive). Tali disposizioni si applicano anche alle concessioni di beni del demanio o del patrimonio disponibile e indisponibile della Regione destinati all'esercizio dell'attività estrattiva in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 3/2024.
CAPO II quater
 Utilizzo di beni immobili di terzi
Art. 9 quater
 (Utilizzo di beni immobili di terzi)
1. Qualora l'Amministrazione regionale, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, abbia la necessità di utilizzare beni immobili di terzi, la Direzione regionale competente in materia di patrimonio, provvede, su richiesta degli uffici interessati, a stipulare un contratto di concessione, affitto o comodato secondo le esigenze indicate, previa deliberazione della Giunta regionale qualora l'utilizzo dei predetti beni immobili di terzi richieda una ricerca sul mercato.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 192, comma 1, L. R. 3/2024
CAPO III
 Procedure amministrative e contrattuali nelle materie
di competenza dell' Assessorato delle finanze.
Art. 10
1.I contratti relativi a cessioni gratuite, comodati, usi gratuiti, vendite, permute, costituzione di diritti reali ed i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sono sottoscritti dal Direttore del Servizio risorse finanziarie e patrimoniali.
Note:
1Secondo comma interpretato da art. 3, comma 1, L. R. 54/1990
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 15/1992
3Articolo sostituito da art. 30, comma 15, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
4Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 13, lettera a), L. R. 22/2010
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 15/1992
2Articolo abrogato da art. 15, comma 13, lettera b), L. R. 22/2010
Art. 12
 
Quando all' acquisto ed alla vendita di beni mobili si procede, nell' interesse della Regione, con le modalità previste dall' art. 53 del RD 23 maggio 1924, n. 827, il debito della Regione per il prezzo dei beni acquistati ed il debito dell' altro contraente per il prezzo dei beni ad esso venduti si compensano e si estinguono per le quantità corrispondenti, in deroga alla disposizione finale del primo comma del citato articolo 53.
Articolo 13
 (Norme contabili)
1. Il pagamento di tasse, imposte, contributi fondiari, altri tributi e diritti vari, spese condominiali a carico dell'Amministrazione regionale, relativi ad immobili di proprietà o in uso a qualsiasi titolo, o assunti in locazione, concessione o comodato, è effettuato con aperture di credito a favore del Direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare o di un funzionario dello stesso servizio da lui designato o, per gli uffici aventi sede fuori del capoluogo regionale, a favore di funzionari appartenenti agli uffici medesimi.
2. La Direzione centrale patrimonio e servizi generali può assumere impegni per spese correnti d'istituto e per il funzionamento a carico degli esercizi successivi a quello in corso, ove ciò sia indispensabile ad assicurare la fornitura dei beni e la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti, l'impegno può anche estendersi a più anni nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale e del relativo allegato qualora ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza.
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, primo comma, L. R. 75/1980
2Articolo sostituito da art. 14, comma 24, L. R. 17/2008
CAPO IV
 Affidamento di incarichi con contratti regolati dalle
norme sull' impiego privato.
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 103, quinto comma, L. R. 48/1975
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 103, quinto comma, L. R. 48/1975
Art. 16
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.