LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 maggio 1971, n. 19

Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l' esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/06/1971
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
450.02 - Pesca - Acquacoltura

CAPO I
 
Art. 1
 
Le attribuzioni amministrative in materia di pesca ed ittica, già di competenza del Ministro dell' agricoltura e delle foreste e di altri organi individuali, centrali e periferici dello Stato, trasferite alla Regione in forza del Titolo I del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, sono esercitate dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.
Art. 2
 
Ai fini della protezione, della conservazione e dell' incremento del patrimonio ittico, nonché della valorizzazione della piscicoltura e dell' esercizio della pesca, le acque pubbliche interne del Friuli - Venezia Giulia sono rese libere da qualsivoglia diritto esclusivo di pesca, comunque denominato, spettante a qualsiasi titolo a privati, società, consorzi, istituzioni, enti od allo Stato, comprese le riserve di pesca, di cui all' articolo 14 del RD 8 ottobre 1931, n. 1604, come sostituito con l' articolo 2 del DL 11 aprile 1938, n. 1183.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non possono consentirsi esclusive di pesca, mediante concessioni assentite in forza dell' articolo 11 del RD 8 ottobre 1931, n. 1604, come sostituito con l' articolo 51 del DPR 10 giugno 1955, n. 987, od in forza di altre disposizioni di legge.
Per la parte che attiene alle esclusive di pesca, le concessioni in atto sono prorogate sino al 31 dicembre 1972.
Nulla è innovato alle disposizioni che regolano gli impianti di allevamento e di produzione del pesce, allestiti non su corsi o bacini d' acqua pubblica, ma al di fuori di detti corsi o bacini, mediante utilizzazione di acque derivate dai medesimi, in base a concessioni di derivazione, ovvero mediante utilizzazione di acque private.
Art. 3
 
Ai titolari dei diritti, di cui al primo comma dell' articolo precedente, l' Ente Tutela Pesca, di cui al successivo articolo 6, corrisponde una indennità pari all' ammontare medio - capitalizzato al 5% - dei tributi pagati negli ultimi dieci anni su tali diritti e per l' esercizio dei medesimi.
Ai fini della liquidazione dell' indennità, gli interessati debbono presentare all' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana i documenti comprovanti la spettanza dei diritti estinti e l' ammontare dei tributi contemplati nel primo comma.
Alla determinazione dell' indennità si provvede con decreto dell' Assessore. Sono fatti salvi i gravami giudiziari e giurisdizionali previsti dalle leggi dello Stato.
Art. 4
 
Per esercitare la pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia, i pescatori di mestiere ed i pescatori dilettanti debbono essere in possesso:
1) della licenza di pesca secondo le leggi dello Stato, salvo che da queste ultime sia diversamente disposto;
2) di un' apposita autorizzazione rilasciata dall' Ente Tutela Pesca, di cui all' articolo 6.

L' autorizzazione, di cui al punto 2) del precedente comma, deve contenere l' indicazione del periodo in cui la pesca può essere esercitata, nonché la menzione della qualità, misura e quantità di pesce che è consentito di pescare.
Per i pescatori provenienti da altre Regioni la suddetta autorizzazione dovrà contenere anche l' indicazione delle zone dove la pesca può essere esercitata.
Il rilascio dell' autorizzazione dev' essere preceduto dal pagamento di un canone commisurato allo specifico oggetto dell' autorizzazione medesima.
Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, le modalità di esercizio della pesca autorizzata, la tabella dei canoni variabili di cui al precedente comma, e le modalità di pagamento dei medesimi saranno determinate con norme regolamentari di esecuzione della presente legge.
Le disposizioni, di cui al primo comma, punto 2), al secondo, al terzo ed al quarto comma del presente articolo, hanno effetto dal trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle emanande norme regolamentari.
La licenza di categoria << A >> è rilasciata anche ai pescatori dilettanti che esercitano la pesca con bilancia fissa. Con il regolamento di esecuzione verranno indicati i corsi d' acqua o quella parte degli stessi dove è consentito l' uso di tale attrezzo.
Per i pescatori di cui al precedente comma non vi è obbligo dell' iscrizione nell' elenco dei pescatori di mestiere.
Art. 5
 
Chiunque esercita la pesca senza l' autorizzazione prevista dal primo comma, punto 2), dell' articolo 4 è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da Lire 10.000 a Lire 200.000.
Alla stessa pena soggiace chi, nell' esercizio della pesca autorizzata, non osserva le modalità, le prescrizioni ed i divieti che è tenuto ad osservare.
Nell' applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa si ha riguardo alla gravità della violazione, ai precedenti e all' età di chi l' ha commessa.
Per le infrazioni commesse dai minori di anni 15 le sanzioni possono essere ridotte alla metà.
La sanzione è applicata, con provvedimento definitivo, dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.
CAPO II
 
Art. 6
 
È istituito l' Ente Tutela Pesca del Friuli - Venezia Giulia, avente personalità giuridica pubblica e scopo di tutela della pesca e di incremento del patrimonio ittico nelle acque pubbliche interne del Friuli - Venezia Giulia.
L' Ente ha sede in Udine, con facoltà di istituire uffici decentrati e recapiti.
Per il conseguimento delle sopra citate finalità, l' Ente ha la gestione di tutte le acque pubbliche interne della Regione.
In particolare, l' Ente:
a) assume o promuove iniziative rivolte ad assicurare la tutela e l' incremento del patrimonio ittico regionale;
b) provvede, in concorso con le Province e gli altri enti, alla vigilanza sull' esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia, anche mediante guardie giurate, da esso nominate e mantenute, ai sensi dell' articolo 31 del RD 8 ottobre 1931, n. 1604;
c) rilascia le autorizzazioni previste dal primo comma, punto 2), dell' articolo 4 e determina i canoni relativi, con l' osservanza delle norme regolamentari, di cui al quinto comma dello stesso articolo;
d) accerta le violazioni, di cui all' articolo 5, ed istruisce le pratiche relative;
e) concorre nelle opere di semina e di ripopolamento ittico e vigila su quelle praticate da terzi in adempimento di obblighi ittiogenici;
f) svolge attività didattico - divulgativa, al fine di diffondere la conoscenza dei problemi della pesca e dell' ittica;
g) effettua e dispone studi ed indagini in materia di pesca e di ittica ed esprime pareri sulla stessa materia, quando ne sia richiesto dalla Pubblica Autorità;
h) promuove ricerche idrobiologiche, dirette ad individuare le possibilità di impianto e di esercizio dell' industria della pesca nelle acque interne;
i) attua programmi di sperimentazione, anche avvalendosi della collaborazione di esperti qualificati;
l) cura l' installazione e la gestione di impianti per l' allevamento e la riproduzione di specie ittiche;
m) esegue tutti gli altri compiti ed incarichi che l' Amministrazione regionale riterrà di affidargli, nell' interesse della pesca e dell' ittica;
n) mantiene contatti con le società ed organizzazioni regionali dei pescatori avvalendosi della loro collaborazione specie in materia di vigilanza e ripopolamento.

Art. 7
 
L' Ente ha un patrimonio ed un bilancio propri.
Alle spese per il funzionamento e per l' attività dell' Ente si provvede:
a) con le rendite patrimoniali;
b) con i contributi concessi dalla Regione, dalle Province e da altri enti;
c) con i canoni di cui all' articolo 4;
d) con i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui all' articolo 5 ed all' articolo 30;
e) con le liberalità ed oblazioni, disposte da enti pubblici e da privati;
f) con i proventi di attività e servizi.

Art. 8
 
Sono organi dell' Ente:
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l' Ufficio di Presidenza;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 9
 
Il Consiglio Direttivo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, ed è composto:
1) dal Presidente dell' Ente, che lo presiede;
2) da un rappresentante dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana;
3) da un rappresentante dell' Assessorato del turismo;
4) da un rappresentante dell' Assessorato dell' industria e del commercio;
5) da un rappresentante dell' Assessorato dell' igiene e della sanità;
6-9) da un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine;
10-24) da quindici rappresentanti dei pescatori dilettanti;
25) da un pescatore di mestiere;
26) da un esperto biologo;
27) da un esperto acquicoltore;
28) da un rappresentante dei consorzi irrigui e di bonifica, designato dall' Unione regionale dei consorzi di bonifica.

I rappresentanti di cui ai punti 10- 24) saranno eletti dai pescatori residenti nella regione secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.
I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Quando taluno dei consiglieri debba essere sostituito, la sostituzione ha luogo per il tempo che rimane al compimento del quadriennio.
Art. 10
 
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all' anno per deliberare sugli oggetti di cui all' articolo seguente.
Deve essere inoltre convocato quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana o da un terzo dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei conti, mediante lettera raccomandata in cui siano indicati gli argomenti da trattare.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre il Presidente.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 11
 
Il Consiglio Direttivo:
a) determina i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento dell' Ente;
b) delibera sui programmi di attività dell' Ente;
c) delibera sui bilanci preventivi e consuntivi;
d) delibera i regolamenti interni dell' Ente;
e) delibera lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale.

Art. 12
 
Il Presidente dell' Ente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
Alla nomina del Vice Presidente provvede, con proprio decreto, l' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, scegliendolo fra i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali in seno al Consiglio Direttivo.
Art. 13
 
Il Presidente rappresenta legalmente l' Ente, sovraintende a tutti i servizi, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l' Ufficio di Presidenza, provvede all' esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi collegiali e dispone su tutti gli affari relativi all' amministrazione dell' Ente, che non siano attribuiti alla competenza di altri organi.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, esercitandone le funzioni, in caso di assenza o d' impedimento.
Art. 14
 
L' Ufficio di Presidenza è composto:
1) dal Presidente;
2) dal Vice Presidente; 3-5) da tre componenti del Consiglio Direttivo, nominati nel suo seno dallo stesso Consiglio.

Esso è convocato tutte le volte che devesi provvedere sugli oggetti di cui all' articolo seguente.
Si osservano, anche per l' Ufficio di Presidenza, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell' articolo 10.
Art. 15
 
L' Ufficio di Presidenza:
a) adotta i provvedimenti riguardanti il personale;
b) delibera sui progetti di contratto, quando il valore eccede lire 1 milione;
c) delibera in materia di liti attive e passive, rinunzie e transazioni;
d) delibera su di ogni atto di straordinaria amministrazione che non sia attribuito alla competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 16
 
Il riscontro della regolarità amministrativa e contabile della gestione dell' Ente è effettuato da un Collegio di Revisori dei conti, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente.
Il Collegio dura in carica quattro anni ed i singoli membri possono essere riconfermati.
I Revisori dei conti devono assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell' Ufficio di Presidenza.
Essi possono in qualsiasi momento procedere ad atti d' ispezione e di controllo.
Art. 17
 
Al Presidente ed ai Revisori dei conti dell' Ente è dovuta un' indennità di carica.
Ai membri del Consiglio Direttivo è dovuto un gettone di presenza.
Art. 18
 
Alla direzione dell' Ente è preposto un Direttore, il quale partecipa con voto consultivo e con funzioni di Segretario alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell' Ufficio di Presidenza.
Art. 19
 
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell' Ufficio di Presidenza sono soggette all' approvazione dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.
Le deliberazioni trasmesse all' Assessorato diventano esecutive:
a) quando, entro il termine di giorni 30 dal ricevimento, non ne sia stata negata l' approvazione;
b) quando, prima della scadenza di tale termine, abbiano riportato la prescritta approvazione.

Art. 20
 
L' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana può disporre, in ogni tempo, ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell' Ente.
Quando l' Amministrazione dell' Ente non sia in grado, per qualsiasi ragione, di funzionare o quando, richiamata all' osservanza di obblighi che era tenuta ad osservare, persista nel violarli, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, può disporre lo scioglimento dell' Amministrazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario, cui sono attribuiti tutti i poteri degli Organi disciolti.
Con il medesimo provvedimento è stabilito il termine, che non potrà superare la durata di mesi sei, entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova Amministrazione.
Art. 21
 
Il Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Giulia, costituito ai sensi dell' art. 54 del TU delle leggi della pesca (approvato con RD 8 ottobre 1931, n. 1604) ed avente sede in Udine, è soppresso.
L' Ente Tutela Pesca subentra nel patrimonio del Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Giulia ed in ogni rapporto giuridico attivo e passivo, compresi i rapporti di lavoro inerenti al personale.
Art. 22
 
In caso di estinzione dell' Ente, il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare sarà totalmente devoluto alla Regione.
CAPO III
 
Art. 23
 
È istituito presso l' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana il Comitato regionale per la pesca nelle acque interne.
Esso è composto:
1) dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, in qualità di Presidente;
2) dal Presidente dell' Ente Tutela Pesca del Friuli - Venezia Giulia, in qualità di Vice Presidente;
3) dal Direttore regionale delle foreste;
4) dal Direttore del Servizio caccia, pesca e protezione della natura; 5- 8) da un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni provinciali;
9) da un professore in scienze naturali, ittiologo; 10- 14) da cinque rappresentanti dei pescatori, designati dalle organizzazioni più rappresentative della categoria.

Funge da segretario un funzionario del Servizio caccia, pesca e protezione della natura.
Art. 24
 
Alla costituzione del Comitato si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.
I membri non di diritto del Comitato restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Il Comitato è convocato dal suo Presidente.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre il Presidente.
I pareri del Comitato sono espressi a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 25
 
Il Comitato dà parere:
a) sui provvedimenti di carattere generale, da emanarsi in materia di ittica e di pesca nelle acque interne;
b) su di ogni altra questione, attinente alla suddetta materia, su cui l' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana ritenga d' interpellarlo.

CAPO IV
 Disposizioni finali e transitorie
Art. 26
 
Cessano di avere applicazione nel territorio regionale le disposizioni normative statali incompatibili con la disciplina della presente legge o, comunque, con l' esercizio - da parte di Organi regionali, dell' Ente Tutela Pesca del Friuli - Venezia Giulia e del Comitato regionale per la pesca nelle acque interne - delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge.
Art. 27
 
La disposizione di cui al primo comma dell' articolo 2 ha effetto dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal sesto comma dell' articolo 4.
Art. 28
 
Per la tutela di particolari interessi ecologici, scientifici e turistici, anche di carattere internazionale, il Presidente della Giunta provinciale competente per territorio e, in caso di laghi o corsi d' acqua che interessino il territorio di più Province, l' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, su parere conforme del Comitato regionale per la pesca nelle acque interne, e sempre che non si abbia la costituzione di condizioni di particolare privilegio o di riserva esclusiva di pesca, possono consentire regimi particolari di pesca limitatamente ai laghi alpini e, per un tratto non eccedente i sette chilometri dal confine di Stato, ai fiumi della regione aventi sorgente o corso parziale in territorio estero.
Le modalità per l' esercizio di tali regimi saranno concordate con l' Ente Tutela Pesca, secondo criteri che saranno fissati nel regolamento di esecuzione della presente legge.
Art. 29
 
L' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, su richiesta dei Consorzi interessati e sentito l' Ente Tutela Pesca, può temporaneamente sospendere l' esercizio della pesca in corsi d' acqua, o tratti di essi, al fine di consentire i lavori di manutenzione, esecuzione e ripristino di opere di irrigazione e di bonifica.
Tale facoltà è concessa anche per la sospensione temporanea dell' esercizio della pesca in acque interessate al ripopolamento.
Per l' espletamento delle gare di pesca su acque soggette ad opere di bonifica è necessaria la autorizzazione dell' Ente o Consorzio interessato.
Art. 30
 
Al fine di evitare turbamento all' equilibrio ecologico e danni al patrimonio ittico, gli Enti ed i privati, per riversare in acque pubbliche o in altre acque naturalmente od artificialmente comunicanti con esse scarichi industriali e fognali, debbono munirsi dell' autorizzazione di cui allo articolo 9 del RD 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall' articolo 43 del DPR 10 giugno 1955, n. 987, da rilasciarsi dal Presidente della Giunta provinciale.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, saranno approvate, entro nove mesi dalla pubblicazione della presente legge, le norme generali sulle caratteristiche minimali delle acque di rifiuto industriale e fognale, per le quali, previo collaudo degli eventuali impianti di depurazione, è ammessa la discarica diretta o indiretta nelle acque pubbliche.
L' inosservanza delle disposizioni, di cui al presente articolo, sarà punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100 mila a lire 5 milioni, che verrà applicata, in via definitiva, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
Art. 31
 
Entro nove mesi dall' entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione ai sensi dell' articolo 46 e dell' articolo 42 dello Statuto.
CAPO V
 Disposizione finanziaria
Art. 32
 
La spesa per il funzionamento del Comitato regionale, di cui all' articolo 23 della presente legge, fa carico, per lo esercizio 1971, al capitolo 332 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, che presenta sufficiente disponibilità, e quella relativa agli esercizi successivi graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
La denominazione del capitolo 784 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 è così modificata: << Contributo all' Ente Tutela Pesca del Friuli - Venezia Giulia >>.
Lo stanziamento di lire 15 milioni del predetto capitolo viene elevato a lire 42 milioni, mediante storno dell' importo di lire 27 milioni dal capitolo 368 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971.
Il contributo regionale annuo di cui all' articolo 7, lettera b), della presente legge è determinato in lire 42 milioni.
L' onere relativo all' esercizio 1971 farà carico sul precitato capitolo 784 e quello relativo agli esercizi successivi graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Per gli interventi di cui all' articolo 3 della presente legge si provvederà con i fondi di bilancio dell' Ente Tutela Pesca.