LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 aprile 1971, n. 12

Trattamento economico di missione e disposizioni complementari.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/04/1971
Materia:
120.05 - Personale regionale

TITOLO I
 Missioni dei dipendenti regionali
Art. 1
 
Al personale della Regione Friuli - Venezia Giulia, comandato in missione, fuori dell' ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 10 chilometri, spetta il trattamento economico previsto dalla presente legge.
Si considera ordinaria sede di servizio il centro abitato dove ha sede l' Ufficio di appartenenza, intendendosi per centro abitato, oltre l' agglomerato urbano vero e proprio, anche la zona periferica costituita da gruppi di case che sorgano come propaggini o gemmazioni dell' agglomerato stesso. La determinazione dei perimetri dei centri abitati, per gli effetti previsti dalla presente legge, è demandata al Presidente della Giunta regionale.
Nei confronti dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale regionale, assegnati alle stazioni forestali, per ordinaria sede di servizio s' intende tutto il territorio sottoposto alla giurisdizione della stazione stessa.
Art. 2
 
Per recarsi in missione e per rientrare in sede, il dipendente regionale può servirsi:
a) di treni, anche se rapidi o speciali;
b) di ogni altro mezzo di linea terrestre;
c) di mezzi di trasporto marittimo, quando alla località da raggiungere non si possa accedere con un mezzo di trasporto terrestre;
d) dell' aereo, quando la località da raggiungere disti almeno 300 chilometri;
e) del proprio automezzo o motomezzo, entro i limiti del territorio regionale, quando abbia ottenuto la prescritta autorizzazione.

Se viene fatto uso del treno, è consentito viaggiare in prima classe. Ai dipendenti con qualifica superiore a quella di Direttore di Servizio è consentito l' uso di un posto letto in compartimento singolo; ai dipendenti con qualifica di Direttore di Servizio od equiparata è consentito l' uso di un posto letto. L' uso di un posto letto da parte di altri dipendenti deve essere di volta in volta autorizzato con provvedimento motivato dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale.
Art. 3
 
Salvo quanto disposto dal successivo terzo comma, al dipendente comandato in missione in località del territorio nazionale spetta:
a) l' indennità giornaliera, di cui alla tabella allegato A, per ogni 24 ore di missione, nonché per le missioni di durata compresa tra le 16 e le 24 ore;
b) l' indennità oraria, di cui alla tabella allegato B, per le missioni di durata superiore alle 4 ore ed inferiore alle 16.

Quando la missione si protragga oltre le 24 ore per un periodo di tempo superiore a 8 ore, per tale periodo spetta al dipendente l' indennità giornaliera, di cui alla tabella allegato A; qualora la missione si protragga oltre le 24 ore per un periodo di tempo inferiore a 8 ore, per tale periodo spetta al dipendente l' indennità oraria, di cui alla tabella allegato B.
Al dipendente comandato in missione in località del territorio regionale spetta:
a) l' indennità forfettaria, di cui alla tabella allegato C, per le missioni di durata compresa fra le 4 ore e le 8 ore;
b) l' indennità forfettaria, di cui alla tabella allegato D, per le missioni di durata superiore alle 8 ore ed inferiore alle 16 ore.

In parziale deroga a quanto stabilito nell' art. 1, l' indennità forfettaria, di cui alla lettera a) del precedente comma, spetta ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale regionale, anche quando la missione - di durata compresa fra le 4 ore e le 8 ore - sia stata compiuta nell' ambito del territorio di giurisdizione della stazione forestale di appartenenza, purché si tratti di missione effettuata, durante le ore notturne, per particolari ed urgenti necessità di servizio.
Art. 4
 
Nei confronti del dipendente comandato in missione all' estero, le indennità, di cui al primo comma dell' articolo precedente, sono aumentate del 50%.
Art. 5
 
Ai fini dell' applicazione dei precedenti articoli 3 e 4, le frazioni di ora inferiori ai 30 minuti sono trascurate, quelle superiori sono arrotondate ad ora intera.
Art. 6
 
Le indennità di trasferta, di cui all' art. 3, sono ridotte del 25% dopo i primi 15 giorni di missione continuativa in una medesima località e del 50% dopo il trentesimo giorno. Qualora la missione si protragga oltre 90 giorni, la continuazione della corresponsione delle indennità di trasferta - nella ridotta misura del 50% - deve essere espressamente autorizzata dalla Giunta regionale.
Agli effetti del precedente comma si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 10 giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, ivi compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano nei confronti dei dipendenti che siano stati comandati in missione per partecipare a corsi di addestramento o di perfezionamento professionali.
Art. 7
 
Ai dipendenti comandati in missione in località distanti dall' ordinaria sede di servizio più di 800 chilometri è consentita, quando facciano uso della ferrovia, una sosta intermedia non superiore a 12 ore, con diritto all' indennità giornaliera di trasferta.
Art. 8
 
Non è dovuta alcuna indennità di trasferta per missioni di durata inferiore alle 4 ore e per missioni compiute nella località di abituale dimora del dipendente.
Art. 9
 
Al dipendente comandato in missione, all' interno o all' estero, compete il rimborso delle spese sostenute per viaggi in ferrovia od effettuati con altri mezzi di linea terrestre o con piroscafi o con aerei, entro il limite del costo del biglietto e degli eventuali supplementi, nonché per l' uso di un posto letto, quando tale uso sia consentito o sia stato autorizzato ai sensi del secondo comma dell' art. 2. Compete, altresì, il rimborso delle spese eventualmente sostenute per pedaggi autostradali.
In aggiunta al rimborso delle spese di cui al precedente comma, è pure dovuta un' indennità supplementare pari al 10% del loro ammontare.
Al dipendente, che sia stato autorizzato a servirsi del proprio automezzo o motomezzo per l' espletamento della missione, compete, per ogni chilometro di effettivo percorso, un' indennità di lire 15, se trattasi di motomezzo, e di lire 40, se trattasi di automezzo.
Per i percorsi o per le frazioni di percorso, effettuati a piedi in zone prive di strade, è corrisposta, a titolo di rimborso spese, un' indennità di lire 150 a chilometro.
Ai fini dell' applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate; le altre sono arrotondate a chilometro intero.
Art. 10
 
I rimborsi e le indennità, di cui all' articolo precedente, sono dovuti anche quando il dipendente non consegue il diritto al trattamento di trasferta.
Art. 11
 
Per i dipendenti in missione, che fruiscono di alloggio o vitto gratuito fornito dall' Amministrazione o da qualsiasi altro ente pubblico, l' indennità giornaliera di cui alla tabella allegato A è ridotta, rispettivamente, di un terzo e della metà. Qualora il dipendente fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta ad un terzo.
Art. 12
 
Le missioni sono disposte:
a) per il Segretario generale della Presidenza della Giunta, per il Segretario generale del Consiglio regionale e per i funzionari con qualifica di Direttore regionale o equiparata, dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente del Consiglio regionale o dall' Assessore competente;
b) per i funzionari con qualifica di Direttore di Servizio, dal Direttore regionale o, nel caso di Servizi dipendenti direttamente dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore, dai medesimi;
c) per il rimanente personale, dal Direttore regionale o, per sua delega, dal Direttore di Servizio competente;
d) per il personale dei Servizi direttamente dipendenti dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore, dal Direttore di Servizio competente;
e) per il personale assegnato alla Segreteria generale del Consiglio regionale, dal Segretario generale del Consiglio medesimo o, per sua delega, dal Vice Segretario generale o da un Direttore di Servizio.

Nei casi di urgenza, quando sia assente o impedito colui cui spetta di ordinare la missione, questa è disposta da chi legittimamente lo sostituisce o è tenuto a sostituirlo. Le missioni continuative per più di 15 giorni e le missioni all' estero sono deliberate dalla Giunta regionale.
Art. 13
 
Nel provvedimento con cui si ordina la missione, devesi indicare l' oggetto e la presumibile durata della medesima, la località o la zona da raggiungere, il giorno e l' ora della partenza - in relazione al mezzo di trasporto prescelto -, nonché, ove se ne ravvisi l' opportunità, l' itinerario da seguire.
Quando ne ravvisi l' opportunità nell' interesse dell' Amministrazione, chi dispone la missione ha facoltà di autorizzare l' uso dell' automezzo o motomezzo privato, sempre che sia disagevole utilizzare mezzi di linea e manchi la possibilità di disporre di un' autovettura di servizio. L' autorizzazione non può essere concessa se il dipendente - nel farne richiesta - non abbia dichiarato, per iscritto, di sollevare l' Amministrazione da qualsivoglia responsabilità e se l' automezzo o motomezzo non sia assicurato per la responsabilità civile o sia assicurato per somme inferiori a quelle stabilite nella Tabella A, allegata alla legge 24 dicembre 1969, n. 990.
Art. 14
 
Alla fine di ogni mese il dipendente che sia stato comandato in missione, deve indicare in un prospetto riepilogativo le missioni compiute e la loro durata, il mezzo di trasporto usato, nonché, ove occorra, il numero dei chilometri percorsi a piedi.
Il dipendente, che sia stato autorizzato ad usare per la missione il mezzo di sua proprietà, deve indicare nel prospetto il numero dei chilometri effettivamente percorsi.
Al prospetto devono essere allegati:
a) il provvedimento, con cui ciascuna missione fu disposta;
b) l' eventuale autorizzazione, di cui al secondo comma dell' art. 13, se fu rilasciata con separato provvedimento;
c) i documenti giustificativi delle spese, di cui al primo comma dell' art. 9.

La liquidazione delle missioni è fatta, di norma, sulla base di prospetti come sopra compilati e corredati.
Art. 15
 
La decorrenza retroattiva delle promozioni o delle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per le missioni già compiute e per i periodi di missione già decorsi alla data del decreto di promozione o di sistemazione in ruolo.
Art. 16
 
Il Presidente della Giunta regionale, sentito l' Assessore alle finanze, determina annualmente, con propri decreti, l' importo presunto di spesa per la corresponsione delle indennità di missione e dei rimborsi di spese, separatamente, per le Segreterie generali, per le Direzioni regionali, per gli Uffici o Servizi alle dirette dipendenze del Presidente o di un Assessore e per gli Uffici periferici dell' Amministrazione.
Art. 17
 
I dipendenti della Regione, che compiano missioni per conto di altri enti e per conto di privati, conservano il proprio trattamento.
Art. 18
 
Al dipendente, che con formale provvedimento sia stato trasferito da una ad altra sede di servizio, sita in Comune diverso, spetta, per le spese di trasferimento e di prima sistemazione, un' indennità forfettaria di lire 250.000, con esclusione di ogni altro trattamento di trasferta. Se trattasi di trasferimento dall' Ufficio della Regione in Roma ad una sede di servizio nell' ambito del territorio regionale o viceversa, l' indennità forfettaria è di lire 350.000.
Le indennità forfettarie, di cui al precedente comma, sono ridotte, rispettivamente, a lire 150 mila ed a lire 250 mila, quando trattasi di dipendente che si trasferisca senza la famiglia.
Le indennità previste dai precedenti commi sono ridotte alla metà, se il trasferimento è disposto a domanda del dipendente.
TITOLO II
 Disposizioni complementari
Art. 19
 
Per il pagamento delle indennità di trasferta e dei rimborsi dovuti per missioni, delle indennità di trasferimento, dei compensi per lavoro straordinario, dell' indennità giornaliera, prevista dall' art. 56 della LR 28 marzo 1968, n. 21, degli anticipi sulle indennità di trasferta e sui rimborsi dovuti per missioni, dei gettoni di presenza e di ogni altra indennità od assegno non prestabiliti in somma certa, il Presidente della Giunta regionale ha facoltà di autorizzare, anche in deroga all' art. 56 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, aperture di credito a favore di funzionari all' uopo nominati.
Per la presentazione dei rendiconti di spesa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato.
Art. 20
 
Le indennità di trasferta, di cui agli articoli 2 e 3 della LR 31 maggio 1965, n. 6, sono aumentate del 50%.
Art. 21
 
Nell' art. 1, terzo comma, della LR 8 gennaio 1968, n. 2, le parole << dalle norme statali in materia >> sono sostituite con le parole << per i dipendenti regionali >>.
TITOLO III
 Disposizioni varie
Art. 22
 
Il terzo comma dell' art. 53 della LR 28 marzo 1968, n. 21, è sostituito dal seguente:
<< L' Amministrazione regionale ha anche facoltà di assicurare, mediante apposite convenzioni con Istituti idonei, il proprio personale contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali, per la parte di rischio non coperta da assicurazioni obbligatorie o da altre forme di assistenza e previdenza. >>

Art. 23
 
I dipendenti regionali possono cedere, mediante atti di delegazione, una quota dello stipendio, in pagamento di premi dovuti per qualsivoglia forma di assicurazione, stipulata con Istituti esercenti l' attività assicurativa nel territorio nazionale.
Per gli atti di delegazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità generale dello Stato e nelle Istruzioni sui Servizi del Tesoro.
Art. 24
 
Nell' ipotesi prevista dall' art. 19, secondo comma, della LR 22 agosto 1968, n. 30, s' intende che la misura degli emolumenti, ivi considerati, deve in ogni tempo farsi corrispondere a quella che per lo stesso periodo viene applicata nei confronti del personale statale investito della qualifica cui detti emolumenti ineriscono.
Tuttavia, quando debba procedersi alla liquidazione dell' emolumento previsto dall' art. 21 del RD 30 ottobre 1933, n. 1611, questo viene liquidato, per ciascun anno, in misura pari alla media degli importi più bassi assegnati, per l' anno precedente, nelle varie sedi di servizio a detto personale statale.
Art. 25
 
Nulla è innovato a quanto disposto nel secondo comma dell' art. 52 della LR 28 marzo 1968, n. 21.
TITOLO IV
 Disposizioni finali e finanziarie
Art. 26
 
Sono abrogate le norme regionali incompatibili con le disposizioni della presente legge.
Art. 27
 
Le disposizioni dei Titoli I e II della presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1971.
Art. 28
 
Le spese derivanti dall' applicazione del Titolo I della presente legge fanno carico ai seguenti capitoli relativi alle spese di missione: 36, 37, 124, 209, 314 e 325, iscritti nelle rispettive rubriche dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli 36, 37, 314 e 325 sono elevati rispettivamente di lire 5 milioni, 3 milioni, 5 milioni e 6 milioni.
A tale maggiore onere di lire 19 milioni si provvede mediante storno di lire 9 milioni dal capitolo 85 e di lire 10 milioni dal capitolo 447 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971.
Art. 29
 
Le spese derivanti dall' applicazione dell' art. 20 della presente legge fanno carico rispettivamente ai capitoli 72 e 73 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi successivi.
Art. 30
 
Le spese derivanti dall' applicazione dell' art. 22 della presente legge nonché gli altri eventuali oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, conseguenti all' applicazione della legge stessa, fanno carico agli appositi corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971, i cui stanziamenti presentano sufficienti disponibilità, ed ai capitoli corrispondenti del bilancio regionale per gli esercizi successivi.
Art. 31
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.