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Indice:
L.R. n. 8/1970
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Leggi regionali
Legge regionale
27 marzo 1970
, n.
8
Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, concernente contributi finanziari perequativi sui mutui contratti per l' esecuzione di opere pubbliche.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 03/04/1970, N. 012
Data di entrata in vigore:
03/04/1970
Materia:
420.01
-
Opere pubbliche
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Per i mutui contratti nel periodo dal 14 agosto 1969 alla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo integrativo annuo costante, di cui alla
legge regionale 20 luglio 1967, n. 17
, salvo quant' altro stabilito dall' art. 1 di detta legge, è ragguagliato alla differenza fra la rata di ammortamento posticipata annuale, calcolata al tasso d' interesse contrattuale entro il limite massimo dell' 8 per cento, e la rata di ammortamento posticipata annuale, calcolata al tasso del 6,25 per cento.
Se il contributo integrativo sia stato già determinato e concesso nella misura prevista dall' art. 1 della citata legge, si fa luogo, a domanda dell' ente interessato, alla concessione di un contributo suppletivo pari alla differenza risultante dalla nuova misura che sarà determinata secondo le modalità previste dal comma precedente e quella già applicata per la concessione del contributo integrativo.
La disposizione del precedente comma si applica anche per i mutui contratti prima del 14 agosto 1969, qualora l' Istituto mutuante, per effetto dell' aumento del tasso ufficiale di sconto, avvalendosi di apposita clausola contrattuale, abbia elevato il tasso d' interesse.
Art. 2
Per i mutui che saranno contratti, dopo l' entrata in vigore della presente legge, ad un tasso superiore al 6 per cento, il contributo integrativo annuo costante, di cui alla
legge regionale 20 luglio 1967, n. 17
salvo quant' altro stabilito dall' art. 1 di detta legge, è ragguagliato alla differenza fra la rata di ammortamento posticipata annuale, calcolata al tasso d' interesse contrattuale entro il limite massimo dell' 8 per cento, e la rata di ammortamento posticipata annuale, calcolata al tasso del 6 per cento.
Art. 3
In caso di variazione dell' attuale tasso ufficiale di sconto, il contributo integrativo annuo costante potrà essere adeguato alla nuova misura del tasso ufficiale, sulla base dei criteri fissati dal precedente art. 1, mediante apposita determinazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze. Nel caso di aumento del predetto tasso, l' adeguamento dovrà essere, comunque, contenuto nei limiti dello stanziamento di bilancio all' uopo destinato.
Art. 4
Per gli scopi previsti dalla
legge regionale 20 luglio 1967, n. 17
, come integrata dalla presente, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1970, un ulteriore limite di impegno di lire 150 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1989.
L' onere di lire 150 milioni relativo all' esercizio finanziario 1970 fa carico al capitolo 711 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1970, il cui stanziamento di lire 250 milioni viene elevato a lire 400 milioni mediante prelevamento dell' importo di lire 150 milioni dall' apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (rubrica n. 3 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere per le annualità degli esercizi finanziari dal 1971 al 1989 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 5
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative