LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6

Norme integrative e modificative della disciplina giuridica delle imprese artigiane.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/02/1970
Materia:
220.03 - Artigianato

CAPO I
 Disposizione preliminare
Art. 1
 
Nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia la disciplina giuridica delle imprese artigiane si attua nei modi previsti dalla presente legge e con l' osservanza di ogni altra norma statale o regionale, con essa compatibile.
CAPO II
 Degli Albi delle imprese artigiane
Art. 2
 
Gli Albi provinciali, di cui alle norme dello Stato vigenti in materia, si considerano istituiti presso le Commissioni provinciali per l' artigianato.
L' iscrizione nell' Albo è disposta dalla Commissione provinciale, su domanda del titolare dell' impresa, ovvero d' ufficio.
Ogni impresa, avente i requisiti previsti dalle leggi dello Stato per il riconoscimento della qualifica artigiana, ha l' obbligo di richiedere tale riconoscimento ed ha diritto a conseguire l' iscrizione nell' Albo.
A tal fine, il titolare dell' impresa allega alla domanda ogni documento che egli ritenga utile per l' esatta individuazione della propria attività artigiana.
La domanda è presentata alla segreteria della Commissione provinciale. Può anche essere inoltrata mediante plico raccomandato o per il tramite del Comune di residenza o per il tramite dell' organizzazione sindacale di categoria.
La Commissione provinciale può svolgere ogni accertamento, anche diretto, allo scopo di stabilire se l' impresa richiedente sia in possesso dei requisiti di legge.
Art. 3
 
L' iscrizione nell' Albo decorre dal giorno della presentazione della domanda o dalla data dell' accertamento d' ufficio ed è comprovata da apposito attestato rilasciato dalla Commissione provinciale per l' artigianato al nome del titolare dell' impresa.
La decisione della Commissione provinciale per l' artigianato deve essere adottata entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. La mancata decisione entro tale termine equivale ad accoglimento della domanda stessa.
Ove la Commissione decida di non accogliere la domanda, la decisione stessa deve essere motivata.
La decisione della Commissione, riguardante l' accoglimento o il rigetto della domanda o l' iscrizione d' ufficio, deve essere comunicata all' interessato a cura della Commissione stessa entro il termine di 15 giorni da quello della sua adozione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Analoga comunicazione viene fatta dalla Commissione all' Istituto nazionale della previdenza sociale, all' Istituto nazionale per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed alla Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani.
Le iscrizioni nell' Albo sono rese pubbliche mediante affissione presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per 15 giorni consecutivi.
Gli enti e le associazioni che istituzionalmente operano a favore del settore artigiano possono prendere visione degli Albi provinciali delle imprese artigiane e ricavarne copia a loro spese. Inoltre chiunque vi abbia interesse può prendere visione degli Albi medesimi.
Copie degli Albi provinciali devono essere rilasciate gratuitamente alle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, all' Istituto nazionale della previdenza sociale e all' Istituto nazionale per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, competenti per territorio, che ne facciano richiesta.
Art. 4
 
L' iscrizione nell' Albo sostituisce, secondo le norme dello Stato vigenti in materia, l' iscrizione nel registro delle ditte di cui agli artt. 47 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
L' Albo delle imprese artigiane è tenuto con i criteri e le modalità stabiliti per il registro delle ditte.
Art. 5
 
L' iscrizione nell' Albo costituisce prova della qualifica artigiana dell' impresa e dà titolo all' applicazione, nei confronti della stessa e del titolare, delle disposizioni legislative e amministrative concernenti il settore artigiano.
Art. 6
 
La Commissione provinciale per l' artigianato, entro il 30 settembre dell' anno precedente a quello della sua scadenza, effettua la revisione d' ufficio delle imprese iscritte nell' Albo.
Ai fini della revisione prevista dal comma precedente, la Commissione provinciale per l' artigianato invia ai singoli Comuni, entro il 31 gennaio, l' elenco delle imprese artigiane iscritte nell' Albo che risultano esercenti la loro attività nel Comune stesso.
Il sindaco, entro 60 giorni dal ricevimento dell' elenco, dispone gli accertamenti necessari per l' acquisizione degli elementi e comunica alla Commissione le notizie raccolte per la conferma dell' iscrizione o la cancellazione delle singole imprese.
La Commissione provinciale per l' artigianato dispone inoltre, in ogni tempo, la cancellazione d' ufficio delle imprese artigiane per le quali sia risultata la perdita di uno dei requisiti di legge o la cessazione dell' attività.
Non può essere cancellata d' ufficio dall' Albo l' impresa il cui titolare sia colpito da invalidità, purché il grado e la natura dell' invalidità siano tali da consentire almeno lo svolgimento dell' attività imprenditoriale.
La cancellazione dall' Albo delle imprese artigiane è disposta dalla Commissione provinciale per l' artigianato, sentito in ogni caso l' interessato, tanto in sede di revisione dell' Albo, quanto in seguito all' accertamento d' ufficio effettuato ai sensi del precedente quarto comma.
La cancellazione ha decorrenza dalla data di deliberazione della Commissione. Di essa viene data notizia dalla Commissione stessa all' interessato, all' Istituto nazionale della previdenza sociale, all' Istituto nazionale per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed alla Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Ultimata la revisione di cui al primo comma del presente articolo, l' elenco delle imprese rimaste iscritte e di quelle cancellate è affisso per 30 giorni consecutivi all' Albo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 7
 
Contro la deliberazione della Commissione provinciale per l' artigianato, relativa all' iscrizione d' ufficio o alla mancata iscrizione ed alla cancellazione dall' Albo delle imprese artigiane, è ammesso ricorso, da parte del titolare dell' impresa interessata, al Comitato regionale per l' artigianato di cui all' art. 11, nel termine di 60 giorni dall' avvenuta comunicazione prevista dal quarto comma dell' art. 3 e dal settimo comma dell' art. 6.
Analogo ricorso può essere proposto dall' Istituto nazionale della previdenza sociale, dall' Istituto nazionale per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dalla Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani:
a) avverso le iscrizioni o le cancellazioni previste dai precedenti artt. 3 e 6, nel termine di 60 giorni dall' avvenuta comunicazione di cui rispettivamente al quinto comma dell' art. 3 ed al settimo comma dell' art. 6;
b) avverso il mantenimento delle iscrizioni o le cancellazioni disposte in sede di revisione dell' Albo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell' elenco di cui all' ultimo comma del precedente art. 6.

Il ricorso ha effetto sospensivo.
Il Comitato regionale si pronuncia con decisione motivata sui ricorsi, in via definitiva, entro il termine di 90 giorni dalla loro presentazione.
È fatto salvo il gravame davanti all' autorità giudiziaria secondo le leggi dello Stato.
CAPO III
 Delle Commissioni provinciali per l' artigianato
Art. 8
 
Le Commissioni provinciali per l' artigianato di cui all' art. 2 della presente legge hanno sede rispettivamente presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.
La Commissione provinciale, oltre ad assolvere le funzioni di cui agli artt. 2, 3 e 6:
a) esprime pareri alle Camere di commercio sia sui problemi generali economici nei quali trovi inserimento l' artigianato, sia sui problemi specifici riguardanti tale settore;
b) esprime pareri e formula proposte in materia di programmazione economica, di credito, di formazione ed aggiornamento professionale, di assistenza tecnica, artistica e commerciale, nonché per la promozione ed il sostegno della cooperazione artigiana;
c) effettua rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni aziendali, i livelli di produzione e di occupazione e l' andamento economico del settore;
d) dispone gli opportuni accertamenti, in via diretta o a mezzo della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dei Comuni o di altri enti locali, sulla permanenza dei requisiti fissati dalla legge per il riconoscimento della qualifica artigiana alle imprese;
e) svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge e dal Comitato regionale di cui al successivo art. 11.

Ai fini dell' assolvimento dei compiti indicati nel presente articolo, la Commissione, tenuto conto dei criteri stabiliti dal Comitato regionale per l' artigianato, predispone annualmente, entro il mese di luglio, un analitico programma operativo e finanziario per l' anno successivo.
Detto piano viene trasmesso, entro il mese di agosto, alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura perché la Giunta camerale, dopo averne valutato la rispondenza agli interessi economici della provincia, provveda ad adeguati stanziamenti nel bilancio preventivo.
La Commissione provinciale per l' artigianato disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari sulla base di un regolamento - tipo predisposto dal Comitato regionale per l' artigianato.
I servizi di segreteria della Commissione sono assicurati dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e costituiscono un ufficio della Camera stessa, con struttura idonea alla loro piena funzionalità ai fini dell' attuazione dei compiti e delle attribuzioni devoluti alla Commissione provinciale per l' artigianato.
Ai servizi di segreteria è preposto un funzionario della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con delibera della Giunta della Camera stessa, adottata su proposta del presidente della Commissione provinciale per l' artigianato. Detto funzionario risponde, per l' esecuzione dei suoi compiti, al presidente della Commissione provinciale per l' artigianato.
Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
Art. 9
 
La Commissione provinciale per l' artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quattro anni; i suoi membri possono essere confermati.
Essa è composta:
a) da quindici imprenditori eletti dai titolari delle imprese iscritte nell' Albo provinciale, secondo le norme di cui al successivo Capo V;
b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli artigiani più rappresentative, che risultino costituite ed operanti nella provincia da almeno un anno dalla data del manifesto con il quale sono indette le elezioni ai sensi del successivo art. 15, su designazione delle suddette organizzazioni, in ragione di almeno un rappresentante per ciascuna di esse;
c) da un rappresentante della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani, scelto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi membri anche se con voto consultivo;
d) da un rappresentante dell' Istituto nazionale della previdenza sociale, designato dall' Istituto stesso, residente nella provincia.

Il presidente ed il vice presidente vengono eletti fra i componenti di cui alla lettera a), a maggioranza assoluta, da tutti i componenti previsti dal comma precedente.
Gli artigiani sono rappresentati nella Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dal presidente della Commissione provinciale per l' artigianato, il quale diviene membro del predetto organo camerale.
Fanno parte inoltre della Commissione a titolo consultivo:
a) un funzionario dell' Assessorato regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato;
b) il direttore dell' ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ovvero un suo delegato;
c) un funzionario dell' Assessorato regionale dell' istruzione e delle attività culturali;
d) un piccolo imprenditore industriale, su designazione delle locali organizzazioni sindacali di categoria;
e) un rappresentante dell' Ente provinciale per il turismo;
f) quattro lavoratori dipendenti da imprese artigiane, su designazione delle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
g) un rappresentante dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia ( ESA ), designato dal Consiglio di amministrazione;
h) tre esperti in materie attinenti all' artigianato, di cui uno competente nei problemi che riguardano comunità portatrici di particolari interessi, designati dall' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale e all' artigianato.

I componenti di cui alle lettere d), e), f), g) e h) del quinto comma devono essere residenti nella provincia.
Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti aventi diritto a voto, in prima convocazione, e di almeno un terzo degli stessi componenti, in seconda convocazione.
La riunione in seconda convocazione potrà essere indetta ad un' ora di distanza da quella fissata per la prima convocazione.
Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti, computando fra questi ultimi gli astenuti.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
Le votazioni concernenti le persone devono essere effettuate a scrutinio segreto.
La Commissione provinciale per l' artigianato può istituire nel proprio seno sottocommissioni per l' istruttoria delle domande di iscrizione nell' Albo e delle conseguenti variazioni.
Art. 10
 
Le Commissioni provinciali per l' artigianato sono sottoposte alla vigilanza dell' Assessorato regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato, che può disporre ispezioni e indagini sul funzionamento delle Commissioni stesse.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa, su proposta dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale e all' artigianato, è nominato un commissario straordinario nelle province in cui non sia stata costituita la Commissione provinciale per l' artigianato ovvero la Commissione stessa venga a trovarsi nella impossibilità di funzionamento o dia luogo a gravi o reiterate irregolarità debitamente contestate. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione.
Con lo stesso decreto è fissata la durata delle funzioni commissariali, che non può superare i sei mesi; la ricostituzione della Commissione deve aver luogo entro il suddetto termine di sei mesi, prorogabile fino ad un massimo di altri sei mesi.
Le Commissioni provinciali per l' artigianato sono convocate almeno una volta ogni due mesi.
Ai componenti delle Commissioni provinciali per l' artigianato spetta una medaglia di presenza, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, di lire 3.000. A coloro che risiedono in comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione spetta inoltre un rimborso spese di lire 3.000.
Al presidente della Commissione è attribuita, in luogo della medaglia di presenza, un' indennità di carica di lire 80 mila nette mensili.
CAPO IV
 Del Comitato regionale per l' artigianato
Art. 11
 
Presso l' Assessorato regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato è istituito il Comitato regionale per l' artigianato del Friuli - Venezia Giulia, organo tecnico - consultivo della Regione per i problemi dell' artigianato.
Il Comitato:
I - decide in via definitiva sui ricorsi di cui all' art. 7; II - esprime pareri sui problemi attinenti all' artigianato, sottoposti al suo esame dall' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale e all' artigianato o da altri organi dell' Amministrazione regionale; III - formula, di propria iniziativa, voti e proposte sui problemi interessanti il settore artigiano ed in particolare in materia di:
a) qualifica artigiana, ai fini della determinazione di orientamenti per l' applicazione uniforme della presente legge;
b) programmazione economica regionale;
c) costituzione, trasformazione, soppressione e attività di enti con personalità di diritto pubblico, a carattere regionale, operanti nell' artigianato;
d) credito, produzione e collocamento dei prodotti all' interno e all' estero, assistenza economica, tecnica, commerciale ed artistica alle imprese artigiane, organizzazione di mostre e manifestazioni fieristiche di prodotti dell' artigianato;
e) assistenza e previdenza;
f) formazione e aggiornamento professionale;
g) fiere ed esposizioni di prodotti artigiani, sia all' interno sia all' estero, di carattere temporaneo o permanente; IV - svolge azioni di propulsione e di coordinamento, sul piano regionale, in materia di artigianato, anche sulla base di relazioni fornite dai competenti enti ed organi regionali e locali; V - attua il coordinamento delle attività e delle iniziative delle Commissioni provinciali; VI - svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla legge e dall' Amministrazione regionale.

Sono istituite in seno al Comitato regionale per l' artigianato le seguenti sezioni:
- sezione I - con competenza in materia di riconoscimento della qualifica artigiana e di conferimento del titolo di maestro artigiano;
- sezione II - con competenza in materia di assistenza tecnica, commerciale, artistica; cooperative e consorzi; credito;
- sezione III - con competenza in materia di assistenza, previdenza e formazione tecnico - professionale.

Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge il Comitato predispone norme regolamentari, da approvarsi con la maggioranza assoluta dei componenti, per il proprio funzionamento, per quello delle sezioni e per i rapporti di queste con il Comitato stesso. Con la medesima procedura e con la medesima maggioranza le suddette norme regolamentari possono essere modificate a richiesta di un quarto dei componenti.
Le norme regolamentari di cui al comma precedente saranno, poi, deliberate ed emanate ai sensi dell' art. 46 e dell' art. 42, lettera b), dello Statuto regionale.
Art. 12
 
Il Comitato regionale per l' artigianato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa.
Esso dura in carica quattro anni ed è composto:
a) dall' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale e all' artigianato;
b) dai presidenti e dai vice presidenti delle Commissioni provinciali per l' artigianato;
c) da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli artigiani più rappresentative che risultino operanti nella Regione da almeno un anno, designati dalle organizzazioni stesse, in ragione di almeno un rappresentante per ciascuna di esse;
d) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle organizzazioni più rappresentative operanti nella Regione;
e) dal direttore del servizio artigianato dell' Assessorato regionale competente;
f) da un funzionario direttivo avente qualifica non inferiore a direttore di servizio per la direzione regionale per la programmazione, studi e statistica, nonché da uno di pari qualifica per ciascuno dei seguenti Assessorati regionali:
- Assessorato del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato;
- Assessorato dell' industria e del commercio;
- Assessorato del turismo;
g) dal presidente dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia ( ESA );
h) dal presidente dell' Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
i) dai presidenti delle Casse mutue provinciali di malattia degli artigiani;
l) da un rappresentante dell' INIASA designato dalla presidenza nazionale;
m) da tre esperti particolarmente versati nelle materie giuridiche, del credito e della mutualità artigiana, di cui uno competente nei problemi che riguardano comunità portatrici di particolari interessi.

I componenti del Comitato regionale per l' artigianato devono essere residenti in uno dei comuni della Regione.
Il Comitato medesimo è convocato almeno una volta ogni tre mesi, indipendentemente dalle sezioni, le cui riunioni hanno luogo secondo necessità.
Il Comitato e le sue sezioni sono presieduti dall' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato o, per sua delega, da un vice presidente.
I componenti del Comitato eleggono nel proprio seno due vice presidenti.
Le funzioni di segreteria del Comitato sono espletate da due funzionari dell' Assessorato regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato.
La carica di componente del Comitato è incompatibile con quella di consigliere dell' ESA, fatta eccezione per il caso di cui alla lettera g).
Art. 13
 
Ai componenti del Comitato regionale per l' artigianato e delle sue sezioni, nonché ai segretari, spettano i compensi stabiliti dalla legge regionale 18 agosto 1965, n. 15, come modificata ed integrata dalla legge regionale 8 gennaio 1968, n. 2.
I componenti e gli esperti del Comitato che non facciano parte dell' Amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici sono equiparati, agli effetti del trattamento di missione, ai funzionari regionali con qualifica di direttore di servizio per l' intervento alle adunanze del Comitato e delle sezioni, nonché per gli incarichi di missione loro conferiti in relazione ad esigenze strettamente inerenti ai fini istituzionali del Comitato stesso.
Art. 14
 
Le spese per il funzionamento del Comitato regionale per l' artigianato e delle sue sezioni fanno carico al capitolo 251 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 e a quelli corrispondenti degli esercizi finanziari successivi.
CAPO V
 Elezioni
Art. 15
 
Le elezioni degli imprenditori di cui al secondo comma, lettera a), dell' art. 9, sono indette, almeno 120 giorni prima della scadenza del quadriennio indicato al primo comma del medesimo art. 9, dal presidente della Commissione provinciale per l' artigianato, con manifesto da affiggersi per 15 giorni negli Albi dei Comuni della provincia e della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
Nel manifesto devono essere indicati il termine ed il luogo per il deposito delle liste dei candidati.
Il deposito delle liste deve avvenire presso la segreteria della Commissione provinciale per l' artigianato, che ne rilascia ricevuta, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello iniziale di pubblicazione del suddetto manifesto.
Le liste dei candidati, contenenti ciascuna non più di quindici nominativi, devono essere presentate da almeno 100 elettori nelle province aventi fino a 5.000 imprese artigiane iscritte nell' Albo, da almeno 150 elettori nelle province aventi fino a 10.000 imprese artigiane iscritte nell' Albo e da almeno 250 elettori nelle altre province. Il numero dei presentatori non può superare di oltre la metà le cifre anzidette.
La presentazione di ciascuna lista può avvenire anche su più fogli, purché in ogni singolo foglio risultino le generalità dei candidati presentati. Le firme dei presentatori devono essere autenticate dal sindaco o da un suo delegato, o dal conciliatore, oppure dal segretario comunale o dal notaio.
Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.
Art. 16
 
Una Commissione, composta da un funzionario regionale con qualifica non inferiore a direttore di servizio, che la presiede, dal presidente della Commissione provinciale per l' artigianato e dal segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con l' assistenza del segretario della Commissione provinciale per l' artigianato, provvede, entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine di deposito delle liste, alla verifica di queste, respingendo le liste che non presentano i requisiti indicati dal precedente art. 15. Nel caso che la lista contenga errori od omissioni puramente formali, la Commissione, sentita la persona che ha depositato la lista stessa, la invita a provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio di due giorni.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale e all' artigianato, non oltre il ventesimo giorno successivo a quello iniziale di pubblicazione del manifesto di cui al primo comma dell' art. 15.
Art. 17
 
Il presidente della Commissione provinciale per l' artigianato, entro 20 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle liste dei candidati, pubblica un manifesto da affiggere per almeno 15 giorni negli Albi dei Comuni della provincia e della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con il quale vengono resi noti agli elettori:
a) la data e l' orario delle votazioni, con inizio alle ore 8 e termine alle 22 del medesimo giorno;
b) le liste dei candidati, contrassegnate ciascuna da un numero progressivo secondo l' ordine di deposito;
c) la sede delle sezioni elettorali;
d) l' avvenuta pubblicazione delle liste degli elettori, distinte per sezioni, negli stessi Albi dei Comuni e della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, fino al giorno delle votazioni.

Le votazioni hanno luogo entro il ventesimo giorno antecedente quello di scadenza del quadriennio di durata in carica della Commissione.
La ripartizione del territorio della provincia in sezioni elettorali è effettuata, a cura della Commissione provinciale per l' artigianato, in modo che in ciascuna di esse il numero degli elettori non sia superiore a 500. La Commissione ha facoltà, qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, di raggruppare gli elettori di più Comuni confinanti.
La persona che ha provveduto al deposito di una lista dei candidati può ricavare a proprie spese copia delle liste degli elettori, distinte per sezioni.
In ciascuna sezione è affissa la lista degli elettori della sezione stessa.
I certificati elettorali sono consegnati, a cura delle competenti Amministrazioni comunali e con onere a carico delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, a ciascun elettore presso la sede dell' impresa, entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
Le sezioni elettorali hanno sede in edifici pubblici.
Il presidente della Commissione provinciale per l' artigianato provvede a nominare, entro il quinto giorno antecedente quello della votazione, un presidente per ciascuna sezione elettorale, scegliendolo fra i dipendenti della Regione o degli altri enti locali.
Il presidente del seggio, entro il terzo giorno antecedente quello della votazione, nomina due scrutatori ed il segretario del seggio, scegliendoli fra gli artigiani iscritti nella lista della sezione.
L' ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate. Ad essi spetta il trattamento economico previsto per le elezioni comunali, a carico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
Art. 18
 
Sono elettori i titolari di imprese artigiane che, alla data del 31 dicembre dell' anno che precede quello in cui si effettuano le elezioni, risultano iscritte nell' Albo.
Qualora l' impresa sia costituita in forma di società semplice ovvero in nome collettivo, sono elettori tutti i soci che partecipano personalmente al lavoro.
Sono eleggibili gli elettori che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.
Entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni è ammesso il ricorso alla Commissione provinciale per l' artigianato, che decide in via definitiva entro cinque giorni dalla sua presentazione, avverso le liste elettorali, limitatamente alle discordanze fra esse e l' Albo provinciale al 31 dicembre dell' anno antecedente quello delle elezioni.
La decisione con la quale si riconosce il diritto elettorale sostituisce l' iscrizione nelle liste degli elettori.
Art. 19
 
L' elezione dei componenti le Commissioni provinciali per l' artigianato di cui al secondo comma, lettera a), dell' art. 9 è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.
Il voto è personale, libero e segreto.
Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un segno nel contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che la contiene.
Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a quattro, scelti esclusivamente fra i candidati della lista da lui votata.
All' interno delle singole liste, che abbiano ottenuto non meno del 5% dei voti validi, risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
I consiglieri eletti dimissionari o deceduti sono sostituiti dai candidati che li seguono immediatamente nella graduatoria dello scrutinio di lista.
Art. 20
 
La Commissione prevista dal precedente articolo 16, entro il decimo giorno successivo a quello di votazione, si riunisce in seduta pubblica per riassumere i voti delle sezioni e per proclamare gli eletti.
Il presidente della Commissione ne dà comunicazione all' Assessorato regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato.
Art. 21
 
Qualora da parte della Commissione provinciale per l' artigianato o del suo presidente non si provveda al compimento degli atti o delle operazioni elettorali ad essi demandati dalla presente legge entro i termini prescritti, il Presidente della Giunta regionale nomina, nei cinque giorni successivi, un commissario che li sostituisce in tutti gli adempimenti relativi, con l' assistenza della Commissione prevista dagli artt. 20 e seguenti del DPR 23 ottobre 1956, n. 1202.
In materia di operazioni riguardanti le elezioni è ammesso ricorso da parte degli interessati, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, alla Commissione provinciale per l' artigianato; i medesimi interessati possono ricorrere, nei 20 giorni successivi alla notifica della decisione della Commissione stessa, al Presidente della Giunta regionale.
La spesa necessaria per lo svolgimento dei compiti attribuiti al commissario ed ai componenti la Commissione consultiva è a totale carico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, che assiste il commissario e la Commissione consultiva nell' adempimento delle loro funzioni, fornendo i locali, il personale di segreteria e gli altri servizi che si rendono necessari allo scopo.
Al commissario è corrisposta, per tutta la durata del suo incarico, una diaria di lire 3.000.
Detta indennità è comprensiva di qualunque competenza o rimborso di spese sostenute per l' esecuzione dell' incarico, escluso il rimborso di spese spettanti per viaggi fuori sede.
Ai componenti la Commissione consultiva è corrisposto un gettone di lire 3.000 per ogni giorno di partecipazione ai lavori. Agli stessi compete altresì il rimborso delle spese di viaggio tra il luogo di residenza e la sede della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
Art. 22
 
Nel caso di contemporaneità delle elezioni previste dalla presente legge con quelle per i delegati delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, i presidenti della Commissione provinciale per l' artigianato e della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani provvedono al coordinamento delle operazioni elettorali per le due votazioni. Le relative spese comuni sono ripartite, in ugual misura, fra la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani.
Art. 23
 
Per quanto non disposto dalla presente legge in materia di procedimento elettorale valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al testo unico delle leggi per la composizione e l' elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
CAPO VI
 Del maestro artigiano
Art. 24
 
È istituito il titolo di maestro artigiano, che viene rilasciato ai titolari di imprese, iscritte nell' Albo di cui all' art. 2, che esercitano mestieri che comportino specifiche cognizioni tecniche o presentino particolare interesse artistico.
I mestieri di cui al comma precedente sono determinati, su proposta del Comitato regionale per l' artigianato, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.
Il titolo può essere conferito anche ai soci titolari di imprese costituite in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata ed in accomandita semplice e per azioni, purché partecipanti al lavoro.
Art. 25
 
Per il conseguimento del titolo è necessario:
a) possedere un elevato grado di capacità professionale;
b) avere compiuto il 40 anno di età ed esercitare il mestiere da almeno dieci anni, salvo casi eccezionali;
c) essere titolare di impresa che disponga di attrezzature atte alla formazione professionale degli apprendisti.

La capacità di cui alla lettera a) può essere desunta dal possesso di diplomi di istituti tecnici e professionali, da premi conseguiti in mostre, esposizioni, concorsi regionali, nazionali e internazionali, da lodevole insegnamento svolto in scuole pubbliche, da saggi di lavoro eseguiti, da specifica competenza, perizia, attitudine, preparazione e svolgimento dell' insegnamento professionale dell' interessato.
Art. 26
 
Per taluni dei mestieri richiamati all' articolo 24, che comportino una particolare responsabilità verso i terzi, è inoltre prescritto, ai fini del rilascio del titolo, l' accertamento, mediante esame teorico - pratico, dell' idoneità dell' aspirante che si trovi nelle condizioni previste dal precedente articolo 25.
L' elenco dei mestieri previsti dal presente articolo è determinato, su proposta del Comitato regionale per l' artigianato, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.
Art. 27
 
Per ciascun mestiere l' esame di idoneità, di cui all' articolo precedente, viene indetto in sessione pubblica almeno una volta all' anno dalle Commissioni provinciali per l' artigianato, le quali procedono anche alla nomina delle Commissioni di esame, composte da:
a) un rappresentante della Commissione provinciale per l' artigianato, presidente;
b) un esperto, scelto fra insegnanti di materie tecniche negli istituti o centri di istruzione professionale, designato dall' Assessorato del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato;
c) due maestri artigiani, iscritti nell' Albo di cui all' articolo 30, che esercitano il mestiere per il quale viene richiesto il titolo, designati dalle organizzazioni sindacali degli artigiani più rappresentative;
d) un esperto designato dalle organizzazioni dei lavoratori.

Le Commissioni di esame durano in carica un anno e possono essere riconfermate.
Art. 28
 
L' esame teorico - pratico consiste:
a) in una prova orale su nozioni tecnologiche, di cultura generale e di amministrazione aziendale;
b) in una prova pratica intesa ad accertare la capacità professionale del candidato.

I programmi di esame, per ciascun mestiere, sono approvati dall' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato, su proposta del Comitato regionale per l' artigianato.
Art. 29
 
I titoli specifici che, sotto forma di diplomi, patenti od altri certificati, abilitino all' esercizio di attività ausiliarie delle professioni sanitarie, alla guida di autoveicoli, alla conduzione di generatore di vapore o simili, all' installazione di ascensori o montacarichi, esonerano dall' esame di cui al precedente articolo 26.
Art. 30
 
È istituito l' Albo dei maestri artigiani: esso è pubblico ed ha sede presso le Commissioni provinciali per l' artigianato.
Il conferimento del titolo di maestro artigiano è disposto dalla Commissione provinciale per l' artigianato, su domanda dell' interessato, e deve essere espressamente menzionato nel certificato di iscrizione nell' Albo delle imprese artigiane di cui all' articolo 2.
Contro il mancato conferimento del titolo il richiedente può ricorrere al Comitato regionale per l' artigianato, che provvede definitivamente.
Il titolo di maestro artigiano è revocato nel caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per il conferimento del medesimo.
L' uso del titolo di maestro artigiano è inibito a chiunque non sia iscritto nell' Albo di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 31
 
Nulla è innovato alle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei titoli professionali e dei gradi marittimi nonché in materia di autorizzazione all' esercizio delle attività artigiane.
CAPO VII
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 32
 
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il titolo di maestro artigiano per i mestieri indicati all' art. 26 è conferito senza altra formalità ai titolari d' impresa che, alla stessa data, risultino iscritti nell' Albo delle imprese artigiane o alla Cassa mutua di malattia per gli artigiani e posseggano i requisiti previsti dall' art. 25.
Art. 33
 
Nella prima applicazione della presente legge, le elezioni degli imprenditori, di cui al secondo comma, lettera a), dell' art. 9, hanno luogo entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Restano fermi i termini stabiliti dal Capo V per gli adempimenti elettorali.
La durata in carica delle attuali Commissioni provinciali per l' artigianato e della Commissione regionale per l' artigianato è prorogata sino all' insediamento delle nuove Commissioni provinciali e, rispettivamente, del Comitato regionale per l' artigianato, che saranno costituiti a seguito delle elezioni di cui al precedente comma.
Dalla data del suo insediamento il comitato regionale per l' artigianato s' intende sostituito alla Commissione regionale per l' artigianato.
Art. 34
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.