LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 dicembre 1970, n. 46

Contributi straordinari per l' acquisto di attrezzi o impianti per la meccanizzazione del lavoro portuale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/01/1971
Materia:
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell' Aussa - Corno ed all' Ente autonomo del porto di Trieste contributi straordinari, fino alla misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile, per l' acquisto di attrezzi e mezzi meccanici, volti ad agevolare l' esecuzione delle operazioni e dei lavori portuali.
Art. 2
 
Le domande di contributo devono essere presentate all' Assessorato regionale dell' industria e del commercio, per l' esercizio 1970 entro due mesi dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di aprile.
Esse devono essere corredate:
a) dagli atti deliberativi adottati dall' Ente;
b) da una relazione illustrativa degli acquisti da effettuare, con l' indicazione delle priorità relative;
c) dal preventivo particolareggiato della spesa occorrente.

Art. 3
 
I contributi sono concessi con decreto dell' Assessore all' industria ed al commercio, previa approvazione da parte della Giunta regionale del piano di riparto dei fondi disponibili.
All' erogazione dei contributi si provvede in base ad una dichiarazione dell' Ente richiedente, nella quale si attesti che l' attrezzo o mezzo meccanico fu ordinato e si faccia menzione della ditta fornitrice e del prezzo concordato.
È fatto obbligo all' Ente di presentare all' Assessorato regionale dell' industria e del commercio la fattura della spesa effettuata entro trenta giorni dalla data in cui il contributo fu riscosso.
Art. 4
 
L' Ente beneficiario è tenuto a consentire che le compagnie, le cooperative ed i gruppi di lavoratori portuali usino, a titolo gratuito, gli attrezzi ed i mezzi meccanici acquistati con contributo regionale.
L' Assessore all' industria ed al commercio con suo provvedimento stabilirà, in rapporto all' entità di detti contributi, il periodo, i modi e le forme di detto uso e definirà in particolare le modalità concernenti i costi di esercizio ivi comprese le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Art. 5
 
Per la concessione dei contributi di cui all' art. 1 della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1972, la spesa di lire 150 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 è istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 866 con la denominazione: << Contributi straordinari, fino alla misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile, al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell' Aussa - Corno ed all' Ente autonomo del Porto di Trieste, per l' acquisto di attrezzi e mezzi meccanici volti ad agevolare l' esecuzione delle operazioni e dei lavori portuali >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni, cui si fa fronte con la maggiore entrata accertata sul capitolo 21 dello stato di previsione dell' entrata per l' esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene elevato di lire 150 milioni.
La spesa di lire 150 milioni, per l' esercizio finanziario 1970, fa carico al sopracitato capitolo 866 e quella relativa agli esercizi finanziari 1971 e 1972 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, sempre a fronte del previsto maggior gettito del provento sull' IGE, anche per detti esercizi.