LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 1970, n. 37

Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1966, n. 20, e 6 agosto 1969, n. 26, concernenti interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive, e ulteriore autorizzazione di spesa.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/11/1970
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

Art. 1
 
Nell' art. 1, primo comma, della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, la dizione << nella misura del 5% >> è sostituita dalla dizione << nella misura massima del 6% >>.
Art. 2
 
Tra il primo ed il secondo comma dell' art. 7 della legge regionale 10 agosto 1966, n. 20, è inserito il seguente:
<< Il contributo annuo costante previsto al primo comma dell' art. 1 può esser concesso anche in via provvisoria e di tale concessione viene data formale comunicazione all' Ente richiedente ed all' Istituto mutuante. La concessione definitiva è disposta verso produzione del contratto di mutuo con il relativo piano di ammortamento. >>

Art. 3
 
L' art. 2 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 
È fatto obbligo al beneficiario dei contributi previsti dall' art. 1 di consentire l' uso degli impianti a tutte le organizzazioni sportive dello stesso Comune che ne siano sprovviste nei modi, per i periodi e con la frequenza stabiliti con ordinanza del Servizio delle attività ricreative e sportive, sentiti il beneficiario, il Sindaco ed il rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, emessa entro due mesi dal collaudo dell' impianto. L' ordinanza è comunicata alle organizzazioni interessate ed affissa all' Albo pretorio del Comune. >>

Art. 4
 
L' art. 13 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, è completato con il seguente comma:
<< Svolge le funzioni di Segretario della Commissione un impiegato della carriera direttiva addetto al Servizio delle attività ricreative e sportive. >>

Art. 5
 
Per le finalità previste dal primo comma dell' art. 1 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1970, un ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1970 al 1989.
L' onere di lire 100 milioni relativo all' esercizio finanziario 1970 fa carico al capitolo 567 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento di lire 200 milioni viene elevato a lire 300 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 2 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1989 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 6
 
Per le finalità previste dal secondo comma dell' art. 1 e dall' art. 7 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1972.
L' onere di lire 50 milioni relativo all' esercizio finanziario 1970 fa carico al capitolo 568 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamento di lire 250 milioni viene elevato a lire 300 milioni mediante la maggiore entrata accertata sul capitolo 21 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene elevato di lire 50 milioni.
La spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, sempre a fronte del previsto maggiore gettito del provento dell' IGE, anche per detti esercizi.