LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 1970, n. 35

Norme d' integrazione e modifica della legge regionale 27 agosto 1965, n. 17, sugli organi e sulle procedure per la programmazione regionale, e della legge regionale 20 agosto 1968, n. 29, sul Comitato regionale economico - sociale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/09/1970
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione

PARTE I
 Integrazioni e modifiche alla legge regionale 27 agosto
1965, n. 17 - Istituzione del Comitato degli Assessori per
la programmazione economica e la pianificazione urbanistica
e dei Comitati zonali di consultazione.
Art. 1
 
Dopo l' art. 3 della legge regionale 27 agosto 1965, n. 17, è inserito il seguente:
<< Art. 3 bis
 
Al fine di assicurare la necessaria uniformità nei metodi, negli indirizzi e nelle scelte che stanno a base della programmazione economico - sociale e della pianificazione urbanistica della Regione, nonché di garantire il coordinamento ed il controllo degli interventi, è istituito il Comitato degli Assessori per la programmazione economica e la pianificazione urbanistica.
Esso è presieduto dal Presidente della Giunta regionale - o dall' Assessore designato a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento - ed è composto dall' Assessore delegato alla programmazione, dall' Assessore all' urbanistica e dall' Assessore alle finanze.
Quando vengono trattate questioni riguardanti in modo particolare i settori di competenza di altri Assessori, il Comitato è integrato con la partecipazione di questi ultimi.
Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Comitato si avvale di un gruppo di lavoro, costituito dal Segretario Generale e dai funzionari preposti alla Direzione regionale della programmazione, studi e statistica, alla Direzione regionale dell' urbanistica ed alla Direzione regionale dei servizi amministrativi dell' Assessorato delle finanze, nonché - per gli aspetti tecnici dei problemi in trattazione - dal funzionario preposto alla Direzione regionale dei lavori pubblici e alla Direzione regionale della Ragioneria Generale.
Ai servizi di segreteria del Comitato provvede la Direzione regionale della programmazione, studi e statistica. >>

Art. 2
 
L' art. 5 della legge regionale 27 agosto 1965, n. 17, è sostituito dal seguente:
<< Art. 5
 
Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo, connesse con la preparazione e l' aggiornamento dei programmi economici e dei piani urbanistici, può anche disporsi, nei modi previsti dall' articolo precedente, l' assunzione, mediante contratti a termine regolati dalle norme sull' impiego privato, di personale specializzato entro il limite di 10 unità.
Per l' effettuazione di rilevazioni economiche, sociali ed urbanistiche, può essere chiamato a collaborare con i competenti Uffici regionali, mediante incarichi a tempo determinato, personale estraneo all' Amministrazione regionale. Gli incarichi sono affidati ed i compensi sono determinati con la medesima procedura di cui all' articolo precedente. >>

Art. 3
 
L' art. 5 sub art. 2 della presente legge e l' art. 6 della legge regionale 27 agosto 1965, n. 17, sono posti sotto il Capo I di quest' ultima legge.
Art. 4
 
Nella legge regionale 27 agosto 1965, n. 17, il Capo II con il titolo << Il centro regionale di programmazione >> è sostituito dal nuovo Capo II con il titolo << Le consultazioni >> e con i seguenti articoli 7, 8, 9, 10, 10 bis e 10 ter:
<< CAPO II
 Le consultazioni
Art. 7
 
Il territorio regionale è ripartito in zone socio - economiche.
Alla ripartizione si provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sulla base delle caratteristiche socio - economiche e delle prospettive di sviluppo delle varie parti del territorio regionale.
Art. 8
 
Per ogni zona socio - economica è istituito un Comitato zonale di consultazione.
Il Comitato:
a) procede, una volta all' anno, all' esame della situazione economica e sociale della zona, prospettandone le esigenze di sviluppo;
b) è consultato dalla Giunta regionale nella fase di predisposizione del programma organico di sviluppo economico e sociale e del piano urbanistico regionale;
c) dà parere in ogni altro caso previsto da leggi o da regolamenti regionali ed ogni qualvolta il Presidente della Giunta regionale ritenga di interpellarlo per questioni di carattere economico e sociale di interesse della zona.

Art. 9
 
Il Comitato è composto:
a) dal Sindaco o da un Assessore o Consigliere comunale, da lui delegato, per ciascun Comune della zona con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
b) dal Sindaco, o da un Assessore comunale da lui delegato, e da due Consiglieri comunali - di cui uno appartenente alla minoranza consiliare - per ciascun Comune della zona con popolazione da 3.001 a 30.000 abitanti;
c) dal Sindaco, o da un Assessore comunale da lui delegato, e da cinque Consiglieri comunali - di cui due appartenenti alla minoranza consiliare - per ciascun
Comune della zona con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
d) dal Sindaco, o da un Assessore comunale da lui delegato, e da dieci Consiglieri comunali - di cui quattro appartenenti alla minoranza consiliare - per ciascun
Comune della zona con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti;
e) dal Sindaco, o da un Assessore comunale da lui delegato, e da quindici Consiglieri comunali - di cui cinque appartenenti alla minoranza consiliare - per ciascun
Comune della zona con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Allo stesso modo si provvede quando taluno dei componenti debba essere sostituito.
Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente ed un Vicepresidente.
La carica di Presidente del Comitato è incompatibile con quella di Consigliere regionale.
Art. 10
 
Ha facoltà di partecipare alle sedute del Comitato il Presidente (od un suo delegato) della provincia, nel cui territorio sia compresa la zona o parte della zona sulla quale il Comitato opera.
Il Presidente del Comitato può, di volta in volta, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di pubbliche Amministrazioni ed esperti nelle materie da trattare.
Il Comitato si riunisce, di norma, nella sede municipale del Comune della cui amministrazione il Presidente fa parte.
Il Comitato è convocato dal suo Presidente o da chi legalmente lo sostituisce. L' avviso di convocazione, con l' indicazione dell' ordine del giorno, è tempestivamente comunicato anche al Presidente della provincia, di cui al primo comma del presente articolo.
La prima convocazione del Comitato è disposta dal Presidente della Giunta regionale.
Le osservazioni, le proposte ed i pareri del Comitato sono espressi con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Art. 10 bis
 
Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico dei Comuni della zona. Per la ripartizione delle medesime, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell' art. 160 del RD 3 marzo 1934, n. 383.
A tali spese i Comuni possono far fronte con le somme ad essi assegnate ai sensi dell' art. 54 dello Statuto regionale.
Art. 10 ter
 
Allo scopo di acquisire ogni elemento utile per la definizione degli indirizzi e delle politiche di piano nei settori economici e sociali, l' Amministrazione regionale organizza apposite conferenze per la partecipazione delle rappresentanze sindacali degli imprenditori e dei lavoratori e con l' intervento dei Presidenti dei Comitati zonali di consultazione. >>

PARTE II
 Modifica all' art. 3 della legge regionale 20 agosto 1968,
n. 29, sulla composizione del Comitato regionale economico -
sociale.
Art. 5
 
Nell' art. 3 della legge regionale 20 agosto 1968, n. 29, la lettera a) viene modificata come segue:
a) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali della regione o loro delegati; i Presidenti dei Comitati zonali di consultazione; i Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della regione o loro delegati;

PARTE III
 Disposizioni finali
Art. 6
 
Le attribuzioni, già devolute al soppresso Centro regionale di programmazione, sono esercitate, per la parte attinente alla materia urbanistica, dalla Direzione regionale dell' urbanistica e, per la parte residua, dalla Direzione regionale della programmazione, studi e statistica.
Con successiva legge, si provvederà ad apportare allo ordinamento degli uffici ed ai ruoli regionali le modificazioni e le integrazioni rese necessarie dalle nuove previsioni della presente legge.
Art. 7
 
La denominazione del capitolo 65 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, è così modificata: << Spese per il personale specializzato assunto a termine con le norme sull' impiego privato, per la preparazione e l' aggiornamento dei programmi economici e dei piani urbanistici nonché compensi per il personale estraneo incaricato a tempo determinato di collaborare con gli uffici regionali per l' effettuazione di rilevazioni economiche, sociali ed urbanistiche (art. 5 della legge regionale 27 agosto 1965, n. 17 e successive modificazioni) >>.
Tale variazione deve intendersi conseguentemente apportata anche all' elenco n. 1 approvato con l' art. 5 della legge regionale 1 gennaio 1970, n. 1.