<< CAPO II
Le consultazioni
Art. 7
Il territorio regionale è ripartito in zone socio - economiche.
Alla ripartizione si provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sulla base delle caratteristiche socio - economiche e delle prospettive di sviluppo delle varie parti del territorio regionale.
Art. 8
Per ogni zona socio - economica è istituito un Comitato zonale di consultazione.
Il Comitato:
a) procede, una volta all' anno, all' esame della situazione economica e sociale della zona, prospettandone le esigenze di sviluppo;
b) è consultato dalla Giunta regionale nella fase di predisposizione del programma organico di sviluppo economico e sociale e del piano urbanistico regionale;
c) dà parere in ogni altro caso previsto da leggi o da regolamenti regionali ed ogni qualvolta il Presidente della Giunta regionale ritenga di interpellarlo per questioni di carattere economico e sociale di interesse della zona.
Art. 9
Il Comitato è composto:
a) dal Sindaco o da un Assessore o Consigliere comunale, da lui delegato, per ciascun Comune della zona con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
b) dal Sindaco, o da un Assessore comunale da lui delegato, e da due Consiglieri comunali - di cui uno appartenente alla minoranza consiliare - per ciascun Comune della zona con popolazione da 3.001 a 30.000 abitanti;
c) dal Sindaco, o da un Assessore comunale da lui delegato, e da cinque Consiglieri comunali - di cui due appartenenti alla minoranza consiliare - per ciascun
Comune della zona con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
d) dal Sindaco, o da un Assessore comunale da lui delegato, e da dieci Consiglieri comunali - di cui quattro appartenenti alla minoranza consiliare - per ciascun
Comune della zona con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti;
e) dal Sindaco, o da un Assessore comunale da lui delegato, e da quindici Consiglieri comunali - di cui cinque appartenenti alla minoranza consiliare - per ciascun
Comune della zona con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Allo stesso modo si provvede quando taluno dei componenti debba essere sostituito.
Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente ed un Vicepresidente.
La carica di Presidente del Comitato è incompatibile con quella di Consigliere regionale.
Art. 10
Ha facoltà di partecipare alle sedute del Comitato il Presidente (od un suo delegato) della provincia, nel cui territorio sia compresa la zona o parte della zona sulla quale il Comitato opera.
Il Presidente del Comitato può, di volta in volta, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di pubbliche Amministrazioni ed esperti nelle materie da trattare.
Il Comitato si riunisce, di norma, nella sede municipale del Comune della cui amministrazione il Presidente fa parte.
Il Comitato è convocato dal suo Presidente o da chi legalmente lo sostituisce. L' avviso di convocazione, con l' indicazione dell' ordine del giorno, è tempestivamente comunicato anche al Presidente della provincia, di cui al primo comma del presente articolo.
La prima convocazione del Comitato è disposta dal Presidente della Giunta regionale.
Le osservazioni, le proposte ed i pareri del Comitato sono espressi con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Art. 10 bis
Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico dei Comuni della zona. Per la ripartizione delle medesime, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell' art. 160 del RD 3 marzo 1934, n. 383.
A tali spese i Comuni possono far fronte con le somme ad essi assegnate ai sensi dell' art. 54 dello Statuto regionale.
Art. 10 ter
Allo scopo di acquisire ogni elemento utile per la definizione degli indirizzi e delle politiche di piano nei settori economici e sociali, l' Amministrazione regionale organizza apposite conferenze per la partecipazione delle rappresentanze sindacali degli imprenditori e dei lavoratori e con l' intervento dei Presidenti dei Comitati zonali di consultazione. >>