<< La misura dei contributi, di cui al precedente comma, non può superare le seguenti percentuali della spesa riconosciuta ammissibile:
- 25% - per le opere ed iniziative di cui alle lettere << a >> e << c >>;
- 85% - per le opere ed iniziative di cui alla lettera << b >>, qualora trattisi di case per ferie, villaggi turistici per lavoratori e studenti ed ostelli per la gioventù;
- 50% - per le altre opere ed iniziative di cui alla lettera << b >>;
- 50% - per le opere ed iniziative di cui alle lettere << d >>, << e >> ed << f >>;
- 50% - per le opere ed iniziative di cui alla lettera << a >>, se attuate da enti pubblici;
- 75% - per le opere ed iniziative di cui alla lettera << e >>, se attuate da enti pubblici;
- 90% - per le opere ed iniziative di cui alle lettere << d >> ed << e >>, se di particolare importanza ed attuate da province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e loro consorzi in zone o comprensori considerati dal programma di sviluppo economico e sociale della regione come particolarmente suscettibili di sviluppo turistico. >>