LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1970, n. 27

Modificazioni alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, già modificata dalla legge regionale 9 agosto 1967, n. 20, e dall' art. 4 della legge regionale 3 giugno 1969, n. 8, alla legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, e alla legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, concernenti il turismo.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  14/08/1970
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

CAPO I
 Modificazioni alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16,
recante provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del
patrimonio alberghiero, degli impianti turistico - sportivi
e di quelli alpinistico - speleologici della Regione -
già modificata dalla legge regionale 9 agosto 1967, n. 20,
e dall' art. 4 della legge regionale 3 giugno 1969, n. 8.
Art. 1
 
Nell' art. 1 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, la lettera << a >> è soppressa.
Nello stesso articolo è inserito il seguente secondo comma:
<< L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare contributi per il turismo scolastico e sociale. >>

Art. 2
 
Il secondo comma dell' art. 7 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, già modificato con l' art. 2 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20, è sostituito dal seguente:
<< La misura dei contributi, di cui al precedente comma, non può superare le seguenti percentuali della spesa riconosciuta ammissibile:
- 25% - per le opere ed iniziative di cui alle lettere << a >> e << c >>;
- 85% - per le opere ed iniziative di cui alla lettera << b >>, qualora trattisi di case per ferie, villaggi turistici per lavoratori e studenti ed ostelli per la gioventù;
- 50% - per le altre opere ed iniziative di cui alla lettera << b >>;
- 50% - per le opere ed iniziative di cui alle lettere << d >>, << e >> ed << f >>;
- 50% - per le opere ed iniziative di cui alla lettera << a >>, se attuate da enti pubblici;
- 75% - per le opere ed iniziative di cui alla lettera << e >>, se attuate da enti pubblici;
- 90% - per le opere ed iniziative di cui alle lettere << d >> ed << e >>, se di particolare importanza ed attuate da province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e loro consorzi in zone o comprensori considerati dal programma di sviluppo economico e sociale della regione come particolarmente suscettibili di sviluppo turistico. >>


Nel terzo comma dello stesso articolo le parole << allo acquisto del terreno >> sono sostituite con le parole << all' acquisto delle aree e degli immobili >>.
L' ultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:
<< I contributi di cui ai precedenti commi non sono, in alcun caso, cumulabili con altri contributi regionali, mentre sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da altri enti pubblici per le medesime iniziative entro i seguenti limiti:
a) se concessi a province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e loro consorzi, devono essere determinati nella misura massima pari alla spesa ritenuta ammissibile;
b) se concessi a privati operatori o ad enti pubblici diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), devono essere determinati in misura tale che, sommati alle predette provvidenze, non superino le percentuali stabilite nel secondo comma. >>


Art. 3
 
L' art. 8 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, è sostituito dal seguente:
<< Art. 8
 
I contributi di cui all' art. 3 possono essere concessi a favore degli organismi del Club Alpino Italiano, di enti pubblici e di associazioni, che diano garanzia per la manutenzione delle opere realizzate.
La misura dei contributi, di cui al precedente comma, non può superare le seguenti percentuali della spesa riconosciuta ammissibile:
- 75% - per le opere ed iniziative di cui alle lettere << a >> e << c >>;
- 90% - per le opere ed iniziative di cui alla lettera << b >>.

Riguardo ai contributi previsti ai precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell' art. 7. >>

Art. 4
 
Nell' art. 11 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, l' ultimo comma è sostituito dal seguente:
<< La concessione del contributo può essere subordinata a particolari condizioni da determinarsi con apposito disciplinare approvato dalla Giunta regionale. >>

Art. 5
 
Nel secondo comma dell' art. 12 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, è aggiunto il seguente periodo: << Può, tuttavia, essere disposta - qualora trattisi di opere ed iniziative realizzate da province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e loro consorzi - l' anticipata erogazione di una quota non superiore al 25% del contributo concesso. Tale quota sarà, poi, computata in sede di liquidazione finale >>.
Art. 6
 
Le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 si osservano anche ai fini della concessione dei contributi in accoglimento delle domande già presentate per l' esercizio finanziario 1970.
CAPO II
 Modificazioni alla legge regionale 29 dicembre 1965,
n. 32, recante provvidenze per la sistemazione ed il
completamento di strade di interesse turistico.
Art. 7
 
Nel primo comma dell' art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, è aggiunto il seguente periodo: << Può, tuttavia, essere disposta l' anticipata erogazione di una quota non superiore al 25% del contributo concesso. Tale quota sarà, poi, computata in sede di liquidazione finale >>.
CAPO III
 Modificazioni alla legge regionale 27 novembre 1967,
n. 26, recante finanziamenti straordinari
per opere ed attrezzature rivolte ad incentivare
lo sviluppo delle attività economiche e
dell' istruzione superiore nella Regione.
Art. 8
 
Nell' art. 4 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, viene aggiunto il seguente ultimo comma:
<< Le previsioni dei programmi di cui al primo comma debbono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti nel territorio regionale. >>

Art. 9
 
L' art. 5 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, viene sostituito dal seguente:
<< Art. 5
 
I programmi sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al turismo, sentito il Comitato urbanistico regionale. >>

Art. 10
 
Nell' art. 6 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, la lettera << b >> del primo comma è sostituita dalla seguente: << b) in misura non superiore al 50% quando trattisi dei servizi di cui alla lettera << c >> dello stesso articolo, ed in misura non superiore al 90%, qualora detti servizi vengano realizzati da province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e loro consorzi >>.
Art. 11
 
Nel secondo comma dell' art. 8 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, è aggiunto il seguente periodo: << Può, tuttavia, essere disposta - qualora trattisi di opere ed iniziative realizzate da province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e loro consorzi - l' anticipata erogazione di una quota non superiore al 25% del contributo concesso. Tale quota sarà, poi, computata in sede di liquidazione finale >>.