LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1970, n. 26

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 concernente << Istituzione dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia >> e della legge regionale 25 novembre 1965, n. 28, concernente << Istituzione del Comitato regionale consultivo dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/07/1970
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
210.01 - Agricoltura

Art. 2
 
Nello stesso articolo 12 è aggiunto il seguente ultimo comma:
<< Alla concessione delle garanzie fideiussorie, di cui al terzo comma del presente articolo, l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura farà fronte con i mezzi finanziari stanziati in apposito fondo del proprio bilancio entro il limite dell' importo a tale scopo assegnato con legge regionale. >>

Art. 3
 
Al secondo comma dell' art. 19 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, è aggiunto il seguente comma:
<< Per il perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni l' ERSA è ammesso a fruire di contributi, sovvenzioni e provvidenze previste dalle leggi in vigore per l' agricoltura. >>

Art. 4
 
Nel secondo comma dell' art. 22 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, è soppresso l' inciso:
<< restando sottoposti all' approvazione della Giunta quelli di importo superiore ai 50 milioni >>.

Art. 5
 
Dopo il punto g) del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 25 novembre 1965, n. 28, è inserito il seguente punto h):
<< h) da un esperto designato dal Consiglio di Amministrazione dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia >>.

Art. 6
 
Per la costituzione del fondo, di cui all' ultimo comma dell' articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, è assegnata all' ERSA la somma di lire 300 milioni.
Art. 7
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - è istituito il capitolo 812 con la denominazione: << Assegnazione all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura per la concessione delle garanzie fideiussorie previste dall' articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 5 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 300 milioni, prevista dal primo comma del presente articolo, fa carico al sopracitato capitolo 812.
Art. 8
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.