LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 giugno 1970, n. 23

Provvedimenti per favorire l' attuazione della disciplina urbanistica.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1970
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

PARTE I
 ACQUISIZIONE DI AREE AD USI URBANISTICI
ED ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE
CAPO I
 (Contributi straordinari in conto capitale)
Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e loro Consorzi contributi straordinari, in misura non eccedente il 90% della spesa occorrente per la realizzazione di programmi rivolti:
a) all' acquisizione, anche mediante esproprio, di aree destinate ad uso pubblico od a fini edificatori, nell' ambito delle previsioni della legge 17 agosto 1942, n. 1150, della legge 18 aprile 1962, n. 167, e della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, e loro successive modificazioni ed integrazioni;
b) alla esecuzione di opere di urbanizzazione, nell' ambito delle previsioni richiamate alla lettera a).

Art. 2
 
Nella spesa occorrente per le opere di urbanizzazione, di cui alla lettera b) del precedente articolo, possono comprendersi:
a) il costo dell' area necessaria per l' esecuzione dell' opera o dell' impianto;
b) una quota, per spese generali, non superiore al 6% del costo dell' opera o dell' impianto.

Art. 3
 
Ai fini della concessione dei contributi, i programmi comunali o consorziali, di cui all' art. 1, devono essere presentati all' Assessorato dell' urbanistica assieme ad una relazione illustrativa ed al preventivo delle spese occorrenti per darvi esecuzione.
I programmi sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' urbanistica d' intesa con l' Assessore ai lavori pubblici.
Art. 4
 
La concessione dei contributi è disposta con decreto dell' Assessore all' urbanistica in base ai programmi approvati dalla Giunta regionale, come previsto dall' articolo precedente.
All' impegno definitivo della spesa ed alla erogazione dei contributi si provvede:
a) se trattasi di acquisizioni di aree, su presentazione da parte del Comune o del Consorzio, del contratto preliminare o definitivo di acquisto o dell' ordinanza di deposito dell' indennità di esproprio o dell' autorizzazione al pagamento diretto di tale indennità;
b) se trattasi di opere di urbanizzazione, in base allo stato di avanzamento dei lavori, nonché in base allo stato finale dei medesimi ed al certificato di collaudo regolarmente approvato.

Nella ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma può anche disporsi l' anticipata erogazione di una quota non superiore al 25% del contributo concesso. Tale quota sarà, poi, computata in sede di liquidazione finale.
Per quanto attiene alle opere di urbanizzazione nulla è innovato alla disciplina generale contenuta nella legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.
CAPO II
 (Contributi annui costanti)
Art. 5
 
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai Comuni e loro Consorzi contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, in misura non eccedente l' 8% del capitale mutuato per la realizzazione dei programmi formati ed approvati ai sensi degli articoli 1 e 3.
I contributi sono concessi con decreto dell' Assessore all' urbanistica in base ai programmi dianzi menzionati e su presentazione della promessa di mutuo o del contratto definitivo.
L' erogazione è disposta direttamente a favore dell' istituto mutuante.
Art. 6
 
I mutui ammessi al contributo regionale ai sensi dell' articolo precedente possono essere garantiti, per capitale ed interessi, dalla Regione.
Alla prestazione della garanzia provvede, previa deliberazione della Giunta regionale, l' Assessore alle finanze, che ne determina le condizioni e stabilisce le modalità degli eventuali recuperi.
CAPO III
 (Disposizioni varie)
Art. 7
 
I contributi straordinari, previsti dall' art. 1, non sono cumulabili con i contributi annui costanti, previsti dall' art. 5.
Art. 8
 
Il provvedimento di approvazione, adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell' art. 3, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 9
 
Le somme ricavate dalla cessione dei terreni acquisiti con i contributi, di cui agli articoli 1 e 5, dovranno dai Comuni o loro Consorzi essere reimpiegate per nuovi acquisti od espropri di aree o per la esecuzione di opere di urbanizzazione, nell' ambito delle previsioni richiamate alla lettera a) dell' art. 1.
L' accertamento che il reimpiego abbia luogo come prescritto dal precedente comma è eseguito dal competente Comitato di controllo, nell' esercizio degli ordinari controlli che ad esso competono ai sensi della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.
PARTE II
 COSTITUZIONE E POTENZIAMENTO DI UFFICI
TECNICI COMUNALI E CONSORTILI
Art. 10
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni, che siano sprovvisti di adeguati uffici tecnici ed urbanistici, uno speciale contributo fino alla misura massima del 50% delle spese di primo impianto o primo adeguamento, nonché un contributo annuo per un periodo massimo non superiore a dieci anni fino alla misura massima del 50% delle spese correnti di personale e di funzionamento.
I contributi di cui in precedenza potranno essere concessi, sulla base delle effettive esigenze tecniche ed urbanistiche degli Enti interessati, da valutarsi caso per caso:
a) ai Comuni o loro Consorzi aventi popolazione superiore ai 30.000 abitanti, che istituiscano un ufficio esclusivamente destinato allo studio ed elaborazione del rispettivo strumento di previsione urbanistica generale di base o della sua successiva attuazione a mezzo di strumenti urbanistici di attuazione;
b) ai Comuni o loro Consorzi aventi popolazione compresa fra i 20.000 ed i 30.000 abitanti, che istituiscano un ufficio esclusivamente preposto all' urbanistica locale, cui competa la elaborazione degli strumenti urbanistici di cui alla precedente lettera e l' esercizio del controllo e della vigilanza sull' attività edilizia privata;
c) ai Comuni o Consorzi di Comuni non rientranti nelle categorie precedenti, che istituiscano un ufficio tecnico avente il compito del controllo e della vigilanza sull' attività edilizia privata, oltre a quello dell' elaborazione di progetti di opere pubbliche, direzione ed assistenza dei lavori ed analoghe attività in materia di lavori pubblici di carattere locale.

Art. 11
 
La domanda per ottenere la concessione dei contributi deve essere presentata all' Assessorato dell' urbanistica e va corredata con i seguenti documenti:
a) copia dell' eventuale atto di costituzione del Consorzio;
b) relazione illustrativa sull' organizzazione che si intende dare all' istituendo o adeguando ufficio;
c) preventivo sommario delle spese di primo impianto o primo adeguamento e quello delle spese correnti di personale e di funzionamento connesse al nuovo ufficio o all' adeguamento dell' ufficio preesistente.

Art. 12
 
La determinazione della misura percentuale dei contributi, di cui all' art. 10 della presente legge, in favore dei Comuni e dei Consorzi di Comuni sprovvisti di uffici tecnici e urbanistici o dotati di uffici ritenuti inadeguati, spetta in via preventiva alla Giunta regionale, su proposta dello Assessore all' urbanistica d' intesa con l' Assessore ai lavori pubblici.
Della deliberazione giuntale, di cui al precedente comma, l' Assessore all' urbanistica dà notizia alle Amministrazioni comunali o consorziali interessate.
Art. 13
 
Alla concessione ed alla erogazione dei contributi provvede l' Assessore agli Enti locali in base alle spese effettivamente sostenute dal Consorzio.
PARTE III
 CORSI DI PERFEZIONAMENTO
IN MATERIA URBANISTICA
Art. 14
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire corsi di urbanistica per amministratori e dipendenti di Enti locali e per liberi professionisti e ad assumersi l' intera spesa necessaria per il loro svolgimento, anche a cura di Istituti universitari o di altri Istituti od Enti particolarmente qualificati.
In quest' ultimo caso alla stipula delle convenzioni provvede l' Assessore all' urbanistica, previa deliberazione della Giunta regionale.
PARTE IV
 NUOVA AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER FAVORIRE
LA FORMAZIONE DI PIANI REGOLATORI, DI PIANI
DI ZONA, DI PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE E DI
OGNI ALTRO STRUMENTO URBANISTICO
Art. 15
 
Per favorire, ai sensi dell' art. 2 della legge regionale 14 giugno 1967, n. 12, la formazione di piani regolatori, di piani di zona per l' edilizia economica e popolare, di programmi di fabbricazione e di ogni altro strumento urbanistico è autorizzata l' ulteriore spesa di 100 milioni.
PARTE V
 CESSIONE DI FAVORE DI AREE
COMPRESE NEI PIANI DI ZONA
PER L' EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
Art. 16
 
È consentita, in deroga al disposto del secondo comma dell' art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, la cessione dell' area al solo prezzo di acquisto od a quello della relativa indennità di esproprio anche non maggiorato di tutte le spese sostenute per l' urbanizzazione del suolo, ovvero mediante permuta con fondo di pari valore economico, a favore delle cooperative di abitazione e di coloro per i quali si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che fossero già proprietari od abbiano acquistato ai fini edificatori, alla data del 31 dicembre 1969, terreni per i quali strumenti urbanistici, vigenti od anche semplicemente adottati, non prevedano l' edificabilità o la prevedano in misura insufficiente alla costruzione dell' abitazione del proprietario del fondo;
b) che singolarmente i soci delle cooperative o le persone di cui sopra risultino titolari di un reddito di solo lavoro per un imponibile accertato ai fini dell' imposta complementare non superiore a lire 1.500.000 e non siano già proprietari di fabbricati ad uso di civile abitazione.

PARTE VI
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 17
 
Per gli interventi previsti dall' art. 1 della presente legge è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1970, la spesa di lire 650 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 12 - Categoria XI - il capitolo 960 con la denominazione: << Contributi straordinari ai Comuni e loro Consorzi per l' acquisizione, anche mediante esproprio, di aree destinate ad uso pubblico od a fini edificatori e per l' esecuzione di opere di urbanizzazione, nell' ambito delle norme in materia urbanistica >> e con lo stanziamento di lire 650 milioni.
A favore di detto capitolo si provvede mediante:
- utilizzo dell' importo di lire 410 milioni dell' avanzo accertato al 31 dicembre 1968 con l' art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1969, n. 40;
- prelevamento dell' importo di lire 140 milioni dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969 (Rubrica n. 12 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64;
- prelevamento dell' importo di lire 100 milioni dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 12 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L' onere di lire 650 milioni previsto dal primo comma del presente articolo fa carico al sopracitato capitolo 960.
Art. 18
 
Per gli interventi previsti dall' articolo 5 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1970, il limite di impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1989.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 12 - Categoria XI - il capitolo 961 con la denominazione: << Contributi annui costanti, non superiori ad anni 20 e non eccedenti l' 8% del capitale mutuato, per la realizzazione dei programmi formati ed approvati ai sensi degli articoli 1 e 3 >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 del predetto stato di previsione della spesa (Rubrica n. 12 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 300 milioni, prevista dal primo comma del presente articolo, fa carico, per l' esercizio finanziario 1970, al sopracitato capitolo 961 e quella relativa agli esercizi finanziari dal 1971 al 1989 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Per l' eventuale concessione della garanzia prevista dall' art. 6 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 è istituito - per memoria - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XIV - il capitolo 732 con la denominazione: << Oneri derivanti dalla concessione di garanzie sui mutui contratti per la realizzazione di programmi di cui agli articoli 1 e 2 (Spesa obbligatoria) >>.
Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia sopracitata faranno carico al suddetto capitolo 732 e a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.
Tale capitolo 732 viene incluso nell' elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, approvato con l' art. 6 della legge regionale 1 gennaio 1970, n. 1.
Art. 19
 
Per la concessione dei contributi previsti dall' art. 10 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1979.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 4 - Categoria IV - il capitolo 121 con la denominazione: << Contributi ai Comuni o Consorzi di Comuni costituiti per servizi di un ufficio tecnico - urbanistico comunale o consortile, fino alla misura massima del 50% delle spese di primo impianto e delle spese correnti annue di personale e di funzionamento >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 12 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 50 milioni, prevista dal primo comma del presente articolo, fa carico, per l' esercizio finanziario 1970, al sopracitato capitolo 121, e quella di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1979 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 20
 
Per le finalità previste dall' art. 14 della presente legge è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1970, la spesa di lire 10 milioni.
Nello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 12 - Categoria III - il capitolo 476 con la denominazione: << Spese per lo svolgimento - a cura della Regione o di Istituti universitari oppure di altri Istituti od Enti particolarmente qualificati - di corsi di urbanistica per amministratori e dipendenti di Enti locali e per liberi professionisti >> e con lo stanziamento di lire 10 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969 (Rubrica n. 12 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
La spesa indicata nel primo comma del presente articolo fa carico al sopracitato capitolo 476.
La spesa di lire 100 milioni prevista dall' art. 15 della presente legge fa carico al capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene elevato da lire 30 milioni a lire 130 milioni mediante prelevamento dell' importo di lire 100 milioni dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 12 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).