PARTE II
COSTITUZIONE E POTENZIAMENTO DI UFFICI
TECNICI COMUNALI E CONSORTILI
Art. 10
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni, che siano sprovvisti di adeguati uffici tecnici ed urbanistici, uno speciale contributo fino alla misura massima del 50% delle spese di primo impianto o primo adeguamento, nonché un contributo annuo per un periodo massimo non superiore a dieci anni fino alla misura massima del 50% delle spese correnti di personale e di funzionamento.
I contributi di cui in precedenza potranno essere concessi, sulla base delle effettive esigenze tecniche ed urbanistiche degli Enti interessati, da valutarsi caso per caso:
a) ai Comuni o loro Consorzi aventi popolazione superiore ai 30.000 abitanti, che istituiscano un ufficio esclusivamente destinato allo studio ed elaborazione del rispettivo strumento di previsione urbanistica generale di base o della sua successiva attuazione a mezzo di strumenti urbanistici di attuazione;
b) ai Comuni o loro Consorzi aventi popolazione compresa fra i 20.000 ed i 30.000 abitanti, che istituiscano un ufficio esclusivamente preposto all' urbanistica locale, cui competa la elaborazione degli strumenti urbanistici di cui alla precedente lettera e l' esercizio del controllo e della vigilanza sull' attività edilizia privata;
c) ai Comuni o Consorzi di Comuni non rientranti nelle categorie precedenti, che istituiscano un ufficio tecnico avente il compito del controllo e della vigilanza sull' attività edilizia privata, oltre a quello dell' elaborazione di progetti di opere pubbliche, direzione ed assistenza dei lavori ed analoghe attività in materia di lavori pubblici di carattere locale.
Art. 11
La domanda per ottenere la concessione dei contributi deve essere presentata all' Assessorato dell' urbanistica e va corredata con i seguenti documenti:
a) copia dell' eventuale atto di costituzione del Consorzio;
b) relazione illustrativa sull' organizzazione che si intende dare all' istituendo o adeguando ufficio;
c) preventivo sommario delle spese di primo impianto o primo adeguamento e quello delle spese correnti di personale e di funzionamento connesse al nuovo ufficio o all' adeguamento dell' ufficio preesistente.
Art. 12
La determinazione della misura percentuale dei contributi, di cui all' art. 10 della presente legge, in favore dei Comuni e dei Consorzi di Comuni sprovvisti di uffici tecnici e urbanistici o dotati di uffici ritenuti inadeguati, spetta in via preventiva alla Giunta regionale, su proposta dello Assessore all' urbanistica d' intesa con l' Assessore ai lavori pubblici.
Della deliberazione giuntale, di cui al precedente comma, l' Assessore all' urbanistica dà notizia alle Amministrazioni comunali o consorziali interessate.
Art. 13
Alla concessione ed alla erogazione dei contributi provvede l' Assessore agli Enti locali in base alle spese effettivamente sostenute dal Consorzio.
PARTE III
CORSI DI PERFEZIONAMENTO
IN MATERIA URBANISTICA
Art. 14
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire corsi di urbanistica per amministratori e dipendenti di Enti locali e per liberi professionisti e ad assumersi l' intera spesa necessaria per il loro svolgimento, anche a cura di Istituti universitari o di altri Istituti od Enti particolarmente qualificati.
In quest' ultimo caso alla stipula delle convenzioni provvede l' Assessore all' urbanistica, previa deliberazione della Giunta regionale.
PARTE VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 17
Per gli interventi previsti dall' art. 1 della presente legge è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1970, la spesa di lire 650 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 12 - Categoria XI - il capitolo 960 con la denominazione: << Contributi straordinari ai Comuni e loro Consorzi per l' acquisizione, anche mediante esproprio, di aree destinate ad uso pubblico od a fini edificatori e per l' esecuzione di opere di urbanizzazione, nell' ambito delle norme in materia urbanistica >> e con lo stanziamento di lire 650 milioni.
A favore di detto capitolo si provvede mediante:
- utilizzo dell' importo di lire 410 milioni dell' avanzo accertato al 31 dicembre 1968 con l' art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1969, n. 40;
- prelevamento dell' importo di lire 140 milioni dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969 (Rubrica n. 12 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64;
- prelevamento dell' importo di lire 100 milioni dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 12 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 650 milioni previsto dal primo comma del presente articolo fa carico al sopracitato capitolo 960.
Art. 18
Per gli interventi previsti dall' articolo 5 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1970, il limite di impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1989.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 12 - Categoria XI - il capitolo 961 con la denominazione: << Contributi annui costanti, non superiori ad anni 20 e non eccedenti l' 8% del capitale mutuato, per la realizzazione dei programmi formati ed approvati ai sensi degli articoli 1 e 3 >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 del predetto stato di previsione della spesa (Rubrica n. 12 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 300 milioni, prevista dal primo comma del presente articolo, fa carico, per l' esercizio finanziario 1970, al sopracitato capitolo 961 e quella relativa agli esercizi finanziari dal 1971 al 1989 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Per l' eventuale concessione della garanzia prevista dall' art. 6 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 è istituito - per memoria - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XIV - il capitolo 732 con la denominazione: << Oneri derivanti dalla concessione di garanzie sui mutui contratti per la realizzazione di programmi di cui agli articoli 1 e 2 (Spesa obbligatoria) >>.
Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia sopracitata faranno carico al suddetto capitolo 732 e a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.
Art. 19
Per la concessione dei contributi previsti dall' art. 10 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1979.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 4 - Categoria IV - il capitolo 121 con la denominazione: << Contributi ai Comuni o Consorzi di Comuni costituiti per servizi di un ufficio tecnico - urbanistico comunale o consortile, fino alla misura massima del 50% delle spese di primo impianto e delle spese correnti annue di personale e di funzionamento >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 12 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 50 milioni, prevista dal primo comma del presente articolo, fa carico, per l' esercizio finanziario 1970, al sopracitato capitolo 121, e quella di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1979 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 20
Per le finalità previste dall' art. 14 della presente legge è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1970, la spesa di lire 10 milioni.
Nello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 12 - Categoria III - il capitolo 476 con la denominazione: << Spese per lo svolgimento - a cura della Regione o di Istituti universitari oppure di altri Istituti od Enti particolarmente qualificati - di corsi di urbanistica per amministratori e dipendenti di Enti locali e per liberi professionisti >> e con lo stanziamento di lire 10 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969 (Rubrica n. 12 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della
legge 27 febbraio 1955, n. 64.
La spesa indicata nel primo comma del presente articolo fa carico al sopracitato capitolo 476.
La spesa di lire 100 milioni prevista dall' art. 15 della presente legge fa carico al capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene elevato da lire 30 milioni a lire 130 milioni mediante prelevamento dell' importo di lire 100 milioni dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 12 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).