Art. 12 bis
In esecuzione della delibera giuntale, di cui all' articolo precedente, il Presidente della Giunta ha anche facoltà di delegare al Direttore regionale od al Direttore di servizio, competente per materia, la concessione dei contributi previsti dagli articoli 2, 3 e 5, nonché l' impegno definitivo, la liquidazione e l' ordinazione delle spese relative.
Riguardo alle spese anzidette, il Presidente può altresì autorizzare, anche in deroga all' art. 56 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, aperture di credito a favore del funzionario cui abbia conferito la delega prevista dal precedente comma.
Le somministrazioni dei fondi, per i fini di cui sopra, saranno effettuate mediante ordini di accreditamento senza alcun limite di somma.
Gli ordini di accreditamento, rimasti in tutto od in parte inestinti alla fine dell' esercizio finanziario, possono essere trasportati, integralmente o per la parte inestinta, all' esercizio successivo, su richiesta dei delegati.
Per la presentazione dei rendiconti di spesa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato. >>