LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1970, n. 22

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, sul fondo di solidarietà regionale per interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ed a ripristinare l' efficienza produttiva delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e rifinanziamento delle leggi regionali 11 novembre 1965, n. 25, e 23 gennaio 1967, n. 2.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/06/1970
Materia:
220.01 - Industria
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
L' art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, modificato dall' art. 1 della legge regionale 6 giugno 1967, n. 10, è sostituito dai seguenti:
<< Art. 2
 (Misure di previdenza contro i danni da grandine,
gelo e brina).
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei consorzi di bonifica, dei consorzi di miglioramento fondiario, delle cooperative agricole e di altri enti operanti in agricoltura, nonché a favore delle aziende agricole e degli agricoltori singoli o comunque associati:
a) fino al 50% della spesa occorrente per l' esecuzione di opere e per l' acquisto di attrezzature e di altri materiali destinati a prevenire i danni da grandine od a preservare le colture agrarie dalle brinate e dalle gelate precoci o tardive, sempre che tali opere, attrezzature e materiali siano riconosciuti utili e rispondenti allo scopo dai competenti Ispettorati Provinciali dell' Agricoltura;
b) fino al 92% della spesa occorrente per l' esecuzione di impianti da razzi antigrandine o di altri mezzi di difesa e per l' acquisto delle relative attrezzature;
c) fino al 60% della spesa occorrente per l' acquisto di razzi e di altri mezzi di difesa antigrandine.

Art. 2 bis
 (Contributi sul costo delle polizze di
assicurazione antigrandine).
Sul costo delle polizze di assicurazione contro il rischio della grandine, l' Amministrazione regionale può concedere, a favore di agricoltori singoli o comunque associati, contributi:
a) fino al 60%, se trattasi di piccole aziende o di coltivatori diretti;
b) fino al 40%, se trattasi di medie aziende;
c) fino al 25%, se trattasi di grandi aziende.

Sulla quota a carico degli affittuari coltivatori diretti, dei mezzadri, dei coloni e dei compartecipanti, il contributo a favore dei medesimi può essere concesso fino alla misura del 60%, anche se il fondo coltivato faccia parte di una grande o media azienda.
Le percentuali di contributo, entro i limiti indicati nei precedenti commi, sono stabilite annualmente, per singole categorie di aziende e per singole colture e zone, con delibera della Giunta regionale.
In attuazione della delibera giuntale, di cui al precedente comma, i contributi possono anche essere liquidati in via cumulativa e direttamente versati agli Istituti di Assicurazione, su domanda globale presentata da questi ultimi per conto dei rispettivi assicurati.
Le modalità da seguirsi per la liquidazione in via cumulativa e per il versamento diretto saranno determinate con apposite convenzioni da stipularsi fra l' Amministrazione regionale e gli Istituti di Assicurazione. >>

Art. 2
 
Il contributo, di cui alla lettera b) dell' art. 2 sub art. 1 della presente legge, può essere concesso anche per impianti realizzati e per attrezzature acquistate nel periodo dal 1 gennaio 1969 alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 3
 
Nel primo comma, lettera b), dell' art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, l' espressione << di strade poderali ed interpoderali >> è sostituita con l' espressione << di strade poderali, interpoderali e vicinali >>.
Nel terzo comma del medesimo articolo, inserito con l' art. 2 della legge regionale 6 giugno 1967, n. 10, l' espressione << di strade interpoderali >> è sostituita con l' espressione << di strade poderali, interpoderali e vicinali >>.
Art. 4
 
l' art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, è sostituito dai seguenti:
<< Art. 5
 
Alle imprese, individuali e sociali, dei settori dell' industria, del commercio e dell' artigianato, alle imprese alberghiere e turistiche, ai pescatori di mestiere, singoli ed associati, agli esercenti l' industria della pesca ed alle altre imprese contemplate dall' art. 1, primo comma, della legge statale 27 dicembre 1956, n. 1457, - che, per effetto di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, abbiano subito danni di sostanziale rilievo in rapporto alle dimensioni ed alla produttività dell' azienda - l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a fondo perduto nella misura massima del 60% del danno accertato nei modi ritenuti più convenienti e, comunque, per un ammontare non superiore a lire 500.000.
Tale contributo non è cumulabile con il contributo annuo costante, di cui all' art. 5 ter.
Art. 5 bis
 
Nella concessione dei contributi in conto interessi, previsti dalle ordinarie leggi regionali, rivolte al potenziamento dei vari settori produttivi, è data preferenza alle imprese danneggiate, di cui all' articolo precedente, secondo l' ordine determinato dalla gravità dei danni in rapporto alle dimensioni ed alla produttività dell' azienda.
I contributi in conto interessi, di cui al precedente comma, potranno essere concessi - con le forme, con le modalità e nei limiti stabiliti da dette leggi - anche per gli scopi enumerati nell' art. 5 ter.
Art. 5 ter
 
Alle imprese indicate nell' art. 5, che abbiano contratto mutui a medio termine, per la riparazione, la ricostruzione od il rinnovo delle attrezzature e degli impianti, distrutti o danneggiati, nonché - relativamente alle imprese industriali - per la formazione delle scorte necessarie, in rapporto alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione, e - relativamente alle imprese commerciali - per la ricostruzione delle scorte, per la riparazione dei locali d' esercizio danneggiati, per la ricostruzione di quelli distrutti o per l' acquisto di nuovi locali, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con versamento diretto agli Istituti mutuanti, per un periodo non eccedente la durata del mutuo e, comunque, per non oltre un decennio, un contributo annuo costante in misura non superiore:
a) al 2% del capitale mutuato, se trattasi di imprese artigiane o di piccole imprese industriali o commerciali, oppure di pescatori di mestiere, singoli o associati;
b) all' 1%, negli altri casi.

Qualora l' impresa danneggiata non fruisca del contributo in conto interessi, a norma delle ordinarie leggi regionali, rivolte al potenziamento dei vari settori produttivi, il limite percentuale di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, è aumentato di due punti.
Art. 5 quater
 (Definizione delle piccole imprese)
Ai fini dell' applicazione dell' art. 5 ter, sono considerate piccole imprese:
a) le imprese industriali che impiegano normalmente non oltre 100 operai;
b) le imprese industriali che impiegano normalmente non oltre 500 operai, quando trattasi di imprese che operano in zone classificate montane, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, oppure in zone classificate depresse in base alla legge 22 luglio 1966, n. 614, ma facenti parte di Comuni i cui territori siano stati classificati parzialmente montani ai sensi della predetta legge n. 991;
c) le imprese del settore turistico - alberghiero, del settore della pesca e del settore del commercio, che impiegano normalmente non oltre 30 dipendenti;
d) le imprese cooperative di ogni settore, qualunque sia il numero del personale impiegato. >>


Art. 5
 
Nell' esercizio finanziario 1970 è autorizzato, per i finanziamenti della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, un ulteriore limite di impegno di lire 250 milioni.
Art. 6
 
Nell' art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, l' espressione << dai precedenti articoli 3 e 5 >> è sostituita con l' espressione << dai precedenti articoli 3, 5 e 5 ter >>.
Art. 7
 
Le disposizioni contenute negli articoli 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater, sub art. 4 della presente legge, si applicano anche per i danni cagionati da calamità naturali ed avversità atmosferiche, verificatesi dal 25 novembre 1969 fino alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 8
 
Nell' art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, modificato con l' art. 3 della legge regionale 6 giugno 1967, n. 10, gli ultimi tre commi sono sostituiti dai seguenti secondo, terzo e quarto comma:
<< Alle operazioni di cui sopra si applicano le disposizioni delle vigenti leggi statali in materia di credito agrario.
I prestiti sono concessi al tasso del due per cento e con ammortamento in cinque anni a rata costante. Il tasso è ridotto all' uno per cento ove si tratti di coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati. A carico dei mutuatari non può farsi gravare nessun altro onere, per provvigioni od altri compensi accessori.
Le modalità ed i criteri generali per la concessione dei prestiti e la misura dei compensi dovuti dall' Amministrazione regionale agli Istituti di Credito saranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi con detti Istituti. >>

Art. 9
 
Nell' art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, modificato dall' art. 4 della legge regionale 6 giugno 1967, n. 10, è aggiunto il seguente terzo comma:
<< È fatto salvo quanto previsto dagli ultimi due commi dell' art. 2 bis. >>

Art. 10
 
L' art. 12 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, è sostituito dai seguenti:
<< Art. 12
 (Concessione delle provvidenze)
Acquisiti gli accertamenti emersi dall' istruttoria delle domande, la Giunta regionale - su proposta del Presidente, sentiti gli Assessori competenti per materia - delibera, ai sensi dell' art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41, la ripartizione dello stanziamento di bilancio fra i vari settori d' intervento.
In esecuzione della delibera giuntale, la concessione dei contributi, delle agevolazioni e delle anticipazioni, previste dalla presente legge, è disposta con decreto del Presidente della Giunta medesima.
Le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite nei decreti di concessione. Tuttavia, non potranno essere disposti anticipi superiori al trenta per cento dell' ammontare del contributo.
Il controllo sull' impiego dei contributi secondo la destinazione prevista nei decreti di concessione è demandato all' Assessorato competente per materia.
Art. 12 bis
 
In esecuzione della delibera giuntale, di cui all' articolo precedente, il Presidente della Giunta ha anche facoltà di delegare al Direttore regionale od al Direttore di servizio, competente per materia, la concessione dei contributi previsti dagli articoli 2, 3 e 5, nonché l' impegno definitivo, la liquidazione e l' ordinazione delle spese relative.
Riguardo alle spese anzidette, il Presidente può altresì autorizzare, anche in deroga all' art. 56 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, aperture di credito a favore del funzionario cui abbia conferito la delega prevista dal precedente comma.
Le somministrazioni dei fondi, per i fini di cui sopra, saranno effettuate mediante ordini di accreditamento senza alcun limite di somma.
Gli ordini di accreditamento, rimasti in tutto od in parte inestinti alla fine dell' esercizio finanziario, possono essere trasportati, integralmente o per la parte inestinta, all' esercizio successivo, su richiesta dei delegati.
Per la presentazione dei rendiconti di spesa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato. >>

Art. 11
 
Rispetto ai danni da calamità naturali ed avversità atmosferiche verificatisi successivamente al 24 novembre 1969, per le quali sia stato già emanato e pubblicato il decreto di riconoscimento, di cui all' art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, le domande di contributo possono essere presentate sino al compimento del termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12
 
Per le finalità previste dall' art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, come sostituito dall' art. 4 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1970, la spesa di lire 300 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Categoria XI - il capitolo 640 con la seguente denominazione: << Contributi a fondo perduto nella misura massima del 60 per cento del danno accertato e, comunque, per un ammontare non superiore a lire 500 mila, alle imprese, individuali e sociali, dei settori dell' industria, del commercio e dell' artigianato, alle imprese alberghiere e turistiche, ai pescatori di mestiere, singoli ed associati, agli esercenti l' industria della pesca ed alle altre imprese contemplate dall' art. 1, primo comma, della legge statale 27 dicembre 1956, n. 1457, che, per effetto di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, abbiano subito danni di sostanziale rilievo in rapporto alle dimensioni e alla produttività dell' azienda >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede mediante utilizzo di pari importo dell' avanzo accertato al 31 dicembre 1968 con l' art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1969, n. 40.
L' onere di lire 300 milioni indicato nel primo comma del presente articolo fa carico al sopracitato capitolo 640.
Art. 13
 
Per le finalità previste dall' art. 5 ter della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, istituito dall' art. 4 della presente legge, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1970, un limite di impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1979.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Categoria XI - il capitolo 641 con la seguente denominazione: << Contributi annui costanti alle imprese, individuali e sociali, dei settori dell' industria, del commercio e dell' artigianato, alle imprese alberghiere e turistiche, ai pescatori di mestiere, singoli ed associati, agli esercenti l' industria della pesca ed alle altre imprese contemplate dall' art. 1, primo comma, della legge statale 27 dicembre 1956, n. 1457, che abbiano contratto mutui a medio termine, per la riparazione, la ricostruzione od il rinnovo delle attrezzature e degli impianti, distrutti o danneggiati, nonché - relativamente alle imprese industriali - per la formazione delle scorte necessarie, in rapporto alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione e - relativamente alle imprese commerciali - per la ricostruzione delle scorte, per la riparazione dei locali di esercizio danneggiati, per la ricostruzione di quelli distrutti o per l' acquisto di nuovi locali >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 501 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio predetto.
L' onere di lire 100 milioni relativo all' esercizio finanziario 1970 fa carico al capitolo 641 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1970, mentre quello per gli esercizi finanziari dal 1971 al 1979 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 14
 
Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con l' art. 5 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1979.
L' onere di lire 250 milioni relativo all' esercizio finanziario 1970 fa carico al capitolo 859 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento di lire 850 milioni viene elevato a lire 1.100 milioni mediante storno di lire 250 milioni dal capitolo 501 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970.
L' onere per le annualità degli esercizi finanziari dal 1971 al 1979 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Le variazioni relative al capitolo 501, compresa quella prevista dal precedente articolo 13, si intendono conseguentemente apportate anche all' elenco n. 1 approvato con l' art. 5 della legge regionale 1 gennaio 1970, n. 1.
Art. 15
 
Per gli interventi previsti dalla legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1970, una ulteriore spesa di lire 500 milioni.
La suddetta spesa di lire 500 milioni fa carico sul capitolo 764 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento di lire 300 milioni viene elevato a lire 800 milioni.
A favore di detto capitolo si provvede mediante utilizzo dell' importo di lire 500 milioni dell' avanzo accertato al 31 dicembre 1968 con l' art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1969, n. 40.
Art. 16
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.