LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1970, n. 20

Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, per lo sviluppo dell' istruzione universitaria, per la ricerca scientifica e per corsi speciali di interesse regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/06/1970
Materia:
330.01 - Istruzione
330.04 - Ricerca scientifica

Art. 1
 
L' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, viene sostituito dal seguente:
<< Art. 15
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti e contributi per lo sviluppo dell' istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nell'ambito della Regione, per le attrezzature didattiche e scientifiche della università nonché per l' arredamento e per lo svolgimento di corsi speciali di interesse regionale. >>

Art. 2
 
Per gli interventi previsti dall' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come modificato dalla presente legge, è autorizzata, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1972, l' ulteriore spesa di lire 100 milioni.
La predetta maggior spesa di lire 100 milioni fa carico, per l' esercizio finanziario 1970, al capitolo 523 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamento da lire 450 milioni viene elevato a lire 550 milioni mediante storno dell' importo di lire 100 milioni dal capitolo 501 del predetto stato di previsione della spesa.
Il maggior onere relativo agli esercizi finanziari 1971 e 1972 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
La variazione relativa al capitolo 501 si intende conseguentemente apportata anche all' elenco n. 1 approvato con l' articolo 5 della legge regionale 1 gennaio 1970, n. 1.
Art. 3
 
La presente legge regionale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.