Le somme assegnate a norma degli articoli precedenti saranno utilizzate dai Comuni a sollievo dei maggiori oneri che essi sopportano o andranno ad assumere:
1) per l' esecuzione, anche in forma consortile, di opere e lavori pubblici, con precedenza per quelli in qualsiasi modo parzialmente finanziati, con leggi settoriali, dallo Stato o dalla Regione;
2) per le attrezzature dei pubblici servizi nei settori dell' igiene e dell' assistenza sociale;
3) per la progettazione, anche in forma consortile, di piani regolatori, di programmi di fabbricazione e di altri strumenti urbanistici;
4) per la manutenzione dei beni del demanio comunale e del patrimonio indisponibile comunale, nonché per lo sgombero della neve e per l' acquisto delle relative attrezzature, anche in forma consortile;
5) per la promozione, la costituzione ed il funzionamento di Consorzi tra Enti locali territoriali aventi per scopo l' attuazione di opere e servizi di interesse civile e sociale, compresi quelli indicati ai precedenti punti del presente articolo.