LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1970, n. 17

Provvidenze a favore delle imprese artigiane.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/1970
Materia:
220.03 - Artigianato

CAPO I
 Contributi sugli interessi dei mutui destinati al
potenziamento dei laboratori artigiani.
Art. 1
 
Sugli interessi dei mutui a medio termine, contratti con aziende ed istituti di credito - a ciò abilitati - per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento di laboratori artigiani, per l' acquisto delle aree e dei locali necessari, per l' acquisto e la messa in opera dei macchinari e delle attrezzature occorrenti, l' Amministrazione regionale ha facoltà di concedere contributi alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra imprese artigiane, per il periodo di durata dei mutui medesimi e comunque entro il limite di anni 15.
La misura del contributo non potrà superare quella necessaria e sufficiente per ridurre al 3,50 per cento il tasso annuo d' interesse contrattuale e dovrà comunque essere contenuta entro il limite massimo del 5 per cento dell' importo del mutuo.
Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato di concerto con l' Assessore alle finanze, è autorizzato a stipulare con le aziende e gli istituti di credito, di cui al primo comma, apposite convenzioni per coordinare il procedimento di concessione dei contributi regionali con gli adempimenti relativi alla concessione dei mutui.
Art. 2
 
Le domande intese ad ottenere i contributi, di cui all' articolo precedente, sono da indirizzarsi all' Assessorato del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato e debbono essere presentate all' ESA - Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia.
Ciascuna domanda va corredata di una relazione tecnico - finanziaria sull' iniziativa che s' intende attuare, nonché di quegli altri documenti eventualmente prescritti dall' Assessorato con istruzioni generali.
All' istruttoria delle domande provvede l' ESA, in conformità delle direttive impartite dalla Giunta regionale.
Il contributo è concesso con decreto dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato, previo parere del Comitato di cui all' articolo 14 bis sub art. 5 della presente legge, ed è direttamente versato all' Istituto mutuante.
CAPO II
 Norme integrative della legge regionale 18 ottobre
1965, n. 21.
Art. 3
 
Nell' art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, è aggiunto il seguente terzo comma:
<< Allo stesso fine l' ESA ha facoltà:
1) di concedere contributi sugli interessi dei prestiti contratti dalle imprese artigiane, dalle cooperative artigiane e dai consorzi fra imprese artigiane per esigenze connesse all' esercizio delle aziende e dalla esportazione dei prodotti;
2) di concedere contributi, una tantum, fino al 30% della spesa occorrente, per l' acquisto e la messa in opera di macchinari, impianti ed attrezzature, a favore delle imprese artigiane insediate in zone montane del territorio regionale, nonché a favore delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane, anche se insediate in altre zone del territorio regionale;
3) di prestare - previa costituzione di apposito fondo nel proprio bilancio - garanzia in via sussidiaria, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell' articolo 1944 del Codice civile e con esclusione dell' obbligo di cui al terzo comma del medesimo articolo, per il pagamento del capitale e degli interessi dei mutui o prestiti contratti da imprese artigiane o da cooperative artigiane o da consorzi fra imprese artigiane ed assistiti da contributo regionale o dal contributo previsto dal n. 1) del presente comma. >>


Art. 4
 
Agli effetti di quanto disposto al n. 2) del precedente articolo sono considerate montane le zone classificate tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, nonché le zone qualificate depresse in base alla legge 22 luglio 1966, n. 614, se facciano parte di un Comune il cui territorio sia stato classificato parzialmente montano in applicazione della predetta legge n. 991.
Art. 5
 
Dopo l' art. 14 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, è inserito il seguente:
<< Art. 14 bis
 
Presso l' Ente è istituito un Comitato tecnico consultivo, composto:
1) da tre membri del Consiglio di Amministrazione, eletti nel proprio seno, di cui due scelti nella categoria a) dell' art. 6, uno dei quali con funzioni di Presidente;
2) da due esperti designati, rispettivamente, dall' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato e dall' Assessore alle finanze.

I singoli membri del Comitato durano in carica due anni e comunque non oltre la scadenza del Consiglio di Amministrazione dell' ESA e possono essere riconfermati.
Alle sedute del Comitato partecipa, con voto consultivo, il Direttore dell' Ente, il quale funge anche da Segretario.
Il Comitato esprime parere:
a) sulle domande rivolte ad ottenere i contributi previsti dal terzo comma, numeri 1) e 2), dell' art. 2 e la garanzia prevista dal n. 3) dello stesso comma dell' art. 2;
b) in ogni altro caso previsto da leggi o regolamenti regionali;
c) su di ogni altro argomento che il suo Presidente ritenga di sottoporre al suo esame. >>


CAPO III
 Osservanza della disciplina normativa e delle condizioni
retributive vigenti nei confronti dei lavoratori.
Art. 6
 
Non sono ammessi ai contributi di cui al Capo I e al Capo II le imprese che non osservano nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi regionali e provinciali.
CAPO IV
 Disposizioni finanziarie.
Art. 7
 
Per gli interventi previsti dall' art. 1 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1970, un limite di impegno di lire 150 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1970 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica 10 - Cat. XI - il capitolo 891 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti con aziende ed istituti di credito dalle imprese artigiane, dalle cooperative artigiane e dai consorzi fra imprese artigiane, per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento dei laboratori artigiani e per l' acquisto delle aree e dei locali necessari e per l' acquisto e la messa in opera dei macchinari e delle attrezzature occorrenti >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni, da prelevarsi dall' apposito fondo iscritto al capitolo 1000 del predetto stato di previsione (rubrica 10 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 150 milioni relativo all' esercizio finanziario 1970 fa carico al sopraccitato capitolo 891 e quello di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1984 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.