CAPO I
Contributi sugli interessi dei mutui destinati al
potenziamento dei laboratori artigiani.
Art. 1
Sugli interessi dei mutui a medio termine, contratti con aziende ed istituti di credito - a ciò abilitati - per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento di laboratori artigiani, per l' acquisto delle aree e dei locali necessari, per l' acquisto e la messa in opera dei macchinari e delle attrezzature occorrenti, l' Amministrazione regionale ha facoltà di concedere contributi alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra imprese artigiane, per il periodo di durata dei mutui medesimi e comunque entro il limite di anni 15.
La misura del contributo non potrà superare quella necessaria e sufficiente per ridurre al 3,50 per cento il tasso annuo d' interesse contrattuale e dovrà comunque essere contenuta entro il limite massimo del 5 per cento dell' importo del mutuo.
Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato di concerto con l' Assessore alle finanze, è autorizzato a stipulare con le aziende e gli istituti di credito, di cui al primo comma, apposite convenzioni per coordinare il procedimento di concessione dei contributi regionali con gli adempimenti relativi alla concessione dei mutui.
Art. 2
Le domande intese ad ottenere i contributi, di cui all' articolo precedente, sono da indirizzarsi all' Assessorato del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato e debbono essere presentate all' ESA - Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia.
Ciascuna domanda va corredata di una relazione tecnico - finanziaria sull' iniziativa che s' intende attuare, nonché di quegli altri documenti eventualmente prescritti dall' Assessorato con istruzioni generali.
All' istruttoria delle domande provvede l' ESA, in conformità delle direttive impartite dalla Giunta regionale.
Il contributo è concesso con decreto dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato, previo parere del Comitato di cui all' articolo 14 bis sub art. 5 della presente legge, ed è direttamente versato all' Istituto mutuante.
CAPO III
Osservanza della disciplina normativa e delle condizioni
retributive vigenti nei confronti dei lavoratori.
Art. 6
Non sono ammessi ai contributi di cui al Capo I e al Capo II le imprese che non osservano nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi regionali e provinciali.
CAPO IV
Disposizioni finanziarie.
Art. 7
Per gli interventi previsti dall' art. 1 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1970, un limite di impegno di lire 150 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1970 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica 10 - Cat. XI - il capitolo 891 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti con aziende ed istituti di credito dalle imprese artigiane, dalle cooperative artigiane e dai consorzi fra imprese artigiane, per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento dei laboratori artigiani e per l' acquisto delle aree e dei locali necessari e per l' acquisto e la messa in opera dei macchinari e delle attrezzature occorrenti >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni, da prelevarsi dall' apposito fondo iscritto al capitolo 1000 del predetto stato di previsione (rubrica 10 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 150 milioni relativo all' esercizio finanziario 1970 fa carico al sopraccitato capitolo 891 e quello di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1984 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.