Art. 1
I progetti relativi alla costruzione, al potenziamento, all' ampliamento ed alla sistemazione di fognature da parte di Comuni o loro Consorzi, devono contenere la previsione di impianti atti ad assicurare un idoneo trattamento dei liquami prima del loro scarico, al fine di tutelare le condizioni igieniche dei corpi idrici ricettori.
Art. 2
L' amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni ed a loro Consorzi contributi una tantum per la costruzione di impianti di depurazione di fognature urbane, compresi i collettori finali di adduzione agli impianti, nella misura massima dell' 80% della spesa riconosciuta ammissibile.
È altresì autorizzata la concessione di contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, nella misura massima del 6% sulla differenza di spesa non coperta dal contributo di cui al comma precedente.
Le domande per l' ottenimento dei contributi di cui al presente articolo devono essere corredate dal progetto di massima dell' impianto da realizzare e dal relativo preventivo di spesa.
I contributi sono concessi dall' Assessore ai lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale.
Art. 3
I Comuni ed i loro Consorzi debbono provvedere al costante esercizio ed alla manutenzione degli impianti di depurazione costruiti col contributo di cui alla presente legge, ed a tale scopo sono obbligati ad iscrivere annualmente nei loro bilanci uno stanziamento adeguato.
Art. 4
L' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere ed a finanziare studi diretti a valutare e determinare, nei vari casi, le forme tecnicamente più opportune di trattamento depurativo dei liquami fognali.
Gli studi sono disposti dall' Assessore ai lavori pubblici previa deliberazione della Giunta regionale.
Le convenzioni con professionisti ed istituti specializzati per i fini di cui al 1 comma sono stipulate dal Direttore regionale dei lavori pubblici o, per sua delega, da un Direttore di Servizio dell' Assessorato.
Art. 5
Per la concessione dei contributi una tantum, di cui al 1 comma dell' articolo 2 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1970, la spesa di lire 800 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 595 con la denominazione: << Contributi una tantum a Comuni ed a loro Consorzi, nella misura massima dell' 80% della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione di impianti di depurazione di fognature urbane, compresi i collettori finali di adduzione agli impianti >> e con lo stanziamento di lire 800 milioni.
A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento dell' importo di lire 800 milioni dall' apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 9 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 800 milioni, indicato nel 1 comma del presente articolo, fa carico al sopraccitato capitolo 595.
Art. 6
Per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dell' articolo 2 della presente legge, è autorizzato, per l' esercizio finanziario 1970, il limite d' impegno di lire 80 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di lire 80 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1989.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - il capitolo 590 con la denominazione: << Contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, a Comuni ed a loro Consorzi, nella misura massima del 6% sulla differenza di spesa non coperta da contributi regionali una tantum, per la costruzione di impianti di depurazione di fognature urbane, compresi i collettori finali di adduzione agli impianti >> e con lo stanziamento di lire 80 milioni.
A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento dell' importo di lire 80 milioni dall' apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 9 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 80 milioni relativo all' esercizio finanziario 1970 fa carico al sopraccitato capitolo 590, mentre quello per gli esercizi finanziari dal 1971 al 1989 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 7
Per le finalità di cui all' articolo 4 della presente legge è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1970, la spesa di lire 20 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria III - il capitolo 295 con la denominazione: << Spese per promuovere e per finanziare studi diretti a valutare e determinare, nei vari casi, le forme tecnicamente più opportune di trattamento depurativo dei liquami fognali >> e con lo stanziamento di lire 20 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 9 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 20 milioni, indicato nel primo comma del presente articolo, fa carico al sopraccitato capitolo 295.