LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 novembre 1970, n. 39

Interventi straordinari in alcuni settori dell' economia regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/12/1970
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
170.06 - Società finanziarie
220.01 - Industria
220.02 - Commercio

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato o un Assessore, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia o all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, primo e terzo comma, L.R. 12/80.
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Norme finanziarie
 
Art. 6
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della presente legge, è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 715 con la denominazione: << Sottoscrizione e versamento di ulteriore capitale sociale della Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Società per azioni - Friulia SpA >> e con lo stanziamento di lire 3 miliardi, cui si provvede per:
- lire 1.260 milioni mediante utilizzo di pari importo dell' avanzo accertato al 31 dicembre 1968 con l' articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1969, n. 40;
- lire 940 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 501 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970;
- lire 250 milioni a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 64 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene elevato di lire 250 milioni;
- lire 550 milioni a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 21 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene elevato di lire 550 milioni.

La spesa di lire 3 miliardi fa carico al precitato capitolo 715.
La variazione relativa al capitolo 501 si intende conseguentemente apportata anche all' elenco n. 1 approvato con l' art. 5 della legge regionale 1 gennaio 1970, n. 1.
Art. 7
 
Per le finalità previste dall' articolo 2 della presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971, la spesa di lire 500 milioni e, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975, la spesa di lire 250 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - è istituito il capitolo 716 con la denominazione: << Contributo a favore della Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Società per azioni - Friulia SpA - da utilizzare per la formazione di uno speciale fondo di riserva per gli interventi di cui all' articolo 1, primo comma, lettera b), della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, quando essi siano determinati da particolari esigenze di carattere economico - sociale, ovvero per la copertura di passività conseguenti a partecipazioni azionarie, determinate da esigenze analoghe >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni, cui si provvede a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 21 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene elevato di lire 500 milioni.
L' onere di lire 500 milioni relativo all' esercizio finanziario 1970 fa carico al sopracitato capitolo 716 e quello di lire 500 milioni relativo all' esercizio finanziario 1971 nonché quello di lire 250 milioni per gli esercizi finanziari dal 1972 al 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, sempre a fronte del previsto maggiore gettito del provento dell' IGE anche per detti esercizi.
Art. 8
 
Per le finalità previste dall' articolo 3 della presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1975, la spesa di lire 150 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - è istituito il capitolo 717 con la denominazione: << Contributo a favore della Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Società per azioni - Friulia- Lis SpA - da utilizzare per la formazione di uno speciale fondo di riserva per interventi determinati da particolari esigenze di carattere economico - sociale ovvero per la copertura di passività conseguenti a detti interventi >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni, cui si provvede a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 21 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene elevato di lire 150 milioni.
L' onere di lire 150 milioni relativo all' esercizio finanziario 1970 fa carico al sopracitato capitolo 717 e quello relativo agli esercizi dal 1971 al 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, sempre a fronte del previsto maggiore gettito del provento dell' IGE anche per detti esercizi.
Art. 9
 
Per le finalità previste dall' articolo 4 della presente legge, è istituito nello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1970 - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 869 con la denominazione: << Contributo straordinario a favore del Centro per l' assistenza tecnica alle aziende delle sedie in legno per dare impulso alle attività di ricerca, studio e promozione nel settore della produzione delle sedie in legno >> e con lo stanziamento di lire 25 milioni, cui si provvede a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 13 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene elevato di lire 25 milioni.
L' onere di lire 25 milioni relativo all' esercizio finanziario 1970 fa carico al sopracitato capitolo 869 mentre quello per l' esercizio finanziario 1971 farà carico sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, sempre a fronte del previsto maggiore gettito dell' imposta di RM anche per detto esercizio.
Art. 10
 
Per le finalità previste dall' articolo 5 della presente legge, è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 855 con la denominazione: << Finanziamenti e contributi straordinari per l' attuazione di programmi concernenti l' impianto e l' allestimento di centri commerciali, comprese le zone di servizio per i trasporti >> e con lo stanziamento di lire 900 milioni, cui si provvede per:
- lire 710 milioni a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 13 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene ulteriormente elevato di lire 710 milioni;
- lire 190 milioni a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 21 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene ulteriormente elevato di lire 190 milioni.

La spesa di lire 900 milioni fa carico al precitato capitolo 855.