LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 1970, n. 24

Istituzione della Consulta regionale dell' emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1970
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
240.02 - Emigrazione - Immigrazione

CAPO I
 (Disposizioni preliminari)
Art. 1
 
L' Amministrazione regionale, per quanto di competenza della Regione e nel quadro di una politica di programmazione economica e di massima occupazione che favorisca il rientro degli emigrati, promuove, in collaborazione con i competenti organi dello Stato, la tutela morale, l' assistenza materiale e l' elevazione sociale dei lavoratori emigrati del Friuli - Venezia Giulia e delle loro famiglie.
Al coordinamento degli interventi regionali rivolti a tale scopo provvede l' Assessorato del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato, avvalendosi di un apposito ufficio nell' ambito del Servizio del lavoro e dell' assistenza sociale.
CAPO II
 (Consulta regionale dell' emigrazione)
Art. 2
 
Presso l' Assessorato del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato è istituita la Consulta regionale dell' emigrazione.
La Consulta è composta:
- dall' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato, che la presiede;
- da un rappresentante di ciascuna Amministrazione provinciale;
- da un rappresentante della Comunità Carnica;
- da quindici rappresentanti degli emigrati, designati dai principali enti ed associazioni, con sede nella Regione, che operano a favore degli stessi, almeno dieci dei quali lavorino all' estero da non meno di due anni;
- da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative;
- da quattro rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che maggiormente si occupano dell' assistenza agli emigrati;
- da tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle associazioni degli industriali, degli artigiani e dei commercianti;
- da un rappresentante delle Camere di commercio della Regione;
- da un funzionario dell' Ufficio regionale del lavoro all' uopo autorizzato dall' Amministrazione di appartenenza;
- da un rappresentante designato dall' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato, scelto fra i funzionari della carriera direttiva;
- da due esperti.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell' Assessorato del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato, nominato dall' Assessore.
Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente potrà far partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore.
I componenti della Consulta restano in carica per la durata di 4 anni.
Art. 3
 
La Consulta regionale dell' emigrazione è costituita, all' inizio di ogni quadriennio, con decreto del Presidente della Giunta regionale. Allo stesso modo si provvede quando, nel corso del quadriennio, taluno dei componenti debba essere sostituito.
Art. 4
 
La Consulta regionale dell' emigrazione ha i seguenti compiti:
a) esprime parere in materia di emigrazione con riferimento alla programmazione regionale ed ai problemi della massima occupazione;
b) propone soluzioni sui problemi relativi all' emigrazione, con riferimento a quelli economici ed assistenziali che interessano gli emigrati ed i loro familiari;
c) esprime parere sulla ripartizione annuale della spesa regionale destinata all' assistenza a favore degli emigrati nonché sui criteri di applicazione.

Art. 5
 
Entro sei mesi dall' insediamento della Consulta, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato, sentita la Consulta stessa, delibera il regolamento per il suo funzionamento.
Il regolamento è emanato ai sensi dell' art. 42, lett. b), dello statuto regionale.
CAPO III
 (Interventi per l' assistenza materiale)
Art. 6
 
Per sovvenire i lavoratori emigrati e le loro famiglie, che versino in disagiate condizioni economiche, i Comuni di residenza sono autorizzati a prestare, secondo i casi, le seguenti forme di assistenza:
a) rimborso delle spese di viaggio, sostenute, per sé e per i propri familiari, dal lavoratore emigrato che, dopo almeno un biennio di assenza, rientri definitivamente in patria, per assumere un posto di lavoro nell' ambito del territorio regionale ovvero per invalidità o vecchiaia;
b) indennità di prima sistemazione ai lavoratori emigrati che, dopo almeno un biennio di assenza, rientrino definitivamente in patria per assumere un posto di lavoro nell' ambito del territorio regionale;
c) concorso nelle spese di ricovero, in case di riposo, di lavoratori emigrati che, dopo una lunga assenza, rientrino definitivamente in patria, per invalidità o vecchiaia, e siano privi di assistenza familiare;
d) contributi per spese di malattia e di ricovero in ospedale, fuori dei casi in cui tali spese, per legge o per altro titolo, debbano essere assunte integralmente da altri enti od istituzioni;
e) sussidi straordinari a lavoratori emigrati che si trovino in difficili situazioni di bisogno.

CAPO IV
 (Provvidenze a favore dei figli dei lavoratori emigrati)
Art. 7
 
Al medesimo fine, di cui all' articolo precedente, i Comuni di residenza sono altresì autorizzati ad assumersi, in tutto od in parte, la spesa necessaria per l' accoglimento ed il mantenimento, in colonie marine e montane, dei figli dei lavoratori emigrati che lavorano all' estero da oltre un anno.
CAPO V
 (Disposizioni comuni ai capi III e IV)
Art. 8
 
Nel dare attuazione a quanto previsto dai due precedenti Capi, le Amministrazioni comunali osserveranno le direttive che la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato, riterrà di stabilire al precipuo scopo di assicurare che la concessione delle provvidenze avvenga con criteri uniformi in tutto il territorio regionale.
Art. 9
 
L' accertamento che le deliberazioni comunali di concessione delle provvidenze siano conformi alle prescrizioni, di cui agli articoli precedenti, è eseguito dai Comitati provinciali di controllo nell' esercizio dell' ordinario controllo di legittimità che ad essi compete ai sensi della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.
Art. 10
 
Le somme erogate dai Comuni a norma degli articoli 6 e 7 sono rimborsate, trimestralmente, dall' Amministrazione regionale, purché ogni singolo importo sia stato previamente comunicato all' Assessorato del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato e quest' ultimo, prima di ciascuna erogazione, abbia dato conferma dell' esistenza della copertura per il rimborso.
Al rimborso si provvede con decreto dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato, in base all' elenco delle erogazioni effettuate nel trimestre da ciascun Comune.
Nell' elenco sono riportati, per ciascuna erogazione, gli estremi dell' atto deliberativo, la menzione della sua esecutività, gli estremi della conferma prevista dal primo comma e l' indicazione della data del versamento. L' elenco deve, inoltre, essere munito dell' attestazione, a firma del Sindaco, che tutte le erogazioni furono regolarmente eseguite.
CAPO VI
 (Assegni di studio a favore dei figli
e degli orfani dei lavoratori emigrati)
Art. 11
 
Al fine di favorire l' inserimento dei figli dei lavoratori emigrati nella vita della regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a favore dei medesimi, assegni di studio, per la frequenza - anche con assistenza convittuale, quando ciò si rendesse necessario - di scuole, di corsi universitari e di corsi di formazione professionale nell' ambito del territorio regionale.
A favore degli orfani di emigrati che non abbiano diritto all' assistenza dell' ENAOLI, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire speciali assegni di studio per facilitare, anche da parte di altri enti od istituti, l' assistenza scolastica convittuale analoga a quella prestata dall' ENAOLI.
All' istituzione degli assegni di studio si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' istruzione ed alle attività culturali di concerto con l' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato.
Gli assegni di studio sono attribuiti mediante concorso.
Le procedure di concorso sono stabilite con norme regolamentari, ai sensi degli articoli 42, lettera b), e 46 dello Statuto regionale.
CAPO VII
 (Formazione professionale dei lavoratori emigrati)
Art. 12
 
L' Amministrazione regionale, allo scopo di favorire la collocazione al lavoro in patria, è autorizzata a concorrere alla qualificazione, alla riqualificazione ed al perfezionamento dei lavoratori emigrati che rientrano, mediante lo svolgimento, nell' ambito del territorio regionale e ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 35, di appositi corsi straordinari di formazione professionale, eventualmente anche per tecnici e dirigenti di azienda.
CAPO VIII
 (Sovvenzioni ad enti, associazioni ed istituzioni che
operano a favore dei lavoratori emigrati e delle loro
famiglie)
Art. 13
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere speciali sovvenzioni ad enti, associazioni ed istituzioni, con sede nella regione, che svolgono attività a carattere sociale a favore dei lavoratori emigrati e dei loro familiari.
All' assegnazione delle sovvenzioni si provvede con delibera della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato.
L' erogazione è disposta con decreto dell' Assessore, che ne dà notizia agli organi competenti dello Stato.
È fatto obbligo a chi ha la rappresentanza dell' ente o dell' associazione o dell' istituzione di fornire all' Ufficio per i problemi dell' emigrazione, entro il termine stabilito dall' Assessore, la dimostrazione dell' impiego della sovvenzione ottenuta.
CAPO IX
 (Agevolazioni per acquisto, costruzione, ammodernamento
e ampliamento di case di abitazione)
Art. 14
 
Salvo quanto precisato nel terzo comma, nei confronti dei lavoratori emigrati o loro coniugi, non legalmente separati, la legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, si applica con le seguenti deroghe:
a) la misura del contributo, previsto dall' art. 2 della legge, è pari alla differenza fra una semestralità di ammortamento, calcolata in base al tasso contrattuale, ed una semestralità di ammortamento, calcolata al tasso annuo del 2 per cento; tuttavia, la riduzione del tasso contrattuale non può mai essere superiore a 6 punti;
b) detto contributo, nella misura di cui alla lettera a), può essere concesso anche per l' ammodernamento e per l' ampliamento dell' alloggio, di cui il richiedente sia proprietario;
c) il capitale mutuato per l' ammodernamento e per l' ampliamento può essere ammesso a contributo per un importo non superiore a lire 5 milioni, entro il limite del 75 per cento della spesa necessaria;
d) nella concessione dei contributi, a parità di data di presentazione delle domande, hanno titolo di preferenza, rispetto ad ogni altro richiedente, i lavoratori emigrati e loro coniugi non legalmente separati; nell' ambito dell' anzidetta categoria, sono poi preferiti quelli che contraggono i mutui con Istituti di credito indicati dall' Amministrazione regionale;
e) la causa di esclusione dai benefici, prevista dall' art. 5, lettera a), della legge citata, non opera, se trattasi di lavoratore emigrato che, prima dell' espatrio, risiedeva nel Comune dove è da attuare l' iniziativa edilizia.

In dipendenza delle deroghe, di cui al primo comma, le norme connesse con quelle derogate si osservano in quanto applicabili.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano se, alla data di presentazione della domanda di contributo, il lavoratore emigrato non abbia già compiuto un biennio di permanenza all' estero per ragioni di lavoro e se, pur avendo compiuto tale biennio, sia rimpatriato da oltre 6 mesi.
Art. 15
 
La Commissione, di cui all' art. 12 della citata legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, è integrata con un funzionario designato dall' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato.
CAPO X
 (Interventi diretti dell' amministrazione regionale)
Art. 16
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, dandone comunicazione ai competenti organi dello Stato.
Art. 17
 
Al medesimo scopo, l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere spese per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari ed altre pubblicazioni, che si propongono lo scopo di favorire e di rinsaldare i rapporti dei lavoratori emigrati con la terra d' origine.
Art. 18
 
Gli interventi previsti dall' art. 16 e dall' art. 17 sono disposti, previa deliberazione della Giunta regionale, rispettivamente, con decreto dell' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato e con decreto del Presidente della Giunta medesima.
CAPO XI
 (Disposizioni finanziarie)
Art. 19
 
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1973, la spesa di lire 150 milioni, così ripartita:
a) lire 75 milioni per gli interventi di cui all' art. 6;
b) lire 10 milioni per gli interventi di cui all' art. 7;
c) lire 15 milioni per gli interventi di cui all' art. 11;
d) lire 10 milioni per gli interventi di cui all' art. 12;
e) lire 20 milioni per gli interventi di cui all' art. 13;
f) lire 10 milioni per gli interventi di cui all' art. 16;
g) lire 10 milioni per gli interventi di cui all' art. 17.

Art. 20
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 sono istituiti i seguenti capitoli:
- al Titolo I - sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV. - Cap. n. 317 con la seguente denominazione: << Rimborso ai Comuni delle somme erogate ai lavoratori emigrati per le spese di viaggio sostenute, anche per i propri familiari, in seguito al rientro definitivo in patria. Indennità di prima sistemazione e concorso nelle spese di ricovero, in case di riposo, di lavoratori emigrati che rientrino definitivamente in patria. Sussidi straordinari in situazioni di bisogno e contributi per spese di malattia e di ricovero in ospedale >> e con lo stanziamento di lire 75 milioni. - Cap. n. 318 con la seguente denominazione: << Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per l' accoglimento ed il mantenimento, in colonie marine e montane, dei figli dei lavoratori emigrati che lavorano all' estero da oltre un anno >> e con lo stanziamento di lire 10 milioni. - Cap. n. 319 con la seguente denominazione: << Sovvenzioni ad enti, associazioni ed istituzioni, con sede nella regione, che svolgono attività a carattere sociale a favore dei lavoratori emigrati e dei loro familiari >> e con lo stanziamento di lire 20 milioni. - Cap. n. 320 con la seguente denominazione: << Contributi per lo svolgimento, nell' ambito del territorio regionale e ai sensi della LR 31 dicembre 1965, n. 35, di appositi corsi straordinari di formazione professionale per la qualificazione, la riqualificazione ed il perfezionamento dei lavoratori emigrati >> e con lo stanziamento di lire 10 milioni. - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria III. - Cap. n. 303 con la seguente denominazione: << Spese per assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie >> e con lo stanziamento di lire 10 milioni. - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV. - Cap. n. 206 con la seguente denominazione: << Assegni di studio a favore dei figli e degli orfani dei lavoratori emigrati per la frequenza - anche con assistenza convittuale, quando ciò si rendesse necessario - di scuole, di corsi universitari e di corsi di formazione professionale nell' ambito del territorio regionale >> e con lo stanziamento di lire 15 milioni. - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Categoria III. - Cap. n. 220 con la seguente denominazione: << Spese per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari e altre pubblicazioni, che si propongono lo scopo di favorire e di rinsaldare i rapporti dei lavoratori emigrati con la terra d' origine >> e con lo stanziamento di lire 10 milioni.

A favore dei sopraccitati capitoli si provvede mediante prelevamento dell' importo di lire 150 milioni dall' apposito fondo iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 10 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 150 milioni di cui al precedente articolo 19, ripartita nelle lettere da a) a g), fa carico, per l' esercizio finanziario 1970, ai sopraindicati capitoli di nuova istituzione e precisamente al cap. 317 per la lettera a); al cap. 318 per la lettera b); al cap. 319 per la lettera e); al cap. 320 per la lettera d); al cap. 303 per la lettera f); al cap. 206 per la lettera c) e al cap. 220 per la lettera g).
L' onere relativo agli esercizi finanziari dal 1971 al 1973 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 21
 
Le spese per il funzionamento della Consulta regionale, di cui all' articolo 2 della presente legge, fanno carico, per l' esercizio finanziario 1970, al capitolo 251 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1970, che presenta sufficiente disponibilità, e quella relativa agli esercizi successivi graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 22
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.