Salvo quanto precisato nel terzo comma, nei confronti dei lavoratori emigrati o loro coniugi, non legalmente separati, la
legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, si applica con le seguenti deroghe:
a) la misura del contributo, previsto dall' art. 2 della legge, è pari alla differenza fra una semestralità di ammortamento, calcolata in base al tasso contrattuale, ed una semestralità di ammortamento, calcolata al tasso annuo del 2 per cento; tuttavia, la riduzione del tasso contrattuale non può mai essere superiore a 6 punti;
b) detto contributo, nella misura di cui alla lettera a), può essere concesso anche per l' ammodernamento e per l' ampliamento dell' alloggio, di cui il richiedente sia proprietario;
c) il capitale mutuato per l' ammodernamento e per l' ampliamento può essere ammesso a contributo per un importo non superiore a lire 5 milioni, entro il limite del 75 per cento della spesa necessaria;
d) nella concessione dei contributi, a parità di data di presentazione delle domande, hanno titolo di preferenza, rispetto ad ogni altro richiedente, i lavoratori emigrati e loro coniugi non legalmente separati; nell' ambito dell' anzidetta categoria, sono poi preferiti quelli che contraggono i mutui con Istituti di credito indicati dall' Amministrazione regionale;
e) la causa di esclusione dai benefici, prevista dall' art. 5, lettera a), della legge citata, non opera, se trattasi di lavoratore emigrato che, prima dell' espatrio, risiedeva nel Comune dove è da attuare l' iniziativa edilizia.
In dipendenza delle deroghe, di cui al primo comma, le norme connesse con quelle derogate si osservano in quanto applicabili.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano se, alla data di presentazione della domanda di contributo, il lavoratore emigrato non abbia già compiuto un biennio di permanenza all' estero per ragioni di lavoro e se, pur avendo compiuto tale biennio, sia rimpatriato da oltre 6 mesi.