<< Art. 3 bis
Quando alla realizzazione delle infrastrutture tecniche e dei servizi, occorrenti per le finalità della presente legge, si provvede mediante convenzioni con enti od aziende di Stato o con enti a partecipazione statale, il contributo della Regione, nella misura prevista dall' art. 1, viene riferito alla spesa che, in forza di tali convenzioni, è posta a carico degli enti e consorzi menzionati in detto art. 1.
Nell' ipotesi contemplata nel precedente comma le domande intese ad ottenere il contributo regionale devono essere corredate:
1) dalla deliberazione dell' ente richiedente nella quale sia prevista la stipula della convenzione con l' ente o l' azienda cui è demandata la costruzione dell' opera o dell' impianto o la fornitura del servizio;
2) dal progetto della convenzione che l' ente richiedente si propone di stipulare;
3) da una relazione illustrativa, atta a dimostrare l' utilità dell' opera o dell' impianto o del servizio e la sua aderenza al piano di sistemazione generale della zona.
Nella stessa ipotesi contemplata nel primo comma:
1) l' Assessore all' industria e al commercio, dopo l' approvazione del piano di riparto, di cui al terzo comma dell' art. 2, stabilisce e comunica all' ente richiedente il termine entro il quale dovrà essere esibita copia autentica della stipulata convenzione, assieme alla documentazione comprovante l' esecutività della medesima;
2) la erogazione del contributo, con le modalità ed alle scadenze stabilite nel decreto di concessione, è disposta direttamente a favore dell' ente o dell' azienda che esegue l' opera, l' impianto o la fornitura del servizio. >>