LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 maggio 1969, n. 7

Modificazioni alla LR 11 novembre 1965, n. 24.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/05/1969
Materia:
220.01 - Industria

Art. 1
 
Nel primo comma dell' art. 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24,
a) l' espressione << nella misura massima dell' 80% >> è sostituita con l' espressione << nella misura massima del 100% >>;
b) l' inciso << ivi compreso il costo delle aree su cui le opere stesse insistono >> è sostituito con l' inciso << ivi compresi le spese di progettazione, il costo delle aree su cui le opere predette insistono e le spese generali e di collaudo >>.

Art. 2
 
Nell' art. 2 della legge 11 novembre 1965, n. 24,
a) l' espressione << entro il mese di febbraio di ogni anno >>, che chiude il primo comma, è sostituita con l' espressione << improrogabilmente entro il mese di gennaio di ogni anno >>;
b) la dizione riportata al n. 2 del secondo comma è sostituita con la seguente: << di una relazione sull' utilità, sul costo e sulle caratteristiche tecniche dell' opera, dell' impianto o del servizio, dalla quale deve risultare, altresì, l' aderenza dell' iniziativa al piano di sistemazione generale della zona, approvato dal Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta medesima, previo parere del Comitato urbanistico regionale >>;
c) le parole << entro due mesi >>, con cui ha inizio il terzo comma, sono sostituite con le parole << entro un mese >>;
d) l' ultimo comma è sostituito dal seguente: << A seguito di tale riparto, l'Assessore all'industria e al commercio stabilisce e comunica all' ente richiedente il termine perentorio entro il quale dovrà essere presentato il progetto esecutivo. Tale termine non può essere prorogato >>.

Art. 3
 
Dopo l' art. 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, è inserito il seguente:
<< Art. 2 bis
 
Salvo quanto disposto nel seguente comma, sul progetto esecutivo è sentito il parere del Comitato tecnico regionale, se l' importo supera lire 100 milioni, o del Direttore regionale dei lavori pubblici, negli altri casi.
Quando trattasi di enti compresi fra quelli indicati negli artt. 3 e 4 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, si applicano le disposizioni normative che disciplinano le opere di loro competenza. >>

Art. 4
 
L' art. 3 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 
Il contributo è concesso con decreto dell' Assessore all' industria e al commercio.
Alla erogazione del contributo si provvede in base agli stati di avanzamento dei lavori, nonché in base allo stato finale dei medesimi ed al certificato di collaudo regolarmente approvato. Può, tuttavia, essere disposta l' anticipata erogazione di una quota non superiore al 25% di detto contributo. Tale quota sarà, poi, computata in sede di liquidazione finale.
Ai fini della erogazione del contributo, l' Assessorato dei lavori pubblici accerta lo stato di avanzamento dei lavori. Alla nomina del collaudatore ed all' approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo provvede l' Assessore ai lavori pubblici. >>

Art. 5
 
Dopo l' art. 3 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, è inserito il seguente:
<< Art. 3 bis
 
Quando alla realizzazione delle infrastrutture tecniche e dei servizi, occorrenti per le finalità della presente legge, si provvede mediante convenzioni con enti od aziende di Stato o con enti a partecipazione statale, il contributo della Regione, nella misura prevista dall' art. 1, viene riferito alla spesa che, in forza di tali convenzioni, è posta a carico degli enti e consorzi menzionati in detto art. 1.
Nell' ipotesi contemplata nel precedente comma le domande intese ad ottenere il contributo regionale devono essere corredate:
1) dalla deliberazione dell' ente richiedente nella quale sia prevista la stipula della convenzione con l' ente o l' azienda cui è demandata la costruzione dell' opera o dell' impianto o la fornitura del servizio;
2) dal progetto della convenzione che l' ente richiedente si propone di stipulare;
3) da una relazione illustrativa, atta a dimostrare l' utilità dell' opera o dell' impianto o del servizio e la sua aderenza al piano di sistemazione generale della zona.

Nella stessa ipotesi contemplata nel primo comma:
1) l' Assessore all' industria e al commercio, dopo l' approvazione del piano di riparto, di cui al terzo comma dell' art. 2, stabilisce e comunica all' ente richiedente il termine entro il quale dovrà essere esibita copia autentica della stipulata convenzione, assieme alla documentazione comprovante l' esecutività della medesima;
2) la erogazione del contributo, con le modalità ed alle scadenze stabilite nel decreto di concessione, è disposta direttamente a favore dell' ente o dell' azienda che esegue l' opera, l' impianto o la fornitura del servizio. >>


Art. 6
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.