LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1969, n. 6

Ordinamento degli Uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato nel Friuli - Venezia Giulia ( ESA )

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/05/1969
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
220.03 - Artigianato

PARTE I
 ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
Art. 1
 
L' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia ( ESA ) si avvale per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, di una direzione, da cui dipendono i seguenti uffici:
1) Servizio tecnico
2) Servizio commerciale 3) Sezione amministrativa.

Art. 2
 
Il Servizio tecnico provvede alla consulenza ed assistenza tecnica alle imprese artigiane, nonché allo studio di nuovi prodotti artigianali; svolge inoltre indagini ed azioni per il reperimento di materie prime, semilavorati ed eventuali altri prodotti necessari all' attività artigiana; cura la raccolta e l' elaborazione di dati statistici sullo sviluppo dell' artigianato e provvede alla formazione ed all' aggiornamento tecnico professionale dei titolari di imprese artigiane.
Il Servizio tecnico nello svolgimento dei suoi compiti si avvale del reparto operativo, del reparto studi e statistica e del reparto assistenza tecnica.
Art. 3
 
Il Servizio commerciale provvede all' assistenza commerciale delle imprese artigiane; alle ricerche, studi ed indagini di mercato, nonché all' attività di propaganda e di promozione della vendita dei prodotti artigianali.
Il Servizio commerciale cura inoltre la partecipazione a mostre e fiere nazionali ed internazionali dell' artigianato regionale, nonché la pubblicità dei prodotti e l' organizzazione di sale campionarie.
Il Servizio commerciale nello svolgimento dei suoi compiti si avvale della sezione sviluppo e del reparto mostre e fiere.
Art. 4
 
La Sezione amministrativa provvede all' amministrazione ed alla contabilità generale dell' Ente, ivi compresi l' amministrazione del personale, l' organizzazione interna, i servizi generali e i servizi di economato.
La Sezione amministrativa nello svolgimento dei suoi compiti si avvale del reparto amministrativo - contabile e del reparto servizi e affari generali.
Art. 5
 
L' assegnazione del personale agli uffici è disposta dal Presidente dell' Ente, su proposta del Direttore.
Art. 6
 
La dotazione organica per carriere e per ruoli e l' organizzazione degli uffici dell' Ente sono specificati nelle tabelle A, B, C, allegate alla presente legge.
PARTE II
 STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL PERSONALE
TITOLO I
 Norme generali
Art. 7
 
Lo stato giuridico, l' ordinamento delle carriere e il trattamento economico degli impiegati dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato sono regolati dalle norme concernenti gli impiegati della Regione Friuli - Venezia Giulia in quanto compatibili con la presente legge e salvo quanto disposto dalla stessa.
Art. 8
 
L' impiegato, all' inizio del periodo di prova, esprime, davanti al Presidente dell' Ente o ad un suo delegato ed alla presenza di due testimoni, la promessa solenne secondo la seguente forma:
<< Prometto di essere fedele alla Repubblica, alla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia ed all' Ente cui appartengo, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi dello Stato e quelle della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell' interesse del servizio e per il pubblico bene >>.

Conseguita la nomina in ruolo, l' impiegato presta giuramento, con le modalità indicate nel primo comma e secondo la formula ivi prevista, con la sola sostituzione della parola << Giuro >> alla parola << Prometto >>.
Della promessa solenne e del giuramento è redatto processo verbale.
Il rifiuto di prestare promessa solenne o il giuramento comporta la decadenza dall' impiego.
TITOLO II
 Carriere e ruoli
Art. 9
 
Le carriere degli impiegati dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato sono distinte come segue:
- carriera direttiva
- carriera di concetto
- carriera esecutiva - carriera ausiliaria.

Art. 10
 
La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:
- capo servizio
- capo sezione
- consigliere di I classe
- consigliere di II classe
- consigliere di III classe

Art. 11
 
Il capo servizio dirige ed organizza il servizio di competenza ed adotta tutti i provvedimenti sugli affari attribuitigli dalla legge o dai regolamenti o affidatigli dai superiori; propone i provvedimenti per ridurne il costo e migliorarne l' efficienza anche in relazione a nuove esigenze.
Art. 12
 
Il capo sezione dirige la sezione cui è preposto; provvede agli affari di propria competenza e predispone gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza dei superiori; dispone per quelli di esecuzione ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dagli organi superiori.
Art. 13
 
I consiglieri collaborano con i superiori gerarchici nell' ambito dell' ufficio cui sono addetti; istruiscono le pratiche loro affidate; comunicano agli interessati i provvedimenti adottati; rilasciano certificazioni; partecipano a comitati o commissioni quando mancano impiegati con qualifica superiore.
Art. 14
 
Le qualifiche della carriera di concetto sono:
- esperto principale
- esperto capo
- esperto di I classe
- esperto di II classe - esperto di III classe.

Art. 15
 
Il personale di concetto svolge compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico; nell' adempimento dei propri compiti ha la responsabilità della corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti.
Gli esperti principali e gli esperti capi possono essere preposti ad un reparto.
Art. 16
 
Le qualifiche della carriera esecutiva sono:
- applicato superiore
- applicato capo di I classe
- applicato capo di II classe
- applicato di I classe
- applicato di II classe - applicato di III classe.

Art. 17
 
Gli applicati e gli applicati capi svolgono compiti di esecuzione in materia amministrativa, contabile e tecnica.
Disimpegnano, in particolare, mansioni di archivio, protocollo, registrazione e copia, anche mediante l' uso di macchine, di apparecchi di duplicazione e di fotoriproduzione.
L' applicato superiore è preposto ad un archivio od ufficio copia; allo stesso possono essere affidati compiti di segreteria e contabili.
Art. 18
 
Le qualifiche della carriera ausiliaria sono:
- commesso capo di I classe
- commesso capo di II classe
- commesso di I classe
- commesso di II classe - commesso di III classe.

Art. 19
 
Il personale della carriera ausiliaria provvede a mantenere l' ordine, la pulizia e la sicurezza dei locali cui è addetto, disimpegna il servizio di anticamera; può svolgere mansioni di autista e di magazziniere ed adempie ad ogni altro incarico materiale inerente al servizio cui è addetto.
Art. 20
 
Dalla tabella D allegata alla presente legge risulta la equiparazione delle qualifiche del personale dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato con quelle del personale della Regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 21
 
Il personale dell' Ente è inquadrato nei seguenti ruoli amministrativi e tecnici:
Ruoli amministrativi:
a) Carriera direttiva: ruolo amministrativo
b) Carriera di concetto: ruolo degli esperti
c) Carriera esecutiva: ruolo degli applicati
d) Carriera ausiliaria: ruolo dei commessi
Ruoli tecnici:
a) Carriera di concetto: ruolo degli assistenti tecnici.

Dalla tabella E allegata alla presente legge risulta la equiparazione fra le qualifiche di cui all' articolo 14 e quelle del ruolo degli assistenti tecnici.
TITOLO III
 Accesso alle carriere e svolgimento
Art. 22
 
L' assunzione degli impiegati dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato è effettuata mediante pubblico concorso per esami secondo le norme dettate dal TU 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
Art. 23
 
Per l' ammissione ai pubblici concorsi banditi per l' accesso a ciascun ruolo e carriera sono richiesti i seguenti titoli di studio:
1) Carriera direttiva - ruolo amministrativo: diploma di laurea in economia e commercio, ovvero in giurisprudenza o in scienze politiche. 2) Carriera di concetto - ruolo degli esperti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 3) Carriera di concetto - ruolo degli assistenti tecnici: diploma di perito industriale, di geometra o di maturità artistica. 4) Carriera esecutiva - ruolo degli applicati: diploma di istruzione secondaria di primo grado. 5) Carriera ausiliaria: certificato di compimento degli studi di istruzione obbligatoria.

Art. 24
 
Apposito regolamento di esecuzione disciplinerà le materie degli esami scritti ed orali e le prove tecniche ed attitudinali, la composizione delle commissioni giudicatrici, la formazione delle graduatorie e le modalità dei concorsi e degli esami per l' accesso e lo svolgimento delle carriere.
Art. 25
 
I bandi di concorso, le graduatorie dei concorsi e degli esami e, in genere, gli atti riguardanti il personale vengono pubblicati su una parte speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 26
 
Per lo svolgimento delle carriere si applicano le norme di cui alla parte II, titolo I, capo III; titolo II, capo III; titolo III, capo III e titolo IV, capo III del TU 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, salvo quanto disposto dalla presente legge.
Art. 27
 
I posti della carriera ausiliaria previsti per le qualifiche di commesso di I, II e III classe e commesso capo di II classe sono resi cumulativi in un unico organico e le promozioni si conseguono per merito assoluto con l' anzianità richiesta dal TU 10 gennaio 1957, n. 3.
TITOLO IV
 Assunzione del Direttore e del capo del Servizio tecnico
Art. 28
 
Il Direttore dell' Ente è nominato dal Consiglio di amministrazione, previo pubblico concorso per titoli, al quale sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, siano forniti di diploma di laurea ed abbiano prestato per almeno un decennio effettivo servizio presso pubbliche amministrazioni o nel settore privato ovvero abbiano esercitato per un eguale periodo, una attività professionale con iscrizione nel relativo albo, quando tale iscrizione sia prevista.
Non è previsto alcun limite di età nel caso di candidati che già prestano servizio presso l' Ente per lo sviluppo dell' artigianato ovvero presso la Regione Friuli - Venezia Giulia.
La nomina a direttore può essere conferita per chiamata nel caso sia andato deserto o abbia avuto esito negativo il pubblico concorso. La scelta deve comunque cadere su persona che sia particolarmente esperta nei problemi dell' artigianato e dotata di vasta esperienza professionale nel campo di attività dell' Ente.
Il rapporto è risolto in tutti i casi previsti dagli articoli 84 e 85 del TU degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni.
Art. 29
 
Il Direttore sovraintende al personale ed agli uffici dell' Ente; coordina i diversi settori di attività curandone la migliore organizzazione; è inoltre segretario del Consiglio di amministrazione, alle cui adunanze partecipa con voto consultivo; provvede, sotto la vigilanza del Presidente, agli adempimenti delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
Art. 30
 
Al Direttore spetta il trattamento economico previsto per i dipendenti regionali con qualifica di Direttore di servizio di I classe.
Art. 31
 
Il Capo del Servizio tecnico è nominato dal Consiglio di amministrazione, previo pubblico concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, siano forniti di diploma di laurea in ingegneria ed abbiano prestato effettivo servizio per almeno quattro anni presso pubbliche amministrazioni o nel settore privato oppure abbiano esercitato per almeno cinque anni la libera professione di ingegneri con iscrizione nel relativo albo.
Il rapporto d' impiego è risolto in tutti i casi previsti dagli articoli 84 e 85 del TU degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni.
Art. 32
 
Al Capo del Servizio tecnico spetta il trattamento economico previsto per i dipendenti regionali con qualifica di direttore di servizio di II classe.
Art. 33
 
Al personale di cui agli articoli precedenti spetta il trattamento di quiescenza, assistenziale e previdenziale previsto per il rimanente personale dell' Ente.
TITOLO V
 Rapporti informativi ed organi collegiali
Art. 34
 
Il rapporto informativo per il Direttore è compilato dal Presidente, mentre il Consiglio di amministrazione formula il giudizio complessivo; per i capi servizio e per il capo sezione direttamente dipendente dal direttore, dal direttore medesimo, il quale formula pure il giudizio complessivo.
Per il rimanente personale il rapporto informativo è compilato rispettivamente dal capo servizio o dal capo sezione da cui direttamente dipende; il giudizio complessivo è espresso dal direttore.
Il rapporto informativo è redatto in analogia a quello adottato per il personale dell' Amministrazione regionale.
Art. 35
 
Le competenze attribuite dal V e VI comma dell' art. 46 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, al Consiglio di amministrazione ed alla Commissione di avanzamento spettano ad un' apposita Commissione di avanzamento nominata dal Consiglio di amministrazione. Detta Commissione, presieduta dal Presidente dell' Ente, è composta:
- dal direttore
- da un impiegato della carriera direttiva avente qualifica non inferiore a capo servizio
- da un impiegato della carriera di concetto avente qualifica non inferiore ad esperto principale o equiparata
- da tre rappresentanti del personale designati, tra i dipendenti dell' Ente, dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un impiegato di qualifica non inferiore a consigliere di I classe.
La Commissione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e formula motivate proposte al Consiglio di amministrazione sul conferimento in tutto o in parte dei posti disponibili per promozioni; effettua i relativi scrutini, i cui risultati debbono essere sottoposti all' approvazione del Consiglio di amministrazione.
La Commissione di avanzamento dura in carica per un periodo di due anni.
Art. 36
 
La Commissione di disciplina è costituita:
a) da un membro del Consiglio di amministrazione che la presiede;
b) da un impiegato dell' Assessorato del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato con qualifica non inferiore a direttore di servizio;
c) da un rappresentante del personale dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato con qualifica non inferiore a quella del dipendente sottoposto a procedimento, designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Le funzioni di segretario della Commissione di disciplina sono svolte dal segretario della Commissione di avanzamento.
I componenti della Commissione sono nominati dal Consiglio di amministrazione dell' Ente e durano in carica tre anni.
Il rappresentante del personale di cui alla lettera c) è nominato di volta in volta.
Per la validità delle riunioni è necessaria le presenza di tutti i membri della Commissione.
TITOLO VI
 Trattamento economico e previdenziale
Art. 37
 
Al personale dell' Ente spetta il trattamento economico, di quiescenza, previdenza ed assistenza riconosciuto ai dipendenti dell' Amministrazione regionale.
TITOLO VII
 Norme transitorie e finali
Art. 38
 
Il dipendente che, essendo in possesso dei requisiti richiesti dall' art. 28 della presente legge, svolge le funzioni di direttore dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato, può, a domanda, continuare a svolgere dette funzioni con il trattamento previsto dall' art. 30.
Il servizio prestato anteriormente all' entrata in vigore della presente legge è utile a tutti i fini.
Art. 39
 
Il personale temporaneamente assunto, in servizio presso l' Ente alla data di entrata in vigore della presente legge, può a domanda essere inquadrato nei ruoli organici dell' Ente nella carriera e con la qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio in godimento, sempreché abbia svolto lodevole servizio e previo esame speciale inteso ad accertare l' idoneità ad esercitare le mansioni relative alla qualifica da attribuirgli.
L' esame speciale consiste in una prova scritta ed in una orale, differenziate secondo il ruolo, la carriera e la qualifica da attribuire.
Il personale che sia in possesso di un titolo di studio prescritto per l' accesso ad una carriera superiore a quella cui appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge può essere ammesso, su conforme domanda, a sostenere l' esame speciale per l' inquadramento nella qualifica iniziale della predetta carriera superiore.
La composizione delle commissioni e le modalità dell' esame speciale sono stabilite da apposito regolamento di esecuzione, da emanarsi entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 40
 
Il personale è collocato nei ruoli tenendo conto del servizio prestato e dei settori di attività in cui venne impiegato dall' Ente ed eventualmente del titolo di studio, nonché, compatibilmente con le esigenze degli uffici, della preferenza manifestata nella domanda di inquadramento.
Per esigenze di inquadramento nei ruoli di cui alla allegata tabella B del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il numero dei posti di qualifica superiore non utilizzato può venire temporaneamente portato in aumento a quello delle qualifiche inferiori.
Art. 41
 
La domanda di inquadramento indirizzata al Presidente dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato deve essere presentata entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Il provvedimento di inquadramento del personale che abbia superato favorevolmente l' esame speciale è adottato dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, ed ha effetto dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 42
 
Il servizio prestato alle dipendenze dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato anteriormente all' inquadramento è utile ad ogni effetto.
Il personale che, anteriormente all' inquadramento, sia passato alla carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, conserva l' anzianità maturata nella carriera inferiore per metà e per non più di un anno, ai soli fini della promozione alla qualifica immediatamente superiore.
Il personale inquadrato nella qualifica iniziale della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, ai sensi del III comma dell' art. 39, conserva, ai soli fini della promozione alla qualifica superiore, per metà e per non più di un anno, l' anzianità di servizio di cui al I comma.
Art. 43
 
Il personale inquadrato ai sensi dell' art. 39 è collocato nel ruolo secondo l' anzianità maturata nella qualifica posseduta.
A parità di anzianità nella qualifica, precede nel ruolo l' impiegato con maggiore anzianità di servizio.
Art. 44
 
Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i termini per l' ammissione agli scrutini ed agli esami, di cui agli articoli 163, 164, 175, 176, 184, 185, 192 e 193 del TU 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme della presente legge, sono ridotti di un terzo.
Il personale che per effetto del I comma dell' articolo 39 venga inquadrato, anziché in quella iniziale, nella seconda o nella terza qualifica della carriera è ammesso alle promozioni di cui agli articoli 164, 176 e 185 del TU sopracitato, dopo aver raggiunto un' anzianità complessiva rispettivamente di metà e di un terzo di quella prevista dal comma precedente.
Nella prima applicazione della presente legge, successiva all' operazione di inquadramento, il personale inquadrato nei posti di consigliere, di esperto o equiparato e di applicato, che abbia maturato l' anzianità richiesta, è promosso alle qualifiche di cui al precedente comma mediante scrutinio per merito comparativo.
Art. 45
 
Per un periodo di tre anni dall' entrata in vigore della presente legge, qualora a seguito di vacanza di posti o di assenza o impedimento dei titolari, un impiegato sia temporaneamente destinato a funzioni superiori della stessa carriera e l' esercizio delle funzioni si protragga per un periodo superiore a due mesi, al medesimo è corrisposta, a decorrere dall' inizio del terzo mese, una indennità mensile lorda di incarico commisurata alla differenza tra gli assegni lordi iniziali della qualifica rivestita e quelli lordi iniziali previsti per la qualifica corrispondente alle funzioni temporaneamente attribuite.
Le altre indennità accessorie, limitatamente al periodo di godimento dell' indennità di incarico, sono corrisposte nella misura corrispondente a quella della qualifica temporaneamente rivestita.
Art. 46
 
I benefici previsti dalle norme transitorie e finali della presente legge non possono essere goduti più di una volta, per il medesimo titolo, dallo stesso dipendente.
Art. 47
 
Il personale che venga inquadrato nei ruoli organici dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato ai sensi del precedente articolo 39 conserva, nella nuova posizione, gli aumenti periodici di stipendio eventualmente maturati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge fosse in godimento di un trattamento economico superiore a quello che gli compete nella nuova posizione, anche in applicazione del comma precedente, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra il predetto trattamento già goduto ed il nuovo.
L' assegno personale di cui al comma precedente verrà gradualmente riassorbito per effetto di miglioramenti economici dipendenti dall' applicazione di norme generali. Ai fini di detto riassorbimento, saranno di volta in volta imputati i due terzi del miglioramento.
Le disposizioni di cui ai comma precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al personale di cui all' art. 38.
PARTE III
 NORMA FINANZIARIA
Art. 48
 
L' onere derivante dall' applicazione della presente legge farà carico al bilancio dell' Ente.