LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1969, n. 42

Interpretazione autentica dell' art. 3, lettera b), della LR 9 aprile 1968, n. 23, in materia urbanistica, e modalità di applicazione, nel territorio regionale, di alcune disposizioni dell' art. 41 quinquies sub art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  23/12/1969
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 1
 
Fra le direttive ed i criteri metodologici che, ai sensi dell' art. 3, lettera b), della LR 9 aprile 1968, n. 23, debbono necessariamente essere stabiliti dal piano urbanistico regionale, s' intende compresa anche la definizione dei limiti e dei rapporti, di cui al penultimo comma dell' art. 41 quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765. Pertanto, nel territorio regionale, non sono applicabili i limiti ed i rapporti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell' ultimo comma del citato art. 41 quinquies, né alla definizione può provvedersi nei modi indicati dall' art. 37 della citata LR 9 aprile 1968, n. 23.
In attesa dell' entrata in vigore del piano urbanistico regionale e della definizione di detti limiti e rapporti - che, in esso, sarà contenuta - è dato normale corso ai procedimenti di formazione e di approvazione degli strumenti urbanistici di grado inferiore, salvo l' obbligo della revisione di questi ultimi ai sensi dell' art. 35 della LR 9 aprile 1968, n. 23.
Art. 2
 
Nell' ambito del territorio regionale le disposizioni di cui al VI comma dell' art. 41 quinquies sub art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, non si applicano agli edifici pubblici.
Art. 3
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.