<< Art. 61 bis
(Anzianità di qualifica - Valutazione del servizio
prestato in posizione di comando presso
la Regione e di quello precedentemente prestato
nell' Amministrazione di provenienza)
Il servizio prestato, in posizione di comando presso la Regione, con qualifica od in categoria corrispondente od equiparata alla qualifica d' inquadramento, dal personale inquadrato ai sensi dell' art. 57, secondo, terzo e quarto comma, è valutato, per intero, come anzianità nella qualifica d' inquadramento.
Il servizio prestato, in posizione di comando presso la Regione, con qualifica od in categoria corrispondente od equiparata alla qualifica d' inquadramento, dal personale inquadrato ai sensi dell' art. 59 e dell' art. 73 - eccetto gli operai considerati dal seguente comma - è valutato, per intero, come anzianità nella qualifica d' inquadramento.
Al personale inquadrato ai sensi del quinto comma dell' art. 57, nonché agli operai specializzati ed agli operai qualificati, rispettivamente inquadrati ai sensi del numero 1) e del numero 2) del secondo comma dell' art. 59, è attribuita nella qualifica di inquadramento, ai soli effetti giuridici, l' anzianità maturata nell' effettivo esercizio delle funzioni superiori.
La maggiore anzianità nella qualifica, posseduta dagli impiegati inquadrati ai sensi del quinto comma dell' art. 57, si considera posseduta, ai soli fini della promozione alla qualifica superiore, anche dagli impiegati inquadrati nella medesima qualifica, ruolo e carriera, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 57.
Il personale inquadrato ai sensi dell' art. 57, secondo e terzo comma, conserva, nella qualifica d' inquadramento, l' anzianità che aveva nella corrispondente qualifica, rivestita presso l' Amministrazione di provenienza alla data del passaggio, in posizione di comando, alla Regione.
Il personale salariato, inquadrato in una qualifica corrispondente od equiparata alla categoria o qualifica rivestita presso l' Amministrazione di provenienza, conserva ad ogni effetto, nella qualifica d' inquadramento, l' anzianità che aveva in detta categoria o qualifica alla data del passaggio, in posizione di comando, alla Regione.
Le disposizioni del primo e del quinto comma non si applicano nei confronti del personale considerato dall' articolo 62 bis. >>