LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1969, n. 41

Disposizioni di coordinamento ed ulteriori norme di interpretazione e d' integrazione delle leggi regionali in materia di stato giuridico e di trattamento economico del personale e di ordinamento degli uffici.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1969
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 
All' articolo 13 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, va aggiunto il seguente comma:
<< Con decreto del Presidente della Giunta regionale il direttore di servizio di seconda classe può essere temporaneamente destinato anche allo svolgimento di particolari incarichi. >>

Art. 2
 
Nell' ultimo comma dell' art. 35 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, l' inciso << su deliberazione del Consiglio di Amministrazione >> è soppresso.
Art. 3
 
Il secondo comma dell' art. 49 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è modificato come segue:
<< Tale indennità viene corrisposta anche al Capo di Gabinetto ed ai Segretari particolari, scelti al di fuori dell' Amministrazione regionale. >>

Art. 4
 
Dopo l' art. 61 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è inserito il seguente:
<< Art. 61 bis
 (Anzianità di qualifica - Valutazione del servizio
prestato in posizione di comando presso
la Regione e di quello precedentemente prestato
nell' Amministrazione di provenienza)
Il servizio prestato, in posizione di comando presso la Regione, con qualifica od in categoria corrispondente od equiparata alla qualifica d' inquadramento, dal personale inquadrato ai sensi dell' art. 57, secondo, terzo e quarto comma, è valutato, per intero, come anzianità nella qualifica d' inquadramento.
Il servizio prestato, in posizione di comando presso la Regione, con qualifica od in categoria corrispondente od equiparata alla qualifica d' inquadramento, dal personale inquadrato ai sensi dell' art. 59 e dell' art. 73 - eccetto gli operai considerati dal seguente comma - è valutato, per intero, come anzianità nella qualifica d' inquadramento.
Al personale inquadrato ai sensi del quinto comma dell' art. 57, nonché agli operai specializzati ed agli operai qualificati, rispettivamente inquadrati ai sensi del numero 1) e del numero 2) del secondo comma dell' art. 59, è attribuita nella qualifica di inquadramento, ai soli effetti giuridici, l' anzianità maturata nell' effettivo esercizio delle funzioni superiori.
La maggiore anzianità nella qualifica, posseduta dagli impiegati inquadrati ai sensi del quinto comma dell' art. 57, si considera posseduta, ai soli fini della promozione alla qualifica superiore, anche dagli impiegati inquadrati nella medesima qualifica, ruolo e carriera, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 57.
Il personale inquadrato ai sensi dell' art. 57, secondo e terzo comma, conserva, nella qualifica d' inquadramento, l' anzianità che aveva nella corrispondente qualifica, rivestita presso l' Amministrazione di provenienza alla data del passaggio, in posizione di comando, alla Regione.
Il personale salariato, inquadrato in una qualifica corrispondente od equiparata alla categoria o qualifica rivestita presso l' Amministrazione di provenienza, conserva ad ogni effetto, nella qualifica d' inquadramento, l' anzianità che aveva in detta categoria o qualifica alla data del passaggio, in posizione di comando, alla Regione.
Le disposizioni del primo e del quinto comma non si applicano nei confronti del personale considerato dall' articolo 62 bis. >>

Art. 5
 
L' art. 62 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è sostituito dal seguente:
<< Art. 62
 (Anzianità di carriera - Valutazione del servizio
prestato in posizione di comando presso
la Regione e del servizio anteriormente prestato
nell' Amministrazione di provenienza)
Ai fini della determinazione dell' anzianità nella carriera d' inquadramento, il servizio prestato in posizione di comando presso la Regione è valutato:
a) per intero, se fu prestato in carriera o categoria corrispondente alla carriera d' inquadramento;
b) per metà, se fu prestato in carriera o categoria corrispondente ad una carriera immediatamente inferiore a quella d' inquadramento;
c) per un quarto, se fu prestato in carriera o categoria corrispondente ad una carriera ulteriormente inferiore a quella d' inquadramento.

Agli stessi fini, il personale comandato conserva l' anzianità di carriera, che aveva presso l' Amministrazione di provenienza - alla data del passaggio, in posizione di comando, alla Regione - se trattasi di carriera corrispondente o equiparata a quella d' inquadramento.
Fuori dell' ipotesi prevista dal precedente comma, il servizio prestato presso l' Amministrazione di provenienza è valutato, ai medesimi fini:
a) per metà e per non più di 5 anni, se trattasi di servizio non di ruolo, prestato in categoria corrispondente alla carriera d' inquadramento, ovvero di servizio di ruolo, prestato in una carriera immediatamente inferiore;
b) per un quarto e per non più di 5 anni, se trattasi di servizio non di ruolo, prestato in categoria corrispondente ad una carriera immediatamente inferiore a quella d' inquadramento, ovvero di servizio di ruolo, prestato in carriera ulteriormente inferiore a quella d' inquadramento.

Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano nei confronti del personale contemplato dall' articolo 62 bis.
Il servizio prestato in una categoria salariale è equiparato, anche agli effetti del presente articolo, al servizio prestato in carriera ausiliaria. >>

Art. 6
 
Agli effetti del secondo comma dell' art. 62 bis della legge regionale 30 giugno 1969, n. 10, l' anzianità maturata nel ruolo di provenienza si intende riferita anche al servizio che l' art. 7 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, equipara al servizio di ruolo.
Art. 8
 
L' articolo 63 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è sostituito dal seguente:
<< Art. 63
 (Posizione nel ruolo)
La posizione nel ruolo è determinata: a parità di qualifica e di decorrenza dell' inquadramento, dall' anzianità nella qualifica; a parità di anzianità nella qualifica, dall' anzianità nella carriera; a parità di anzianità nella qualifica e nella carriera, dall' età. >>

Art. 9
 
Nell' art. 63 bis della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, le parole << a quello goduto prima dell' inquadramento >> sono sostituite con le parole << a quello di cui era in godimento il giorno prima della data del provvedimento d' inquadramento >>.
Art. 10
 
Il secondo comma dell' art. 65 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è sostituito dal seguente:
<< Per il tempo occorrente alla liquidazione del trattamento di quiescenza da parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, la Regione concede agli aventi diritto un' anticipazione mensile sulla pensione ovvero un acconto sull' indennità una volta tanto - se dovuta in luogo della pensione - non superiore ai 9/ 10 della somma presumibilmente spettante. >>

Art. 11
 
Nell' art. 70 della LR 28 marzo 1968, n. 21, modificato dall' art. 3 della LR 20 dicembre 1968, n. 38, e dall' art. 13 della LR 30 giugno 1969, n. 10:
a) il primo comma è ulteriormente modificato come segue: << Il servizio prestato dal personale temporaneamente assunto ai sensi dell' art. 3 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, è valutato nei modi stabiliti dal successivo articolo 70 bis. >>;

Art. 12
 
Dopo l' art. 70 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è inserito il seguente:
<< Art. 70 bis
 (Anzianità di qualifica ed anzianità di carriera)
Ai fini della determinazione dell' anzianità nella qualifica, il servizio prestato presso la Regione, con qualifica corrispondente od equiparata a quella d' inquadramento, dal personale di cui al primo comma dell' art. 70, è valutato per intero.
Il personale salariato, inquadrato ai sensi del secondo comma dell' art. 67, e gli operai specializzati, inquadrati ai sensi dell' art. 73, conservano, ad ogni effetto, nella qualifica d' inquadramento, l' anzianità maturata nella categoria salariale rivestita alla data del 16 aprile 1968.
Ai fini della determinazione dell' anzianità nella carriera d' inquadramento, per la valutazione del servizio prestato presso la Regione dal personale menzionato nel primo comma si applicano i criteri stabiliti alle lettere a), b) e c) del primo comma dell' art. 62 ed all' ultimo comma dello stesso articolo.
Il servizio prestato nell' effettivo svolgimento dell' incarico previsto dal terzo comma dell' art. 2 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 7, sempre che tale servizio non sia già stato valutato in sede di attribuzione della qualifica, è utile ad ogni effetto. >>

Art. 13
 
L' art. 71 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è sostituito dal seguente:
<< Art. 71
 (Posizione nel ruolo)
La disposizione dell' art. 63 s' intende riferita anche al personale temporaneamente assunto.
Tuttavia, a parità di qualifica e di decorrenza dell' inquadramento ed a parità di anzianità nella qualifica, il personale temporaneamente assunto è collocato dopo il personale di cui al Titolo I. >>

Art. 14
 
Il personale, che, in applicazione dell' art. 74 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, fu ammesso a sostenere e superò l' esame speciale per l' inquadramento nella qualifica iniziale del ruolo degli stenodattilografi d' aula, è inquadrato in detta qualifica, anche se non sia in possesso di diploma di stenodattilografia, riconosciuto ai sensi della legge 21 aprile 1965, n. 449.
Art. 15
 
Nell' art. 15 della legge regionale 30 giugno 1969, n. 10, l' espressione << mansioni di telescriventista >> è sostituita con l' espressione << mansioni di telescriventista o di operatore grafico >> e l' espressione << nella qualifica di telescriventista di prima classe >> è sostituita con l' espressione << nella qualifica di telescriventista o di operatore grafico di prima classe >>.
Il termine di presentazione della domanda prevista da detto art. 15 decorre, per gli operatori grafici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16
 
Nei confronti del personale, che, in applicazione del primo o del secondo comma dell' art. 76 della LR 28 marzo 1968, n. 21, modificato dall' art. 16 della LR 30 giugno 1969, n. 10, fu ammesso a sostenere l' esame speciale per l' inquadramento in una carriera superiore, la deliberazione di ammissione all' esame speciale equivale a riconoscimento dell' esercizio - per il tempo prescritto dal citato art. 76 - delle funzioni proprie di detta carriera, senza che occorra alcun altro atto deliberativo di data anteriore o posteriore all' entrata in vigore della menzionata legge regionale n. 21.
Per il personale inquadrato ai sensi del predetto articolo 76, l' anzianità nella qualifica d' inquadramento decorre dalla data del 16 aprile 1968.
Art. 17
 
L' art. 77 della LR 28 marzo 1968, n. 21, modificato dall' art. 17 della LR 30 giugno 1969, n. 10, è sostituito dal seguente:
<< Art. 77
 (Regime transitorio di avanzamento)
Nel quadriennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) le anzianità richieste, per le promozioni previste dagli articoli 163, 175, 184 e 192 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono ridotte di tre quinti;
b) le anzianità richieste, per le promozioni previste dall' articolo 35, penultimo comma, della presente legge e dagli articoli 164, 176, 185 e 193 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono ridotte di tre quinti per il personale comandato e di un terzo per il personale temporaneamente assunto.

Per lo stesso periodo gli esami di idoneità ed i concorsi per esami, di cui agli articoli 164, 176 e 185 n. 1 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono sostituiti da scrutini per merito comparativo.
Per il medesimo periodo, in temporanea deroga al terzo comma dell' art. 207 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, è richiesto ai fini ivi menzionati, un tempo minimo di effettivo servizio nella carriera, inferiore di tre quinti rispetto alla permanenza minima, stabilita in detto comma. >>

Art. 18
 
L' art. 81 della LR 28 marzo 1968, n. 21, modificato dall' art. 19 della LR 30 giugno 1969, n. 10, è sostituito dal seguente:
<< Art. 81
 (Limiti all' applicazione del beneficio della riduzione
dei termini)
Per le promozioni nell' ambito delle prime tre qualifiche di ciascuna carriera, il beneficio della riduzione dei termini, previsto dalle norme transitorie e finali, non può essere applicato più di una volta nei confronti del medesimo dipendente, quando questi ne abbia utilmente fruito conseguendo la promozione.
È data, comunque, facoltà all' interessato di indicare la promozione rispetto alla quale intende fruire del beneficio. >>

Art. 19
 
Nel primo comma dell' art. 18 della legge regionale 30 giugno 1969, n. 10,
a) l' espressione << sub art. 17 della presente legge >> è soppressa;
b) l' inciso << in prosieguo >> è soppresso;
c) l' espressione << e gli altri scrutini, da indirsi ai sensi degli artt. 163, 166, 168, 175, 178, 184, 185 n. 2, 186, 192, 193 e 194 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 >> è sostituita con l' espressione << e gli altri scrutini o prove d' arte od esperimenti pratici, da indirsi ai sensi dell' art. 35, penultimo ed ultimo comma, di detta legge ed ai sensi degli artt. 163, 166, 168, 175, 178, 184, 185 n. 2, 186, 192 e 193 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 >>.

Dopo il terzo comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente quarto comma:
<< Sul conferimento, in tutto od in parte, dei posti disponibili, il Consiglio di Amministrazione delibera con provvedimento motivato, ai sensi dell' art. 46, sesto comma, della LR 28 marzo 1968, n. 21. Resta ferma, altresì, la disposizione dell' articolo 206 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3. >>

Art. 20
 
Il personale statale, che, presso l' Amministrazione di provenienza trovavasi nella posizione prevista dall' art. 10 della legge 6 marzo 1968, n. 219, e che presso la Regione sia stato inquadrato nella carriera ausiliaria, può chiedere di essere collocato nella qualifica iniziale della carriera esecutiva, se presso detta Amministrazione di provenienza abbia ottenuto, con decorrenza anteriore al 16 aprile 1968, l' inquadramento fra il personale non di ruolo di terza categoria ai sensi dello stesso articolo 10.
Art. 21
 
Il personale appartenente alle categorie aventi diritto all' assunzione obbligatoria presso le Pubbliche Amministrazioni, che sia stato inquadrato nella carriera ausiliaria, può chiedere di essere collocato nella qualifica iniziale della carriera esecutiva, se è in possesso di titolo di studio valido per l' accesso a quest' ultima carriera.
La domanda deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 22
 
Per l' attuazione dei passaggi di carriera, previsti dai precedenti artt. 20 e 21, si applica, in quanto necessario, la disposizione dell' art. 60, ultimo comma, della LR 28 marzo 1968, n. 21.
Fino alla copertura dei posti che si renderanno disponibili per effetto di tali passaggi di carriera, può disporsi che il personale collocato nella carriera superiore continui a svolgere, in via temporanea, le mansioni cui era precedentemente destinato.
Art. 23
 
La disposizione del secondo comma dell' articolo 65 della LR 28 marzo 1968, n. 21, s' intende riferita alle cessazioni dal servizio di qualsivoglia categoria di dipendenti regionali.
Art. 24
 
Il compenso di cui all' art. 20, secondo comma, della LR 22 agosto 1968, n. 30, non è dovuto quando, nell' ipotesi prevista dall' art. 19, secondo comma, della medesima legge, fra gli emolumenti fissi, costitutivi della retribuzione base, sia compreso quello stabilito dall' articolo 21 del RD 30 ottobre 1933, n. 1611.
Art. 25
 
Ai fini dell' applicazione dell' art. 61 bis sub art. 4 e dell' art. 62 sub art. 5 della presente legge nei confronti del personale inquadrato ai sensi degli artt. 35 e 36 della LR 10 novembre 1969, n. 36, a) l' ultimo grado rivestito nel Corpo forestale dello Stato si considera corrispondente alla qualifica d' inquadramento;
b) la posizione di sottufficiale del Corpo forestale dello Stato si considera corrispondente alla carriera esecutiva;
c) la posizione di allievo guardia, di guardia e di guardia scelta si considera corrispondente alla carriera ausiliaria.

Art. 26
 
In conformità di quanto disposto con l' art. 17 della presente legge, il periodo di riduzione delle anzianità minime e di sospensione degli esami d' idoneità, di cui all' art. 26, primo e secondo comma, della LR 10 novembre 1969, n. 36, è stabilito in un quadriennio.
In armonia con la previsione contenuta nel primo comma, lettera c), dell' art. 18 della LR 30 giugno 1969, n. 10, le date di riferimento, di cui al terzo comma, lettera b), dell' art. 26 della LR 10 novembre 1969, n. 36, s' intendono sostituite con quelle del 16 aprile 1970, del 16 ottobre 1970 e del 16 aprile 1971.
Art. 27
 
Quando nella legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, sono richiamate altre leggi regionali, il richiamo s' intende riferito anche alle modificazioni ed integrazioni delle medesime.
Art. 28
 
L' eventuale maggior onere derivante dall' applicazione della presente legge farà carico agli appropriati capitoli relativi agli assegni fissi del personale regionale, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969 ed in quelli corrispondenti degli esercizi successivi.
Art. 29
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.