LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 dicembre 1969, n. 38

Variazioni al bilancio della Regione ed a quello dell' Azienda regionale delle foreste per l' esercizio finanziario 1969 (Secondo provvedimento).

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/12/1969
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1969, sono introdotte le variazioni di cui all' annessa tabella << A >>.
Art. 2
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1969, sono introdotte le variazioni di cui all' annessa tabella << B >>.
Art. 3
 
Nel bilancio dell' Azienda regionale delle foreste per l' esercizio finanziario 1969, sono introdotte le variazioni di cui all' annessa tabella << C >>.
Art. 4
 
Nell' articolo 20 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41, viene aggiunto il seguente comma:
<< Il Presidente dell' Azienda, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione nella parte passiva del bilancio - al capitolo 105 - in corrispondenza degli accertamenti dell' entrata - al capitolo 102 - degli stanziamenti occorrenti per la regolazione delle spese medesime. >>

Art. 5
 
Le variazioni relative ai capitoli 11, 102, 182, 193, 196, 256, 258, 292, 311, 422, 423, 426, 597, 760, 791, 800, 802 (di nuova istituzione), 856 e 905 dello stato di previsione della spesa si intendono conseguentemente apportate anche nell' elenco n. 1 allegato al bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969, approvato con l' art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.
Art. 6
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.