LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 1969, n. 36

Stato giuridico e trattamento economico del personale delle carriere degli Ispettori, dei Sottufficiali e delle Guardie del Corpo forestale regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/12/1969
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 
Ai sensi dell' articolo 4, punto 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e secondo quanto disposto dall' articolo 80 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è costituito il Corpo forestale regionale composto da:
- Ispettori del Corpo forestale regionale;
- Sottufficiali;
- Guardie scelte e Guardie.

Lo stato giuridico, il trattamento economico e l' ordinamento di carriera degli Ispettori, dei Sottufficiali e delle Guardie del Corpo forestale regionale sono regolati dalle norme vigenti per il corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato, salvo quanto previsto dalla legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, e successive modificazioni e dagli articoli seguenti.
Art. 2
 
Agli Ispettori, ai Sottufficiali ed alle Guardie del Corpo forestale regionale sono attribuiti i compiti spettanti al personale del Corpo forestale dello Stato, salvo quanto diversamente disposto da leggi regionali.
Art. 3
 
Il comando delle stazioni forestali sarà affidato di norma ai Sottufficiali del Corpo forestale regionale o, in via eccezionale, a Guardie scelte.
Sottufficiali, Guardie scelte e Guardie potranno essere temporaneamente distaccati per esigenze di servizio, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, in misura non superiore al 15% dei posti di organico, anche agli uffici della Direzione regionale delle foreste ed agli Ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste con compiti di matricola, contenzioso, servizio ispettivo dei comandi di stazione e collaborazione tecnica con gli Ispettori.
Per eccezionali esigenze di servizio, i distacchi di cui al precedente comma, limitatamente a Guardie scelte e Guardie, potranno - in deroga alla percentuale di cui sopra - essere effettuati per l' esercizio della guida di automezzi anche presso altri uffici regionali.
Durante il periodo di distacco rimangono fermi per detto personale lo stato giuridico ed il trattamento economico spettanti in forza dell' appartenenza al Corpo forestale regionale.
Art. 4
 
Per lo svolgimento dei servizi di cui all' articolo 2 della presente legge, ai componenti il Corpo forestale regionale, in quanto incaricati della ricerca e dell' accertamento dei reati previsti dalle leggi forestali e dalle leggi e decreti vigenti in materia di caccia, pesca e protezione della natura, si intende attribuita la qualifica di Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria ai sensi del terzo comma dell' articolo 221 del Codice di Procedura Penale.
Ai sensi dell' articolo 3, secondo comma del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, il Commissario del Governo nella Regione potrà riconoscere al personale della carriera direttiva nonché ai Sottufficiali, Guardie scelte e Guardie del Corpo forestale regionale la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Art. 5
 
L' equiparazione delle qualifiche ed i ruoli organici della carriera degli Ispettori nonché di quella dei Sottufficiali e Guardie del Corpo forestale regionale sono stabiliti nelle unite tabelle << A >> e << B >>, allegate alla presente legge.
In conformità a quanto risulta dalle suddette tabelle, si intendono apportate le relative modifiche all' allegato << B >> della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, nonché all' allegato << A >> e alla tabella 5 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni.
Art. 6
 
Per l' accesso e lo svolgimento della carriera degli Ispettori del Corpo forestale regionale si applicano le norme di cui alla parte II, titolo II, capi I e II della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21.
Art. 7
 
La nomina ad Allievo guardia si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado e in possesso dei requisiti per l' accesso alla corrispondente carriera del Corpo forestale dello Stato.
Gli esami comprendono una prova scritta ed una orale tendenti ad accertare la cultura generale del candidato.
L' Amministrazione regionale sottoporrà i candidati ad una preventiva visita medica atta ad accertare la prestanza e l' attitudine fisica al disimpegno delle mansioni nel Corpo forestale regionale.
Ai vincitori del concorso verrà fatto frequentare, a spese dell' Amministrazione regionale, un corso per Allievi Guardie forestali organizzato dal Corpo forestale dello Stato o dall' Amministrazione regionale.
Saranno immessi negli organici regionali, con la qualifica di Guardia forestale, gli Allievi che supereranno l' esame finale del corso.
Art. 8
 
La promozione a Guardia scelta si consegue mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammesse le Guardie che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 9
 
Le Guardie scelte e le Guardie dopo tre anni di effettivo servizio possono essere ammesse a partecipare a un concorso per esami per l' ammissione a un corso per Allievi sottufficiali organizzato dal Corpo forestale dello Stato o dall' Amministrazione regionale.
Il concorso di cui al precedente comma consisterà in una prova scritta ed una orale vertenti sui servizi di istituto.
Saranno promossi Vice brigadieri coloro che avranno superato gli esami finali del corso.
Le spese di partecipazione al corso saranno a totale carico dell' Amministrazione regionale.
Art. 10
 
La promozione a Brigadiere si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i Vice brigadieri che abbiano compiuto nella qualifica due anni di effettivo servizio.
Art. 11
 
La promozione a Maresciallo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, fra i Brigadieri che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 12
 
La promozione a Maresciallo capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i Marescialli che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 13
 
La promozione a Maresciallo maggiore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i Marescialli capi che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 14
 
La promozione ad Aiutante si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i Marescialli maggiori che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 15
 
Qualora, nella carriera dei Sottufficiali e delle Guardie, non sia possibile ricoprire tutti i posti vacanti di un determinato grado, potranno essere effettuate promozioni in soprannumero nel grado immediatamente inferiore.
Art. 16
 
Il Direttore regionale delle foreste è il Direttore del Corpo forestale regionale.
Il Direttore regionale delle foreste ed il personale del ruolo degli Ispettori del Corpo forestale regionale esercitano, nei limiti delle proprie competenze, poteri gerarchici e disciplinari nei confronti dei Sottufficiali e delle Guardie del Corpo forestale regionale, salve le prerogative del Segretario generale della Giunta regionale, stabilite dal quarto comma dell' articolo 8 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, e quelle del Direttore del Servizio degli Affari del Personale, stabilite dal punto 4) dell' articolo 5 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22.
Art. 17
 
Il personale della carriera dei Sottufficiali e Guardie del Corpo forestale regionale è collocato a riposo al compimento del 56 anno di età se Guardia o Guardia scelta, al 58 se Vice brigadiere o Brigadiere e al 60 se Maresciallo, Maresciallo capo, Maresciallo maggiore o aiutante; il massimo trattamento di quiescenza si consegue comunque al compimento del 30 anno di servizio utile.
L' Amministrazione regionale garantisce comunque al personale di cui al precedente comma un trattamento di quiescenza equivalente a quello previsto per i Sottufficiali e Guardie del Corpo forestale dello Stato.
Art. 18
 
Al personale del Corpo forestale regionale spetta, anche in conformità al disposto dell' articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1969, n. 10, il trattamento economico legislativamente previsto per i dipendenti del Corpo forestale dello Stato, integrato dall' indennità di cui all' articolo 49 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21.
Art. 19
 
Tra il punto << e >> e il punto << f >> del primo comma dell' articolo 46 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è inserito il seguente punto e bis): << e bis) dal Direttore del Corpo forestale regionale >>.
Nel secondo comma del medesimo articolo le parole << i membri di cui alle lettere a), b), c), d) ed e >> sono sostituite dalle seguenti: << i membri di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed e bis) >>.
Art. 20
 
L' Amministrazione regionale è tenuta a fornire gratuitamente ai Sottufficiali e Guardie del Corpo forestale regionale il vestiario, l' equipaggiamento e l' armamento consentito.
L' autorizzazione a portare armi da fuoco da parte del personale forestale in servizio sarà rilasciata dalla competente autorità di Pubblica Sicurezza secondo le vigenti leggi.
Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno stabiliti le caratteristiche, la quantità ed il periodo minimo d' uso del vestiario, dell' equipaggiamento e dell' armamento.
Art. 21
 
I Sottufficiali del Corpo forestale regionale che siano divenuti inabili al servizio di campagna e che non abbiano compiuto 30 anni di servizio utile agli effetti della pensione, possono, a domanda, essere inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica di applicato di II classe della carriera esecutiva.
Le Guardie del Corpo forestale regionale che siano divenute inabili al servizio di campagna e che non abbiano compiuto 30 anni di servizio utile agli effetti della pensione, possono, a domanda, essere inquadrate, anche in soprannumero, nella qualifica di commesso di II classe della carriera ausiliaria.
Il servizio prestato presso il Corpo forestale è utile agli effetti dell' eventuale promozione alla qualifica immediatamente superiore nella carriera esecutiva o ausiliaria; inoltre, per il personale di cui al primo comma, l' anzianità richiesta per la promozione ad applicato capo di II classe è ridotta di quattro anni.
Al suddetto personale sono attribuiti, con l' atto di trasferimento in tali qualifiche, tanti scatti periodici di stipendio quanti sono necessari per garantirgli la conservazione del trattamento economico in godimento, con esclusione degli assegni ed indennità, comunque denominati, percepiti in forza della posizione giuridica di Guardia o Sottufficiale del Corpo forestale regionale. Nelle eventuali successive promozioni si applica il disposto dell' articolo 1, quarto comma, del DPR 11 gennaio 1956, n. 19.
L' assorbimento del personale in soprannumero nei ruoli organici delle carriere esecutiva ed ausiliaria avverrà in conseguenza delle normali vacanze o promozioni.
Art. 22
 
Le funzioni già esercitate dalle Commissioni Medico - ospedaliere nei riguardi dei Sottufficiali e delle Guardie del Corpo forestale dello Stato, saranno esercitate, per il personale di cui alla presente legge, dall' Amministrazione regionale con le stesse norme che verranno applicate per il rimanente personale regionale.
Art. 23
 
Agli Ispettori, Sottufficiali e Guardie del Corpo forestale regionale ai quali con decreto del Presidente della Giunta sia stato concesso l' uso del proprio automezzo o motomezzo per assolvere il servizio di istituto, compete il rimborso delle relative spese nella misura di:
- lire 15 a km. per motomezzi;
- lire 33 a km. per autovetture fino a 800 cc di cilindrata;
- lire 40 a km. per autovetture di cilindrata superiore.

Nel decreto di autorizzazione, di cui al precedente comma, saranno indicati i limiti chilometrici di percorrenza trimestrale.
NORME TRANSITORIE E FINALI
 
Art. 24
 
Al personale del Corpo forestale dello Stato che presta servizio presso l' Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme transitorie e finali della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, e successive modificazioni, in quanto compatibili e salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.
Art. 25
 
I termini indicati all' articolo 61 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 26
 
Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i termini per l' ammissione agli scrutini ed agli esami previsti dagli articoli 163 e 164 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono ridotti di tre quinti per il personale inquadrato ai sensi della presente legge.
Per lo stesso periodo, gli esami di idoneità di cui all' articolo 164 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da scrutini per merito comparativo.
Gli scrutini da indirsi in sostituzione degli esami di idoneità ai sensi del comma precedente, nonché gli altri scrutini da indirsi ai sensi degli articoli 163, 166 e 168 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, sono separatamente effettuati:
a) con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge, per coloro che a tale data abbiano maturato l' anzianità minima per parteciparvi;
b) con riferimento alla data di scadenza di ciascun semestre successivo fino al compimento del triennio, per coloro che nel semestre abbiano raggiunto l' anzianità prescritta.

I concorsi per merito distinto ed i concorsi speciali per esami, di cui agli articoli 164 e 166, n. 1, del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, sono separatamente effettuati con riferimento alle date stabilite alle lettere a) e b) del precedente comma, per gli aspiranti in possesso, a ciascuna di tali date, dell' anzianità minima prescritta.
Le promozioni conseguenti ai suddetti scrutini e concorsi sono conferite ad ogni effetto giuridico ed economico, con decorrenza dalle date indicate alle lettere a) e b) del terzo comma.
Riguardo ai posti conferiti in un medesimo ciclo, i vincitori del concorso per merito distinto o del concorso speciale per esami precedono nel ruolo i promossi per merito comparativo.
Art. 27
 
Al personale comandato o temporaneamente assunto già inquadrato o in corso di inquadramento nel ruolo degli Ispettori del Corpo forestale regionale, ai sensi della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, si applicano le norme transitorie e finali della suddetta legge e le successive modificazioni.
Conseguentemente nei confronti del predetto personale le promozioni di cui agli articoli 163 e 164 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, potranno essere effettuate indipendentemente dall' avvenuto inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato in posizione di comando presso l' Amministrazione regionale, con le modalità di cui all' articolo 18 della legge regionale 30 giugno 1969, n. 10.
Art. 28
 
Al personale, inquadrato ai sensi della presente legge nel Corpo forestale regionale, che alla data del 9 dicembre 1943 apparteneva ai ruoli del servizio permanente effettivo della disciolta Milizia forestale, si applicano le facilitazioni per il collocamento in quiescenza previste dagli articoli 21 e 22 del D. Lgs. 12 marzo 1948, n. 804.
Art. 29
 
Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a partecipare ai pubblici concorsi per la nomina ad Allievo guardia anche i cittadini italiani che non siano in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado, purché siano in possesso della licenza elementare.
Art. 30
 
Le disposizioni dell' articolo 79 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, si applicano anche ai Sottufficiali e Guardie del Corpo forestale regionale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere in posizione di comando e fuori ruolo, previa domanda degli interessati e previe intese col Ministero dell' agricoltura e delle foreste, i Sottufficiali e Guardie a cui, al momento di entrata in vigore della presente legge, manchino meno di cinque anni per il collocamento a riposo.
L' Amministrazione regionale è autorizzata, finché non provvederà a nuove assunzioni, a ricoprire con personale in posizione di comando, proveniente dal Corpo forestale dello Stato, i posti eventualmente vacanti nella qualifica di Ispettore di II e III classe ed in quella iniziale dei Sottufficiali e Guardie.
Art. 31
 
I Sottufficiali e le Guardie appartenenti al ruolo ordinario e a quello separato e limitato, di cui all' articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, del Corpo forestale dello Stato sono collocati nei ruoli regionali a parità della decorrenza di inquadramento, con l' ordine di successione determinato dall' anzianità posseduta e dalla posizione attribuita nel ruolo di appartenenza.
A parità di anzianità nel grado tra i dipendenti provenienti da ruolo diverso, precedono i Sottufficiali e le Guardie che abbiano maggiore anzianità di servizio.
Art. 32
 
L' Amministrazione regionale riconoscerà ai Sottufficiali e Guardie provenienti dal ruolo separato e limitato le promozioni conseguite ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 2 aprile 1968, n. 408, i cui provvedimenti amministrativi vengano definiti dall' Amministrazione competente successivamente all' inquadramento nel Corpo forestale regionale.
Per l' attribuzione degli aumenti biennali di stipendio a favore dei Sottufficiali, Guardie scelte e Guardie provenienti dal ruolo separato e limitato, ai sensi dell' articolo 2 del DPR 11 gennaio 1956, n. 19, e della successiva legge 11 giugno 1959, n. 353, verrà computato per intero il periodo di servizio prestato dalla data di arruolamento.
Art. 33
 
Il personale laureato in scienze forestali, assunto ai sensi dell' art. 3 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, che abbia precedentemente prestato servizio presso la Regione in posizione di comando, anche se in carriera inferiore, conserva per intero, ai fini della promozione alla quarta qualifica, l' anzianità maturata in entrambi i periodi.
Art. 34
 
Le eventuali vacanze nella qualifica di Vice brigadiere, per un periodo di tre anni, saranno coperte con la promozione delle Guardie scelte in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano un' anzianità minima di dieci anni di effettivo servizio;
b) abbiano riportato nell' ultimo quinquennio un giudizio complessivo non inferiore rispettivamente a << ottimo con punti 9 >> per il servizio prestato in posizione di comando e << ottimo >> per il servizio prestato dopo l' inquadramento;
c) abbiano superato un esame speciale consistente in una prova scritta ed in una orale sui servizi di istituto.

I periodi di tempo per la promozione alla qualifica superiore previsti dagli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 della presente legge sono ridotti della metà per i tre anni successivi all' entrata in vigore della presente legge.
Di tale beneficio ciascun dipendente non potrà godere più di una volta.
Art. 35
 
Entro il termine di 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge i Sottufficiali del Corpo forestale dello Stato in servizio presso la Regione, possono, a domanda e sempreché siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente, essere inquadrati, nei limiti dei posti disponibili, nel ruolo degli applicati e dei dattilografi della carriera esecutiva secondo le modalità seguenti:
- Maresciallo maggiore, nella qualifica di applicato capo di II classe per non più di due unità;
- Maresciallo capo, nella qualifica di applicato di I classe per non più di due unità;
- Maresciallo, nella qualifica di applicato di II classe per non più di tre unità;
- Brigadiere o Vice Brigadiere, nella qualifica di applicato di III classe per non più di tre unità.

Qualora il numero degli aspiranti al passaggio alla carriera esecutiva superi i limiti stabiliti dal precedente comma, il Consiglio d' Amministrazione del personale regionale fisserà i criteri di precedenza da seguire nell' accoglimento delle domande.
Per la valutazione del servizio prestato in qualità di Sottufficiali del Corpo forestale nonché per il mantenimento del trattamento economico, si applica il disposto del terzo e quarto comma dell' articolo 21 della presente legge.
Art. 36
 
Entro il termine di 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge le Guardie scelte e le Guardie del Corpo forestale dello Stato in servizio presso la Regione possono, a domanda, essere inquadrate, nei limiti dei posti disponibili, nel ruolo dei commessi della carriera ausiliaria, secondo le modalità seguenti:
- Guardia scelta, nella qualifica di commesso di I classe per non più di due unità;
- Guardia, nei posti di commesso di II classe per non più di tre unità.

Qualora il numero degli aspiranti al passaggio alla carriera ausiliaria superi i limiti stabiliti dal precedente comma, il Consiglio d' Amministrazione del personale regionale fisserà i criteri di precedenza da seguire nell' accoglimento delle domande.
Per la valutazione del servizio prestato in qualità di Guardie del Corpo forestale nonché per il mantenimento del trattamento economico si applica il disposto del terzo e quarto comma dell' articolo 21 della presente legge.
Art. 37
 
Nel triennio successivo all' entrata in vigore della presente legge il numero dei Sottufficiali, delle Guardie scelte e delle Guardie distaccati in forza del II e del III comma del precedente articolo 3, dovrà essere riportato entro i limiti previsti dal II comma dell' articolo stesso.
Art. 38
 
Fino all' emanazione del regolamento di cui all' articolo 20 della presente legge, l' Amministrazione regionale continuerà a fornire ai Sottufficiali e Guardie del Corpo forestale regionale il vestiario, l' equipaggiamento e l' armamento consentito, con le modalità in vigore per il Corpo forestale dello Stato e con le medesime caratteristiche, ad eccezione degli alamari in metallo per la giubba, che porteranno impresso lo stemma regionale.
Art. 39
 
A parziale modifica di quanto disposto dall' articolo 60 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, il personale in possesso della laurea in geologia già inquadrato o in corso di inquadramento nei ruoli regionali, qualora al momento dell' entrata in vigore della presente legge presti servizio presso la Direzione regionale delle foreste o i dipendenti uffici periferici viene collocato nel ruolo degli Ispettori del Corpo forestale, in caso diverso nel ruolo degli Ingegneri e Architetti.
In conseguenza di quanto disposto dal precedente comma la tabella << B >> contenente la equiparazione delle qualifiche nel ruolo degli Ingegneri ed Architetti della carriera direttiva, allegata alla legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, viene modificata con l' aggiunta della qualifica di Consigliere tecnico di III classe, e il numero dei posti previsto per la qualifica di consigliere tecnico del medesimo ruolo viene aumentato di una unità. In conformità a tale variazione si intendono apportate le relative modifiche all' allegato << A >> e alla tabella 5 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni.
Art. 40
 
Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento dei servizi forestali e del Corpo forestale regionale.
Art. 41
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico, per i rispettivi assegni e indennità, ai capitoli dal 351 al 359 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969, che presentano sufficiente disponibilità.
L' onere relativo agli esercizi successivi farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.