LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 agosto 1969, n. 34

Contributi straordinari per l' approntamento di aree destinate a nuovi insediamenti industriali di rilevante interesse economico - sociale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  13/09/1969
Materia:
220.01 - Industria

Art. 1
 
Per il conseguimento di specifici obbiettivi di rilevante interesse economico - sociale in armonia con le direttive del programma di sviluppo della regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Consorzi ed Enti di sviluppo industriale, istituiti nell' ambito del territorio regionale con leggi dello Stato od in applicazione del piano urbanistico regionale, contributi straordinari sino al 100 per cento della spesa che essi, mediante convenzioni con imprese industriali, si siano obbligati ad assumere per sistemazione di terreni, demolizioni di fabbricati, infrastrutture tecniche e per ogni altro lavoro rivolto alla adeguata preparazione delle aree di insediamento di nuove industrie.
Art. 2
 
Le domande intese ad ottenere il contributo regionale devono essere presentate all' Assessorato dell' industria e del commercio, assieme ai documenti appresso elencati:
1) deliberazione dell' Ente richiedente, nella quale sia prevista la stipulazione della convenzione con l' impresa che intende attuare il nuovo insediamento industriale;
2) progetto della convenzione, che l' Ente richiedente si propone di stipulare;
3) relazione illustrativa sull' importanza e sulle dimensioni del nuovo investimento produttivo, sulla sua aderenza alle direttive del programma di sviluppo economico e sociale della regione, sugli effetti occupazionali, che è in grado di determinare, e su di ogni altro elemento di valutazione, atto a dimostrare il rilevante interesse economico - sociale dell' iniziativa;
4) piano delle opere e dei lavori occorrenti per l' adeguata preparazione dell' area d' insediamento della nuova industria;
5) preventivi sommari di spesa.

Art. 3
 
Sull' ammissibilità della spesa al contributo straordinario e sulla determinazione dell' ammontare del medesimo delibera la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' industria e al commercio, sentito l' Assessore ai lavori pubblici.
Dopo la deliberazione giuntale l' Assessore stabilisce e comunica all' Ente richiedente il termine entro il quale dovrà essere esibita copia autentica della stipulata convenzione, assieme alla documentazione comprovante l' esecutività della medesima.
Art. 4
 
Alla concessione del contributo provvede, con uno o più decreti, l' Assessore all' industria e al commercio.
Il contributo è erogato con le modalità indicate nel decreto di concessione.
Art. 5
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della presente legge è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1969, la spesa di lire 600 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969 è istituito - al Titolo II - Sezione V - il capitolo 865 con la denominazione: << Contributi straordinari a Consorzi ed Enti di sviluppo industriale, istituiti nell' ambito del territorio regionale con leggi dello Stato od in applicazione del piano urbanistico regionale, sulle spese da loro assunte per sistemazione di terreni, demolizione di fabbricati, infrastrutture tecniche e per ogni altro lavoro rivolto all' adeguata preparazione delle aree di insediamento di nuove industrie >> e con lo stanziamento di lire 600 milioni, cui si provvede mediante utilizzo di pari importo dell' avanzo finanziario dell' esercizio 1966, accertato con legge regionale 23 gennaio 1968, n. 9.
L' onere di lire 600 milioni per l' esercizio finanziario 1969 fa carico al sopracitato capitolo 865.