LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 1969, n. 29

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, concernente: << Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici e organi tecnici regionali >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  13/09/1969
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche

Art. 1
 
Nell' art. 2 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, è aggiunto il seguente quarto comma:
<< Nei casi in cui le vigenti disposizioni statali o regionali attribuiscono all' approvazione dei progetti delle opere contemplate nel presente Titolo, da parte di organi statali o regionali, valore di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori, tale effetto giuridico consegue anche all' approvazione prevista dal secondo comma. >>

Art. 2
 
Gli articoli 3, 4, 5, 8, 12 e 13 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:
<< Art. 3
 Sistema di esecuzione delle opere e procedimento di
formazione dei contratti
È attribuita all' Assessore ai lavori pubblici la competenza a determinare, con l' osservanza delle leggi e dei regolamenti statali che disciplinano la materia, il sistema di esecuzione delle opere ed il procedimento di formazione dei contratti occorrenti per l' attuazione delle opere medesime.
Art. 4
 Stipulazione dei contratti
Alle aste pubbliche ed alle licitazioni private presiede il Direttore regionale dei lavori pubblici o, per sua delega, un Direttore di servizio dell' Assessorato dei lavori pubblici. Agli stessi è, altresì, demandata la stipulazione dei contratti.
Art. 5
 Approvazione dei contratti
Gli atti di aggiudicazione definitiva, a seguito di aste pubbliche o di licitazioni private, ed i contratti sono approvati dall' Assessore ai lavori pubblici.
L' approvazione dell' atto di aggiudicazione o del contratto può essere negata, con atto motivato, non solo per motivi di legittimità, ma anche per gravi ragioni di interesse pubblico. In quest' ultimo caso, il provvedimento è adottato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici.
Art. 8
 Revisione dei prezzi contrattuali
È riservata all' Assessore ai lavori pubblici la competenza a deliberare sulle revisioni, in aumento o in diminuzione, dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche regionali disciplinate dal presente Titolo.
Art. 12
 Attribuzioni del Comitato tecnico regionale
Relativamente alle opere regionali disciplinate dal presente Titolo, il Comitato tecnico regionale esprime parere sui seguenti affari:
1) sul sistema di esecuzione delle opere d' importo superiore a lire 100 milioni e sui procedimenti contrattuali da seguirsi per l' attuazione di dette opere;
2) sui progetti di massima ed esecutivi e sugli altri elaborati tecnici, se sia prevista una spesa che - riferita all' intera opera - ecceda l' importo di lire 100 milioni;
3) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali ai progetti ed agli elaborati già da esso esaminati ovvero in un aumento della previsione di spesa, superiore al quinto;
4) sulle vertenze sorte con gli imprenditori in corso di opera od in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali;
5) sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti;
6) sulla determinazione di nuovi prezzi, per le opere di importo superiore a lire 100 milioni;
7) sulla concessione di proroghe, superiori a trenta giorni, dei termini contrattuali per l' esecuzione delle opere.

Relativamente alle opere degli enti elencati negli articoli 3 e 4 della LR 2 marzo 1966, n. 3, il Comitato tecnico regionale effettua, secondo le disposizioni contenute nella Parte IV della presente legge, l' esame tecnico:
1) dei progetti di massima ed esecutivi e degli altri elaborati tecnici, se sia prevista una spesa che - riferita all' intera opera - ecceda l' importo di lire 200 milioni, ovvero l' importo di lire 100 milioni quando trattisi di opera igienico - sanitaria;
2) di qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali ai progetti ed agli elaborati già da esso esaminati, ovvero in un aumento della previsione di spesa, superiore al quinto;
3) degli elaborati tecnici, concernenti revisioni di prezzi contrattuali - accettate dagli appaltatori -, anche quando trattisi di opera il cui progetto sia stato esaminato dal Comitato tecnico provinciale.

Relativamente alle opere d' interesse locale e regionale - non attinenti alle materie indicate nell' art. 18 -, di pertinenza di privati o di enti diversi da quelli menzionati nel precedente comma, il Comitato tecnico regionale, quando debba concedersi un contributo statale o regionale ed in ogni altro caso in cui l' Amministrazione regionale debba pronunciarsi sulle opere medesime, esprime parere:
1) sui progetti e sugli altri elaborati tecnici, se sia prevista una spesa che - riferita all' intera opera - ecceda l' importo di lire 200 milioni;
2) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali ai progetti ed agli elaborati già da esso esaminati ovvero in un aumento della previsione di spesa, superiore al quinto.

Compete altresì al Comitato tecnico regionale di esprimere parere:
1) sulle proposte di revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche regionali, disciplinate dal presente Titolo;
2) sui ricorsi avverso le determinazioni di Enti locali ed istituzionali e di altri enti pubblici, in materia di revisione dei prezzi contrattuali, per opere pubbliche d' interesse locale e regionale;
3) sulle domande di concessione e di autorizzazione di cui al TU approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, quando spetti alla Regione la competenza a pronunciarsi sulle medesime;
4) sulle domande di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori relativi ad opere, non a carico dello Stato, da eseguirsi nel territorio regionale;
5) sugli affari menzionati nel Titolo III, all' art. 37;
6) in ogni altro caso previsto da leggi regionali.

Il Comitato tecnico regionale dà, infine, parere su di ogni altro argomento che l' Assessore ai lavori pubblici ritenga di sottoporre al suo esame.
Art. 13
 Attribuzioni particolari del Direttore regionale
dei lavori pubblici
Relativamente alle opere regionali disciplinate dal presente Titolo, è demandato al Direttore regionale dei lavori pubblici:
1) di autorizzare, nei casi e con gli effetti previsti dall' art. 16 del RD 25 maggio 1895, n. 350, e dall' art. 30 del Capitolato generale approvato con DPR 16 luglio 1962, n. 1063, la sospensione dei lavori;
2) di concedere le proroghe dei termini contrattuali per l' ultimazione dei lavori, previo parere - quando trattisi di proroghe di durata superiore ai trenta giorni - del Comitato tecnico regionale.

In esecuzione delle deliberazioni giuntali di approvazione dei programmi di attività amministrativa e dei piani di ripartizione degli stanziamenti di bilancio, l' Assessore competente per materia ha facoltà di delegare al Direttore regionale dei lavori pubblici l' impegno definitivo, la liquidazione e l' ordinazione delle spese occorrenti:
a) per le opere regionali disciplinate dal presente Titolo;
b) per finanziamenti o contributi regionali, relativi alle opere contemplate nel terzo comma dell' art. 12 ed alle opere degli enti di cui all' art. 55. >>


Art. 3
 
Dopo l' art. 13 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, è inserito il seguente:
<< Art. 13 bis
 Attribuzioni consultive dei Direttori dei servizi tecnici
dell' Assessorato dei lavori pubblici
Relativamente alle opere disciplinate dal presente Titolo, il Direttore del competente servizio tecnico dell' Assessorato dei lavori pubblici esprime parere:
1) sul sistema di esecuzione delle opere d' importo non superiore a lire 100 milioni e sui procedimenti contrattuali da seguirsi per l' attuazione di dette opere;
2) sui progetti di massima ed esecutivi e sugli altri elaborati tecnici, se sia prevista una spesa che - riferita all' intera opera - non ecceda l' importo di lire 100 milioni;
3) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali ai progetti ed agli elaborati già da lui esaminati, ovvero in un aumento della previsione di spesa, superiore al quinto, purché contenuto entro il limite di cui al precedente numero 2);
4) sulla determinazione di nuovi prezzi, per le opere di importo non superiore a lire 100 milioni. >>


Art. 4
 
Gli articoli 15 e 17 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:
<< Art. 15
 Attribuzioni del Comitato tecnico provinciale
Relativamente alle opere degli enti elencati negli articoli 3 e 4 della LR 2 marzo 1966, n. 3, il Comitato tecnico provinciale effettua, secondo le disposizioni contenute nella Parte IV della presente legge, l' esame tecnico:
1) dei progetti di massima ed esecutivi e degli altri elaborati tecnici, se sia prevista una spesa che - riferita all' intera opera - non ecceda l' importo di lire 200 milioni, ovvero l' importo di lire 100 milioni quando trattisi di opera igienico - sanitaria;
2) di qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali ai progetti ed agli elaborati già da esso esaminati, ovvero in un aumento della previsione di spesa, superiore al quinto, purché contenuto entro il limite di cui al precedente numero 1).

Relativamente alle opere di privati od enti vari, contemplate nel terzo comma dell' art. 12, il Comitato tecnico provinciale esprime parere:
1) sui progetti e sugli altri elaborati tecnici, se sia prevista una spesa che - riferita all' intera opera - sia superiore a lire 50 milioni, ma non ecceda l' importo di lire 200 milioni;
2) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali ai progetti ed agli elaborati già da esso esaminati, ovvero in un aumento della previsione di spesa, superiore al quinto, purché contenuto entro il limite massimo di cui al precedente numero 1).

Compete altresì al Comitato tecnico provinciale di esprimere parere sulle domande di dichiarazione di pubblica utilità delle opere non a carico dello Stato, da eseguirsi nel territorio della provincia.
Art. 17
 Attribuzioni delle Direzioni provinciali
dei lavori pubblici.
Le Direzioni provinciali dei lavori pubblici, nell' ambito del territorio di rispettiva competenza:
a) esercitano, salvo quanto previsto dalla presente legge riguardo alle opere pubbliche regionali, le funzioni già di competenza degli Uffici del Genio Civile, trasferite alla Regione dalle norme di attuazione dello Statuto e non attribuite ad altri Uffici regionali;
b) provvedono all' istruttoria degli affari da sottoporre all' esame dei Comitati tecnici;
c) trattano ogni altro affare che sia ad esse attribuito da disposizioni legislative o regolamentari. >>


Art. 5
 
Dopo l' art. 17 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, sono inseriti i seguenti articoli:
<< Art. 17 bis
 Attribuzioni particolari del Direttore provinciale
dei lavori pubblici
Salvo quanto previsto dalla presente legge riguardo alle opere pubbliche regionali, le funzioni già di competenza dell' Ingegnere Capo del Genio civile, trasferite alla Regione dalle norme di attuazione dello Statuto e non attribuite ad altri Uffici regionali, sono esercitate dal Direttore provinciale dei lavori pubblici.
Le attribuzioni, che l' art. 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, demanda ad organi periferici dello Stato, sono svolte, per quanto di competenza della Regione, dal Direttore provinciale dei lavori pubblici.
In esecuzione delle deliberazioni giuntali di approvazione dei programmi di attività amministrativa e dei piani di ripartizione degli stanziamenti di bilancio, l' Assessore competente per materia ha facoltà di delegare al Direttore provinciale dei lavori pubblici l' impegno definitivo, la liquidazione e l' ordinazione delle spese occorrenti per finanziamenti o contributi regionali, relativi alle opere di privati od enti vari, contemplate nel terzo comma dell' art. 12, ed a quelle degli enti di cui all' art. 55.
Art. 17 ter
 Attribuzioni consultive dei Direttori delle Sezioni tecniche
delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici
Il Direttore della competente Sezione tecnica della Direzione provinciale dei lavori pubblici, relativamente alle opere di privati od enti vari, contemplate nel terzo comma dell' art. 12, da eseguirsi nell' ambito del territorio provinciale, esprime parere:
1) sui progetti e sugli altri elaborati tecnici, se sia prevista una spesa che - riferita all' intera opera - non ecceda l' importo di lire 50 milioni;
2) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali ai progetti ed agli elaborati già da lui esaminati, ovvero in un aumento della previsione di spesa, superiore al quinto, purché contenuto entro il limite di cui al precedente numero 1). >>


Art. 6
 
Nell' art. 18 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, è aggiunto il seguente secondo comma:
<< Salvo che sia diversamente disposto nel presente Titolo, l' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana svolge, infine, per quanto di competenza della Regione, ogni altra funzione amministrativa che, riguardo ad opere o lavori attinenti alle materie elencate nell' articolo 4, n. 2, dello Statuto, le leggi statali demandano al Ministero dell' agricoltura e delle foreste. >>

Art. 7
 
L' art. 23 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< Art. 23
 Sistema di esecuzione delle opere e procedimento di
formazione dei contratti
È attribuita all' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana la competenza a determinare, con l' osservanza delle leggi e dei regolamenti statali che disciplinano la materia, il sistema di esecuzione delle opere ed il procedimento di formazione dei contratti occorrenti per l' attuazione delle opere medesime. Relativamente alle opere di sistemazione idraulico - forestale, l' esecuzione in amministrazione diretta o per cottimi fiduciari può essere disposta dall' Assessore anche fuori dei casi previsti dalle disposizioni vigenti, quando ciò sia ritenuto necessario per la rapida attuazione di tali opere. >>

Art. 8
 
Nell' art. 24 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, è aggiunto il seguente terzo comma:
<< Nei casi in cui le vigenti disposizioni statali o regionali attribuiscono all' approvazione dei progetti delle opere contemplate nel presente Titolo, da parte di organi statali o regionali, valore di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori, tale effetto giuridico consegue anche all' approvazione prevista dal primo comma. >>

Art. 9
 
Gli articoli 25, 26 e 27 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:
<< Art. 25
 Stipulazione dei contratti
Alle aste pubbliche ed alle licitazioni private presiede il Dirigente del servizio cui compete la progettazione dell' opera. Allo stesso è altresì demandata la stipulazione dei contratti.
Art. 26
 Approvazione dei contratti
Gli atti di aggiudicazione definitiva, a seguito di aste pubbliche o di licitazioni private, ed i contratti sono approvati dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.
L' approvazione dell' atto di aggiudicazione o del contratto può essere negata, non solo per motivi di legittimità, ma anche per gravi ragioni di interesse pubblico. In quest' ultimo caso, il provvedimento è adottato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.
Art. 27
 Gestione delle opere - Rinunce e transazioni -
Revisione dei prezzi
Riguardo alle opere disciplinate dal presente Titolo, le attribuzioni di cui all' art. 6 sono esercitate dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana. Riguardo alle stesse opere, si applicano le disposizioni contenute nell' art. 7.
È riservata all' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana la competenza a deliberare sulle revisioni, in aumento o in diminuzione, dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche regionali disciplinate dal presente Titolo. >>

Art. 10
 
Gli articoli 28, 33 e 37 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:
<< Art. 28
 Attribuzioni particolari del Direttore regionale
dell' agricoltura, del Direttore regionale delle foreste
e di altri dirigenti dell' Assessorato
Relativamente alle opere disciplinate dal presente Titolo ed attinenti alle materie devolute, rispettivamente, alla Direzione regionale dell' agricoltura ed alla Direzione regionale delle foreste, il Direttore regionale dell' agricoltura ed il Direttore regionale delle foreste:
1) esprimono parere:
a) sui progetti e sugli altri elaborati tecnici, quando sia prevista una spesa che - riferita all' intera opera - non ecceda l' importo di lire 50 milioni;
b) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali ai progetti ed agli elaborati già da essi esaminati, ovvero in un aumento della previsione di spesa, superiore al quinto, purché contenuto entro il limite di cui alla precedente lettera a);
c) sul sistema di esecuzione delle opere, nell' ipotesi di cui alla precedente lettera a), e sui procedimenti contrattuali da seguirsi per l' attuazione di dette opere;
d) sulla determinazione di nuovi prezzi, nella stessa ipotesi di cui alla precedente lettera a);
2) autorizzano, nei casi e con gli effetti previsti dall' art. 16 del RD 25 maggio 1895, n. 350, e dall' art. 30 del Capitolato generale d' appalto, approvato con DPR 16 luglio 1962, n. 1063, la sospensione dei lavori;
3) procedono alla concessione delle proroghe dei termini contrattuali per l' ultimazione dei lavori, previo parere - quando trattisi di opere d' importo superiore a lire 50 milioni - del Comitato consultivo per le bonifiche.

In esecuzione delle deliberazioni giuntali di approvazione dei programmi di attività amministrativa e dei piani di ripartizione degli stanziamenti di bilancio, l' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana ha facoltà di delegare l' impegno definitivo, la liquidazione e l' ordinazione delle spese occorrenti per le opere regionali disciplinate dal presente Titolo:
a) al Direttore regionale dell' agricoltura, al Direttore regionale delle foreste ed al Direttore del servizio dell' economia montana, quando trattisi di opera d' importo superiore a lire 50 milioni;
b) ai Capi degli Uffici periferici dell' Assessorato, quando trattisi di opera d' importo non eccedente lire 50 milioni e negli altri casi previsti dalle leggi statali.

Art. 33
 Attribuzioni del Comitato consultivo per le bonifiche
Il Comitato consultivo per le bonifiche esprime parere:
1) sugli affari indicati nel Titolo III, all' art. 37;
2) sui progetti e sugli altri elaborati tecnici concernenti opere di bonifica integrale e montana ed opere nei bacini montani, quando sia prevista una spesa che - riferita all' intera opera - ecceda l' importo di lire 50 milioni;
3) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali ai progetti ed agli elaborati, di cui al precedente numero 2), ovvero in un aumento della previsione di spesa, superiore al quinto;
4) sui progetti di cui all' art. 40, sesto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910;
5) sui piani di ricomposizione delle proprietà frammentarie;
6) sui piani economici delle proprietà silvo - pastorali della Regione e di altri enti;
7) sui criteri di ripartizione della spesa delle opere di bonifica, quando, in ordine ai medesimi, l' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana debba adottare i provvedimenti di cui all' art. 29, lettera b);
8) sulla costituzione dei Consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, sul raggruppamento dei loro uffici, sulla fusione, scissione e soppressione dei Consorzi medesimi e sulla modifica dei loro confini territoriali;
9) sugli affari menzionati ai numeri 1), 4) e 5) del primo comma dell' art. 12, quando trattisi di opere disciplinate dal presente Titolo, salvo quanto stabilito dall' art. 28, numero 1), lettera c);
10) sulla determinazione di nuovi prezzi per le opere disciplinate dal presente Titolo, salvo quanto stabilito dall' art. 28, numero 1), lettera d);
11) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l' esecuzione delle opere disciplinate dal presente Titolo, quando l' importo di tali opere superi lire 50 milioni;
12) sulle proposte di revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche regionali, disciplinate dal presente Titolo;
13) in ogni altro caso previsto da leggi regionali.

Il Comitato consultivo per le bonifiche dà, infine, parere su ogni altro argomento che l' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana ritenga di sottoporre al suo esame.
Art. 37
 Materie di competenza comune
Sugli affari appresso elencati deve essere sentito il parere sia del Comitato tecnico regionale, sia del Comitato consultivo per le bonifiche:
1) classificazione dei comprensori di bonifica integrale, delimitazione e classificazione dei comprensori di bonifica montana, delimitazione dei bacini montani, variazione dei rispettivi perimetri;
2) piani generali di bonifica integrale e di bonifica montana, piani di massima per la sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani;
3) opere idrauliche non incluse nei piani generali di cui al precedente numero 2);
4) progetti di regolamenti concernenti opere pubbliche regionali;
5) progetti di disciplinari - tipo per l' esecuzione di opere regionali. >>


Art. 11
 
Nell' art. 38 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, il primo periodo è sostituito come segue:
<< Per le opere pubbliche regionali, i collaudatori ed i membri tecnici delle Commissioni collaudatrici sono scelti tra gli iscritti nell' elenco di cui all' articolo seguente. >>

Nell' art. 39 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, la lettera a) è sostituita come segue:
<< a) ingegneri, architetti, agronomi e dottori forestali che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni nelle carriere del personale tecnico dell' Amministrazione dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni, anche se si trovino in posizione di quiescenza, ovvero che ricoprano almeno un grado corrispondente all' ex coeff. 402 o equiparato. >>

Art. 12
 
L' art. 40 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< Art. 40
 Commissione regionale per la formazione e la tenuta
dell' elenco
Per la formazione e la tenuta dell' elenco regionale dei collaudatori è istituita presso l' Assessorato dei lavori pubblici una Commissione presieduta dall' Assessore e composta:
1) dal Direttore regionale dei lavori pubblici o da un suo sostituto;
2) da un Direttore di servizio dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, designato dall' Assessore;
3) da un ingegnere designato dagli Ordini professionali della Regione;
4) da un funzionario dell' Assessorato dei lavori pubblici con mansioni di segretario. >>


Art. 13
 
All' art. 47 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, è premesso il seguente nuovo comma:
<< Alla costituzione, al riconoscimento, alla soppressione, alla fusione e ad ogni altra modifica degli Istituti Autonomi Case Popolari, nonché all' approvazione e modifica degli statuti degli Istituti medesimi provvede con decreto il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. Nelle stesse forme si provvede agli adempimenti previsti al II comma dell' art. 11 del RD 30 aprile 1936, n. 1031. >>

Art. 14
 
Nell' art. 54 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, è aggiunto il seguente terzo comma:
<< La disposizione del comma precedente si applica anche nei confronti dei componenti estranei all' Amministrazione regionale, per il lavoro o lo studio svolti in preparazione delle sedute, quando, a seguito d' incarico conferito dal Presidente del Comitato, disimpegnano le funzioni di relatore su affari posti all' ordine del giorno. >>

Art. 15
 
La Parte IV della LR 18 ottobre 1967, n. 22, è sostituita dalla seguente:
<< PARTE IV
 OPERE DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI
ED ISTITUZIONALI
Art. 55
 Controllo di merito su progetti ed altri elaborati tecnici
Salvo quanto stabilito nell' ultimo comma dell' art. 59, i progetti di massima ed esecutivi e gli altri elaborati tecnici - di cui al secondo comma dell' art. 12 ed al primo comma dell' art. 15 - concernenti opere pubbliche delle Province, dei Comuni e degli altri enti elencati negli articoli 3 e 4 della LR 2 marzo 1966, n. 3, sono sempre soggetti anche a controllo di merito per gli effetti previsti da detta legge regionale.
Art. 56
 Progetti ed elaborati soggetti a preventivo esame tecnico
Fuori dei casi indicati nei successivi commi, il controllo di legittimità e di merito sui progetti e sugli altri elaborati, menzionati nell' art. 55, è preceduto da un esame tecnico, cui provvede il Comitato tecnico regionale o provinciale, rispettivamente, competente ai sensi degli articoli 12 e 15.
L' esame tecnico non è prescritto, quando trattisi di opere diverse da quelle igienico - sanitarie e sia prevista una spesa che - riferita all' intera opera - non ecceda i seguenti limiti:
a) per le Province, lire 40 milioni;
b) per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia e per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza che abbiano un' entrata annua ordinaria, effettiva, superiore a lire 200.000.000, lire 30 milioni;
c) per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che abbiano un' entrata ordinaria, effettiva, superiore a lire 100.000.000, lire 20 milioni;
d) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che abbiano un' entrata ordinaria, effettiva, superiore a lire 50.000.000, lire 10 milioni;
e) per gli altri Comuni e per le altre Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, lire 6 milioni.

Il limite di spesa nei confronti dei Consorzi è pari a quello stabilito per l' ente consorziato che fruisce del limite più elevato.
Quando su di un progetto od altro elaborato tecnico il Comitato tecnico si sia già definitivamente pronunciato, ai sensi del primo o del terzo comma dell' art. 58, e la deliberazione dell' ente, con la quale lo si era adottato, sia stata, in prosieguo, annullata o revocata o comunque non abbia avuto corso per vizi estranei al progetto o all' elaborato medesimo, questo non è più soggetto ad esame tecnico, se viene riprodotto, senza modificazioni o varianti, con una nuova deliberazione.
Art. 57
 Invio degli atti al Comitato tecnico
In deroga a quanto stabilito dall' art. 23, secondo comma, della LR 2 marzo 1966, n. 3, le deliberazioni, che adottano progetti od altri elaborati, soggetti ad esame tecnico, debbono essere inviate, assieme ai medesimi, alla Direzione provinciale dei lavori pubblici, che ne cura la presentazione al competente Comitato tecnico.
Di norma, l' esame tecnico deve essere compiuto entro 30 giorni, ovvero entro 60 giorni - se è di competenza del Comitato tecnico regionale - dalla data in cui gli atti pervengono alla Direzione provinciale dei lavori pubblici. Entro lo stesso termine debbono pure essere eseguite le comunicazioni previste dai primi due commi dell' art. 58.
Art. 58
 Adempimenti del Comitato tecnico
Il Comitato tecnico, se reputa che il progetto o l' elaborato sia esente da vizi essenziali di merito, comunica gli atti, con le proprie conclusioni, al competente Comitato di controllo, nei confronti del quale il termine previsto dall' art. 26 della LR 2 marzo 1966, n. 3, per l' esercizio dei controlli ad esso devoluti, decorre dalla data di tale comunicazione.
Se riscontra, invece, vizi essenziali di merito, il Comitato tecnico comunica all' ente i propri motivati rilievi. Nei successivi quindici giorni, l' organo rappresentativo dell' ente ha facoltà di produrre controdeduzioni o di chiedere la restituzione degli atti per le ulteriori determinazioni dell' organo deliberante.
Quando, nell' ipotesi prevista dal precedente comma e nel termine ivi stabilito, non sia stata chiesta la restituzione degli atti, il Comitato tecnico, esaminate le controdeduzioni eventualmente prodotte, comunica gli atti al competente Comitato di controllo, nel modo e con gli effetti indicati nel primo comma del presente articolo.
Art. 59
 Restituzione degli atti e nuove determinazioni dell' ente
Quando, su richiesta fatta ai sensi del secondo comma dell' articolo precedente, abbia avuto luogo la restituzione degli atti, questi ultimi, congiuntamente ai rilievi del Comitato tecnico, debbono essere sottoposti, appena possibile, alle determinazioni dell' organo deliberante dell' ente.
La conferma, integrale o parziale, delle parti di progetto o di elaborato, che il Comitato tecnico abbia ritenuto affette da vizi essenziali di merito, può essere disposta solo mediante deliberazione presa con la maggioranza assoluta dei componenti in carica dell' organo deliberante.
In caso di conferma integrale del progetto o dell' elaborato, la nuova deliberazione, assieme agli atti anteriori, è direttamente trasmessa al competente Comitato di controllo secondo la disciplina stabilita dalla LR 2 marzo 1966, n. 3.
In caso di accoglimento totale o parziale dei rilievi del Comitato tecnico ed in ogni altro caso in cui il progetto o l' elaborato venga modificato, tornano ad applicarsi, riguardo all' adozione delle effettuate modifiche, le disposizioni degli articoli 55 e seguenti della presente legge.
La conferma, integrale o parziale, delle parti censurate dal Comitato tecnico e la riforma del progetto o dell' elaborato in conformità dei rilievi del Comitato medesimo, quando non contengono altre modificazioni, sono soggette al solo controllo di legittimità, per gli effetti previsti dalla LR 2 marzo 1966, n. 3.
Art. 60
 Sospensione dei termini
Quando su taluni progetti od elaborati debbano, per legge, pronunciarsi organi statali od altri enti nell' esercizio di attribuzioni non trasferite alla Regione, la relativa pronuncia, se non fu acquisita a cura dell' ente che deliberò l' adozione del progetto o dell' elaborato, può essere direttamente richiesta, in sede di esame tecnico o nel corso del procedimento di controllo, rispettivamente, dal Comitato tecnico o dal Comitato di controllo. In tale ipotesi, il termine indicato nell' art. 57, secondo comma, della presente legge o, rispettivamente, il termine stabilito dall' art. 26 della LR 2 marzo 1966, n. 3, rimane sospeso dalla data in cui si richiede detta pronuncia alla data in cui essa viene comunicata al Comitato richiedente.
Art. 61
 Dichiarazione di pubblica utilità delle opere
e di indifferibilità ed urgenza dei lavori
Riguardo alle opere pubbliche degli enti elencati negli articoli 3 e 4 della LR 2 marzo 1966, n. 3, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita dalla data in cui, per ciascuna di esse, diviene efficace, ai sensi dell' art. 30 della stessa legge, la deliberazione con la quale fu adottato il progetto esecutivo, purché quest' ultimo sia stato sottoposto ad esame tecnico ed il Comitato tecnico, nelle sue definitive conclusioni, lo abbia ritenuto esente da vizi essenziali di merito.
Per le opere di viabilità e per le opere rispetto alle quali le vigenti disposizioni legislative prevedono che la approvazione del progetto esecutivo implica la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori, codesta dichiarazione è parimenti implicita, in conformità di quanto stabilito nel precedente comma, dalla data in cui diviene efficace la delibera di adozione del progetto esecutivo, se questo sia stato ritenuto esente da vizi essenziali di merito.
Art. 62
 Facoltà di sottoporre progetti all' esame del
Comitato tecnico
È data facoltà agli Enti locali ed istituzionali, menzionati nell' art. 55, di sottoporre all' esame tecnico del competente Comitato tecnico, con le forme e con gli effetti previsti dagli articoli precedenti, anche quei progetti di opere pubbliche che a tale esame non siano soggetti.
Art. 63
 Adempimenti connessi con l' erogazione di contributi
statali o regionali
Quando per le opere sia stato concesso un contributo o concorso finanziario, statale o regionale, l' accertamento dello stato di avanzamento dei lavori, ai fini dell' erogazione di tali provvidenze, è effettuato a cura dell' Assessorato dei lavori pubblici.
Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma, l' Assessore ai lavori pubblici provvede alla nomina dei collaudatori - con l' osservanza della prescrizione contenuta nell' art. 38 - ed approva gli atti di contabilità finale e di collaudo.
Quando la legge prevede l' esercizio di talune attribuzioni relative alla concessione ed all' erogazione dei contributi regionali da parte di altri soggetti delegati, la vigilanza a questi ultimi spettante è limitata agli adempimenti di cui al primo comma.
Art. 64
 Esclusività dei controlli regionali
Dalla data fissata nell' art. 65, la progettazione e l' esecuzione delle opere contemplate nella presente parte IV, quali che siano le forme di finanziamento, non sono più soggette, per quanto di competenza della Regione, ai pareri, alle approvazioni ed agli altri controlli tecnici, in qualsiasi modo previsti dalle vigenti disposizioni statali o regionali, ma esclusivamente ai controlli stabiliti dalla presente legge e dalla LR 2 marzo 1966, n. 3. >>

Art. 16
 
Gli articoli da 65 a 69 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, vanno a costituire la Parte VI di detta legge, con il titolo << Disposizioni finali >>.
Dopo la Parte IV della stessa legge è inserita la nuova Parte V con i seguenti articoli:
<< PARTE V
 DISPOSIZIONI VARIE
Art. 64 bis
 Effetti della concessione di contributi regionali per
l' esecuzione di opere pubbliche d' interesse
locale e regionale
Il provvedimento di concessione di contributi regionali ad enti pubblici, per l' esecuzione di opere pubbliche di interesse locale o regionale, implica la dichiarazione di pubblica utilità dell' opera e la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori, quando tali effetti già non si siano verificati ai sensi dell' articolo 61 o in forza di altre disposizioni di leggi statali o regionali.
Art. 64 ter
 Erogazione di contributi statali o regionali per
l' esecuzione di opere d' interesse locale o regionale,
di pertinenza di privati o di enti vari
Ai fini dell' erogazione di contributi statali o regionali, per l' esecuzione delle opere di privati od enti vari, contemplate nel terzo comma dell' art. 12, si osservano le disposizioni dell' art. 63.
Qualora i progetti e gli altri elaborati tecnici, relativi alle opere di cui al precedente comma, debbano riportare l' approvazione dell' Amministrazione regionale, la competenza a concedere tale approvazione è devoluta all' Assessore ai lavori pubblici. Questi, tuttavia, ha facoltà di delegare, per l' esercizio di tale attribuzione, il Direttore regionale dei lavori pubblici, quando trattisi di opere d' importo superiore a lire 200 milioni, ed il Direttore provinciale dei lavori pubblici negli altri casi.
Art. 64 quater
 Decisione di ricorsi in materia di revisione dei prezzi
È riservata alla Giunta regionale la decisione dei ricorsi avverso le determinazioni degli enti pubblici in materia di revisione dei prezzi contrattuali, relativi ad opere d' interesse locale o regionale. >>

Art. 17
 
Il Comitato tecnico regionale è integrato con due esperti, aventi voto deliberativo, designati, uno, dagli Ordini degli ingegneri e, l' altro, dagli Ordini degli architetti nella Regione. Fanno altresì parte del Comitato, con voto deliberativo, i Direttori provinciali degli Uffici dei lavori pubblici di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine.
Il Comitato urbanistico regionale è integrato con due esperti, aventi voto deliberativo, designati, rispettivamente, uno, dagli Ordini degli ingegneri e, l' altro, dagli Ordini degli architetti nella regione. Fanno altresì parte del Comitato, con voto deliberativo, i Direttori dei servizi dell' Assessorato dell' urbanistica.
Del Comitato consultivo per le bonifiche è chiamato a far parte con voto deliberativo, in luogo del funzionario indicato al punto 14) dell' art. 32 della LR 18 ottobre 1967, n. 22, un esperto designato dall' Unione regionale dei Consorzi di bonifica.
Del Comitato tecnico regionale, del Comitato consultivo per le bonifiche e del Comitato urbanistico regionale fanno anche parte, come componenti effettivi, il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, od un suo delegato, ed il Direttore regionale della Ragioneria generale della Regione.
Il Comitato tecnico provinciale è integrato con un esperto, avente voto deliberativo, designato dagli Ordini degli ingegneri nella regione. Di tale Comitato fa anche parte, come componente effettivo, un funzionario direttivo dell' Assessorato dell' urbanistica.
Art. 18
 
Riguardo ai contratti ed alle gare, occorrenti per l' esecuzione delle opere pubbliche regionali, di competenza dell' Assessorato dei lavori pubblici e dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, le funzioni di ufficiale rogante, agli effetti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato, possono essere conferite anche a funzionari, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di I classe o equiparata, in servizio presso gli uffici centrali e presso gli Uffici periferici dei predetti due Assessorati.
Il conferimento delle funzioni di ufficiale rogante ai funzionari, di cui al precedente comma, è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente.
Art. 19
 
Riguardo alle spese occorrenti per l' esecuzione delle opere della Regione ed a quelle occorrenti per contributi o finanziamenti regionali, destinati ad opere di altri enti o di privati, gli Assessori competenti per materia, in esecuzione delle deliberazioni giuntali di cui all' art. 18 della LR 30 dicembre 1968, n. 41, possono, con propri decreti, autorizzare, anche in deroga all' art. 56 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, aperture di credito:
a) a favore del Direttore regionale dei lavori pubblici e dei Direttori provinciali dei lavori pubblici, quando ad essi venga conferita la delega prevista dall' art. 13, secondo comma, e dall' art. 17 bis, terzo comma, della LR 18 ottobre 1967, n. 22;
b) a favore dell' organo che ha la legale rappresentanza dell' Ente locale, quando sia stata disposta la delega prevista dall' art. 11 dello Statuto.

Le somministrazioni dei fondi, per i fini di cui al precedente comma, saranno effettuate, per ciascun capitolo di spesa, mediante ordini di accreditamento senza alcun limite di somma.
Nei settori dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, riguardo alle spese occorrenti per l' esecuzione delle opere della Regione, a quelle occorrenti per contributi o finanziamenti regionali, destinati ad opere di altri enti o di privati, nonché, per gli uffici periferici, alle spese per lo svolgimento delle attività d' istituto, l' Assessore competente, in esecuzione delle deliberazioni giuntali di cui all' art. 18 della LR 30 dicembre 1968, n. 41, può, con propri decreti, autorizzare, anche in deroga all' art. 56 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, aperture di credito e favore del Direttore regionale dell' agricoltura, del Direttore regionale delle foreste, del Direttore del servizio dell' economia montana e dei Capi degli Uffici periferici dell' Assessorato, previo conferimento ai medesimi della delega di cui all' art. 16 della LR 5 luglio 1965, n. 9, come modificato dall' art. 23 della LR 16 gennaio 1968, n. 3.
Le somministrazioni dei fondi, per i fini di cui al precedente comma, saranno effettuate, per ciascun capitolo di spesa, mediante ordini di accreditamento il cui importo non potrà superare 50 milioni di lire, salvo quanto disposto, per l' importo di detti ordini, dalle leggi particolari.
Art. 20
 
Gli ordini di accreditamento, rimasti in tutto od in parte inestinti alla fine dell' esercizio finanziario, possono essere trasportati, integralmente o per la parte inestinta, all' esercizio successivo, su richiesta dei delegati.
Per la presentazione dei rendiconti di spesa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato.
Art. 21
 
Per l' esercizio delle maggiori attribuzioni, che la presente legge demanda agli organi periferici dell' Assessorato dei lavori pubblici, ciascuna Direzione provinciale dei lavori pubblici sarà costituita da almeno 3 Sezioni tecniche, in corrispondenza dei Servizi tecnici elencati nell' art. 25, primo comma, n. ri 2), 3) e 4), della LR 28 marzo 1968, n. 22. A ciascuna Sezione tecnica sarà preposto un ingegnere od architetto.
Di conseguenza il numero dei direttori di sezione del ruolo degli ingegneri ed architetti della carriera direttiva di cui alla Tabella 5 allegata alla LR 28 marzo 1968, n. 22, è aumentato di 8 unità.
L' Amministrazione regionale, fino a quando non sarà in grado di far fronte con proprio personale alle maggiori e nuove attribuzioni dell' Assessorato dei lavori pubblici e di quello dell' urbanistica, potrà richiedere allo Stato, in posizione di comando, personale di ruolo, appartenente alle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva.
Il numero dei dipendenti da assumere in posizione di comando, ai sensi del precedente comma, non potrà essere superiore a 60. Tale contingente è da considerarsi in aggiunta a quello stabilito dall' art. 44, secondo comma, della LR 28 marzo 1968, n. 21. A tale personale, come altresì a quello comandato ai sensi dell' art. 44 della LR 28 marzo 1968, n. 21, è attribuito il trattamento economico previsto dai primi cinque commi dell' art. 2 e dagli articoli 4 e 5 della LR 21 novembre 1964, n. 3.
Art. 22
 
Le disposizioni contenute - sub art. 4 - nel secondo comma dell' art. 15 e - sub art. 5 - nel terzo comma dell' art. 17 bis e dell' art. 17 ter avranno effetto dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, della notizia dell' avvenuta costituzione - nei modi previsti dall' articolo precedente - delle Sezioni tecniche delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici.
Fino alla data stabilita nel precedente comma:
1) i due limiti d' importo, indicati nel secondo comma dell' art. 12 - sub art. 2 - e nel primo comma dell' art. 15 - sub art. 4 -, si intendono transitoriamente sostituiti da un unico limite di lire 100 milioni, senza alcuna differenziazione per il tipo di opera;
2) le attribuzioni consultive, di cui al secondo comma dell' art. 15 - sub art. 4 - ed all' art. 17 ter - sub art. 5 -, saranno transitoriamente esercitate, per le opere d' importo superiore a lire 100 milioni, dal Comitato tecnico regionale e, per le opere di importo non superiore a lire 100 milioni, dal Direttore del competente Servizio tecnico dell' Assessorato dei lavori pubblici.

Art. 23
 
Sono automaticamente inserite nella LR 18 ottobre 1967, n. 22, tutte le modificazioni che occorrono:
a) per conformare alla legge istitutiva della Provincia di Pordenone le disposizioni che si riferiscono al cessato Circondario di Pordenone;
b) per conformare alle leggi regionali sullo stato giuridico del personale e sull' ordinamento degli uffici le qualificazioni dei funzionari e l' indicazione degli uffici.

Art. 24
 
Le spese derivanti dall' applicazione degli articoli 14 e 17 della presente legge faranno carico rispettivamente ai capitoli 89 e 361 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969, che presentano sufficiente disponibilità, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
Gli oneri per le spese di personale di cui all' articolo 21 della presente legge, previsti per l' esercizio in corso in lire 25 milioni, faranno carico, per i rispettivi assegni ed indennità, ai capitoli 344, 345, 347, 348, 349 e 350 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
I maggiori oneri per il funzionamento degli Uffici periferici dell' Assessorato dei lavori pubblici di cui alla presente legge, previsti per l' esercizio in corso in lire 12 milioni, faranno carico ai capitoli 372 e 375 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1969 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
Ai fini previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969 sono introdotte le seguenti variazioni:
in aumento
Capitolo 344 - Stipendi ed altri assegni fissi di carattere continuativo al personale regionale comandato ( LR 28 marzo 1968, n. 21 e successive modificazioni) Spesa fissa ed obbligatoria 20.000.000
Capitolo 348 - Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni nel territorio regionale e nazionale, comprese le indennità chilometriche ed analoghe, al personale in servizio presso l' Amministrazione regionale (legge 15 aprile1961, n. 291 e successive modificazioni). 5.000.000
Capitolo 372 - Spese per l'acquisto di mobili, macchine da scrivere ed altre macchine, apparecchiature ed impianti occorrenti per l'attrezzatura degli uffici4.500.000
Capitolo 375 - Spese per l'acquisto di materiali di cancelleria, di stampati, di duplicazioni e riproduzioni grafiche, di rilegature ed altre varie di ufficio e di economato 7.500.000
Totale in aumento37.000.000
in diminuzione
Capitolo 501 - Spese per l'acquisto di beni immobili e per l' esecuzione di costruzioni ricostruzioni, ampliamento, adattamento e sistemazione di fabbricati occorrenti per gli uffici regionali (art. 1, LR 14 ottobre 1965, n. 20) 37.000.000
Totale in diminuzione37.000.000


Alla presunta maggiore spesa annua di lire 155 milioni per gli esercizi successivi, derivante dall' applicazione della presente legge, si farà fronte con l' eliminazione dell' onere di pari importo di cui alla legge regionale 16 aprile 1968, n. 26, previsto fino all' esercizio 1969.