<< PARTE IV
OPERE DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI
ED ISTITUZIONALI
Art. 55
Controllo di merito su progetti ed altri elaborati tecnici
Salvo quanto stabilito nell' ultimo comma dell' art. 59, i progetti di massima ed esecutivi e gli altri elaborati tecnici - di cui al secondo comma dell' art. 12 ed al primo comma dell' art. 15 - concernenti opere pubbliche delle Province, dei Comuni e degli altri enti elencati negli articoli 3 e 4 della LR 2 marzo 1966, n. 3, sono sempre soggetti anche a controllo di merito per gli effetti previsti da detta legge regionale.
Art. 56
Progetti ed elaborati soggetti a preventivo esame tecnico
Fuori dei casi indicati nei successivi commi, il controllo di legittimità e di merito sui progetti e sugli altri elaborati, menzionati nell' art. 55, è preceduto da un esame tecnico, cui provvede il Comitato tecnico regionale o provinciale, rispettivamente, competente ai sensi degli articoli 12 e 15.
L' esame tecnico non è prescritto, quando trattisi di opere diverse da quelle igienico - sanitarie e sia prevista una spesa che - riferita all' intera opera - non ecceda i seguenti limiti:
a) per le Province, lire 40 milioni;
b) per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia e per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza che abbiano un' entrata annua ordinaria, effettiva, superiore a lire 200.000.000, lire 30 milioni;
c) per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che abbiano un' entrata ordinaria, effettiva, superiore a lire 100.000.000, lire 20 milioni;
d) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che abbiano un' entrata ordinaria, effettiva, superiore a lire 50.000.000, lire 10 milioni;
e) per gli altri Comuni e per le altre Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, lire 6 milioni.
Il limite di spesa nei confronti dei Consorzi è pari a quello stabilito per l' ente consorziato che fruisce del limite più elevato.
Quando su di un progetto od altro elaborato tecnico il Comitato tecnico si sia già definitivamente pronunciato, ai sensi del primo o del terzo comma dell' art. 58, e la deliberazione dell' ente, con la quale lo si era adottato, sia stata, in prosieguo, annullata o revocata o comunque non abbia avuto corso per vizi estranei al progetto o all' elaborato medesimo, questo non è più soggetto ad esame tecnico, se viene riprodotto, senza modificazioni o varianti, con una nuova deliberazione.
Art. 57
Invio degli atti al Comitato tecnico
In deroga a quanto stabilito dall' art. 23, secondo comma, della LR 2 marzo 1966, n. 3, le deliberazioni, che adottano progetti od altri elaborati, soggetti ad esame tecnico, debbono essere inviate, assieme ai medesimi, alla Direzione provinciale dei lavori pubblici, che ne cura la presentazione al competente Comitato tecnico.
Di norma, l' esame tecnico deve essere compiuto entro 30 giorni, ovvero entro 60 giorni - se è di competenza del Comitato tecnico regionale - dalla data in cui gli atti pervengono alla Direzione provinciale dei lavori pubblici. Entro lo stesso termine debbono pure essere eseguite le comunicazioni previste dai primi due commi dell' art. 58.
Art. 58
Adempimenti del Comitato tecnico
Il Comitato tecnico, se reputa che il progetto o l' elaborato sia esente da vizi essenziali di merito, comunica gli atti, con le proprie conclusioni, al competente Comitato di controllo, nei confronti del quale il termine previsto dall' art. 26 della LR 2 marzo 1966, n. 3, per l' esercizio dei controlli ad esso devoluti, decorre dalla data di tale comunicazione.
Se riscontra, invece, vizi essenziali di merito, il Comitato tecnico comunica all' ente i propri motivati rilievi. Nei successivi quindici giorni, l' organo rappresentativo dell' ente ha facoltà di produrre controdeduzioni o di chiedere la restituzione degli atti per le ulteriori determinazioni dell' organo deliberante.
Quando, nell' ipotesi prevista dal precedente comma e nel termine ivi stabilito, non sia stata chiesta la restituzione degli atti, il Comitato tecnico, esaminate le controdeduzioni eventualmente prodotte, comunica gli atti al competente Comitato di controllo, nel modo e con gli effetti indicati nel primo comma del presente articolo.
Art. 59
Restituzione degli atti e nuove determinazioni dell' ente
Quando, su richiesta fatta ai sensi del secondo comma dell' articolo precedente, abbia avuto luogo la restituzione degli atti, questi ultimi, congiuntamente ai rilievi del Comitato tecnico, debbono essere sottoposti, appena possibile, alle determinazioni dell' organo deliberante dell' ente.
La conferma, integrale o parziale, delle parti di progetto o di elaborato, che il Comitato tecnico abbia ritenuto affette da vizi essenziali di merito, può essere disposta solo mediante deliberazione presa con la maggioranza assoluta dei componenti in carica dell' organo deliberante.
In caso di conferma integrale del progetto o dell' elaborato, la nuova deliberazione, assieme agli atti anteriori, è direttamente trasmessa al competente Comitato di controllo secondo la disciplina stabilita dalla LR 2 marzo 1966, n. 3.
In caso di accoglimento totale o parziale dei rilievi del Comitato tecnico ed in ogni altro caso in cui il progetto o l' elaborato venga modificato, tornano ad applicarsi, riguardo all' adozione delle effettuate modifiche, le disposizioni degli articoli 55 e seguenti della presente legge.
La conferma, integrale o parziale, delle parti censurate dal Comitato tecnico e la riforma del progetto o dell' elaborato in conformità dei rilievi del Comitato medesimo, quando non contengono altre modificazioni, sono soggette al solo controllo di legittimità, per gli effetti previsti dalla LR 2 marzo 1966, n. 3.
Art. 60
Sospensione dei termini
Quando su taluni progetti od elaborati debbano, per legge, pronunciarsi organi statali od altri enti nell' esercizio di attribuzioni non trasferite alla Regione, la relativa pronuncia, se non fu acquisita a cura dell' ente che deliberò l' adozione del progetto o dell' elaborato, può essere direttamente richiesta, in sede di esame tecnico o nel corso del procedimento di controllo, rispettivamente, dal Comitato tecnico o dal Comitato di controllo. In tale ipotesi, il termine indicato nell' art. 57, secondo comma, della presente legge o, rispettivamente, il termine stabilito dall' art. 26 della LR 2 marzo 1966, n. 3, rimane sospeso dalla data in cui si richiede detta pronuncia alla data in cui essa viene comunicata al Comitato richiedente.
Art. 61
Dichiarazione di pubblica utilità delle opere
e di indifferibilità ed urgenza dei lavori
Riguardo alle opere pubbliche degli enti elencati negli articoli 3 e 4 della LR 2 marzo 1966, n. 3, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita dalla data in cui, per ciascuna di esse, diviene efficace, ai sensi dell' art. 30 della stessa legge, la deliberazione con la quale fu adottato il progetto esecutivo, purché quest' ultimo sia stato sottoposto ad esame tecnico ed il Comitato tecnico, nelle sue definitive conclusioni, lo abbia ritenuto esente da vizi essenziali di merito.
Per le opere di viabilità e per le opere rispetto alle quali le vigenti disposizioni legislative prevedono che la approvazione del progetto esecutivo implica la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori, codesta dichiarazione è parimenti implicita, in conformità di quanto stabilito nel precedente comma, dalla data in cui diviene efficace la delibera di adozione del progetto esecutivo, se questo sia stato ritenuto esente da vizi essenziali di merito.
Art. 62
Facoltà di sottoporre progetti all' esame del
Comitato tecnico
È data facoltà agli Enti locali ed istituzionali, menzionati nell' art. 55, di sottoporre all' esame tecnico del competente Comitato tecnico, con le forme e con gli effetti previsti dagli articoli precedenti, anche quei progetti di opere pubbliche che a tale esame non siano soggetti.
Art. 63
Adempimenti connessi con l' erogazione di contributi
statali o regionali
Quando per le opere sia stato concesso un contributo o concorso finanziario, statale o regionale, l' accertamento dello stato di avanzamento dei lavori, ai fini dell' erogazione di tali provvidenze, è effettuato a cura dell' Assessorato dei lavori pubblici.
Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma, l' Assessore ai lavori pubblici provvede alla nomina dei collaudatori - con l' osservanza della prescrizione contenuta nell' art. 38 - ed approva gli atti di contabilità finale e di collaudo.
Quando la legge prevede l' esercizio di talune attribuzioni relative alla concessione ed all' erogazione dei contributi regionali da parte di altri soggetti delegati, la vigilanza a questi ultimi spettante è limitata agli adempimenti di cui al primo comma.
Art. 64
Esclusività dei controlli regionali
Dalla data fissata nell' art. 65, la progettazione e l' esecuzione delle opere contemplate nella presente parte IV, quali che siano le forme di finanziamento, non sono più soggette, per quanto di competenza della Regione, ai pareri, alle approvazioni ed agli altri controlli tecnici, in qualsiasi modo previsti dalle vigenti disposizioni statali o regionali, ma esclusivamente ai controlli stabiliti dalla presente legge e dalla LR 2 marzo 1966, n. 3. >>