LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 1969, n. 26

Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  05/09/1969
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

CAPO I
 Contributi per costruzione, ampliamento e miglioramento
di impianti sportivi e ricreativi
Art. 1
 
Per la prosecuzione del programma di interventi per lo sviluppo delle attività sportive e ricreative nel territorio del Friuli - Venezia Giulia, è autorizzata la concessione, a favore di Province, Comuni e Consorzi fra enti locali, di contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, nella misura del 5 per cento sul capitale mutuato - entro il limite della spesa riconosciuta ammissibile - per la costruzione, l' ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi e ricreativi.
Per le medesime finalità, è altresì autorizzata la concessione, a favore di Province, Comuni, Consorzi fra enti locali, nonché di Istituzioni e Associazioni sportive e ricreative regolarmente costituite, anche se prive di personalità giuridica, di contributi una volta tanto, in misura non superiore all' 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, entro il limite di lire 15 milioni.
Quando a favore di una Provincia, di un Comune o di un Consorzio si sia provveduto ai sensi del precedente comma, il contributo previsto dal primo comma potrà essere concesso solo sul capitale mutuato per coprire la differenza fra la spesa riconosciuta ammissibile e l' ammontare del contributo una volta tanto.
La spesa ammissibile comprende, oltre al costo dell' opera, il prezzo d' acquisto dell' area necessaria - entro il limite del 20 per cento del costo totale - ed una quota, per spese generali e di collaudo, non superiore al 5 per cento del medesimo costo.
Art. 2
 
È fatto obbligo all' ente od istituzione od associazione, che abbia fruito dei contributi previsti nell' art. 1, di consentire l' uso dell' impianto a tutti i gruppi sportivi dello stesso Comune, con la frequenza, per il periodo e nei modi che, in rapporto all' entità di detti contributi, saranno stabiliti mediante ordinanza del Servizio delle attività ricreative e sportive, sentiti i gruppi e gli enti interessati e la Commissione consultiva prevista dal successivo articolo 13.
L' ordinanza sarà emanata entro tre mesi dal collaudo definitivo dell' impianto e della stessa sarà data notizia ai gruppi ed agli enti interessati.
Art. 3
 
Le domande di concessione dei contributi previsti dall' art. 1 devono essere presentate al Servizio regionale delle attività ricreative e sportive, per l' anno 1969, entro due mesi dall' entrata in vigore della presente legge, per l' anno 1970, entro il mese di aprile e, per gli anni successivi, entro il mese di gennaio.
Esse devono essere corredate da una relazione sull' utilità, sul costo e sulle caratteristiche tecniche dell' iniziativa. Quando si richiede il contributo annuo costante, di cui al primo comma dell' articolo 1, deve pure essere prodotta la deliberazione - divenuta esecutiva - con la quale il beneficiario abbia deciso di far ricorso all' operazione di mutuo.
Art. 4
 
In base alle domande pervenute entro il termine di legge, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore delegato per le istituzioni ricreative e sportive predispone il piano annuale di ripartizione dei fondi disponibili, nel quadro di una politica programmata delle attività sportive e ricreative nella Regione, sentito il parere della Commissione regionale per lo sport e la ricreazione, prevista dal successivo articolo 13.
Il piano è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente o dell' Assessore delegato.
A seguito dell' approvazione del piano, il Presidente o l' Assessore delegato stabilisce e comunica al richiedente il termine perentorio entro il quale dovrà essere presentato il progetto esecutivo. Tale termine non può essere prorogato.
Quando trattasi d' impianto tipicamente sportivo, il progetto esecutivo è previamente sottoposto al parere della Rappresentanza provinciale del Servizio Impianti Sportivi del CONI.
Per quanto di competenza della Regione, la progettazione e l' esecuzione delle opere comprese nel piano annuale sono esclusivamente soggette ai controlli previsti dalle leggi generali regionali che disciplinano la materia dei lavori pubblici.
Art. 5
 
Il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore delegato, quando, in base al parere ed ai controlli di cui ai due ultimi commi dell' articolo precedente, ravvisa che il progetto esecutivo corrisponde alle finalità della presente legge:
a) se fu richiesto il contributo annuo costante, previsto dal primo comma dell' art. 1, concede tale beneficio in via provvisoria e ne dà formale comunicazione all' Ente richiedente ed all' Istituto di credito, con invito a stipulare il contratto di mutuo;
b) se fu richiesto il contributo una volta tanto, previsto dal secondo comma dell' art. 1, concede tale contributo in via definitiva.

Nell' ipotesi che si sia provveduto ai sensi della lettera a) del precedente comma, il Presidente o l' Assessore delegato dispone la concessione, in via definitiva, del contributo annuo costante, dopo che a cura dell' Ente richiedente sia stata prodotta copia autentica del contratto di mutuo con relativo piano di ammortamento.
Art. 6
 
L' erogazione del contributo annuo costante è disposta, per il periodo di durata del mutuo, con le modalità stabilite nel decreto di concessione, direttamente a favore dell' Istituto mutuante.
All' erogazione del contributo una volta tanto si provvede in base agli stati di avanzamento dei lavori, nonché in base allo stato finale dei medesimi ed al certificato di collaudo regolarmente approvato. Può, tuttavia, essere disposta l' anticipata erogazione di una quota non superiore al 25 per cento di detto contributo.
Tale quota sarà, poi, computata in sede di liquidazione finale.
CAPO II
 Contributi per il potenziamento
delle attrezzature sportive e ricreative
Art. 7
 
È autorizzata la concessione, a favore degli enti, istituzioni e associazioni indicati nel secondo comma dell' art. 1, di contributi una volta tanto, in misura non superiore all' 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile:
a) per l' acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature sportive e ricreative fisse e mobili, entro il limite di lire 3 milioni;
b) per l' acquisto di equipaggiamento sportivo, collettivo e individuale, entro il limite di lire 500.000.

Art. 8
 
Le domande di concessione dei contributi previsti dall' articolo precedente devono essere presentate al Servizio regionale delle attività ricreative e sportive entro il termine stabilito nel primo comma dell' art. 3.
Esse devono essere corredate:
a) da una relazione illustrativa, dalla quale risultino le caratteristiche dell' attrezzatura o dell' equipaggiamento e la destinazione che si intende dare ai medesimi;
b) dal preventivo particolareggiato della spesa occorrente.

Art. 9
 
La ripartizione dei fondi disponibili ha luogo nei modi previsti dal primo e dal secondo comma dell' art. 4.
I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato per le istituzioni ricreative e sportive.
All' erogazione dei contributi si provvede in base ad una dichiarazione del richiedente, nella quale si attesti che l' attrezzatura o l' equipaggiamento furono ordinati e si faccia menzione della ditta fornitrice e del prezzo concordato.
È fatto obbligo al beneficiario di presentare al Servizio regionale delle attività ricreative e sportive la fattura della spesa effettuata, entro trenta giorni dalla data in cui il contributo fu riscosso.
CAPO III
 Sovvenzioni e sussidi a favore di Enti, Istituzioni,
Sodalizi, Associazioni e Comitati
Art. 10
 
È autorizzata la concessione di sovvenzioni e sussidi a favore di:
a) associazioni sportive di carattere dilettantistico regolarmente costituite, anche se prive di personalità giuridica;
b) enti, istituzioni, sodalizi, associazioni e comitati che svolgono attività ricreative, anche mediante organizzazione di spettacoli folcloristici e corali o di altre analoghe manifestazioni.

Art. 11
 
Le domande rivolte ad ottenere le sovvenzioni ed i sussidi devono essere presentate al Servizio regionale delle attività ricreative e sportive entro il termine stabilito nel primo comma dell' art. 3.
Esse devono essere corredate da una relazione illustrativa sui programmi di attività che il richiedente si proponga di attuare, sui mezzi occorrenti e su di ogni altro elemento utile ai fini della determinazione dell' intervento regionale.
Per la ripartizione dei fondi disponibili e per la concessione delle sovvenzioni e dei sussidi, si applicano le disposizioni dei primi due commi dell' art. 9.
È fatto obbligo al beneficiario di presentare, entro il termine che sarà stabilito nel decreto di concessione, una dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data alla sovvenzione od al sussidio.
Art. 12
 
Sono considerate valide, agli effetti del presente capo, le domande eventualmente già presentate per l' anno 1969 e rivolte ad ottenere sovvenzioni e sussidi ai sensi dell' art. 1, punto 1), lettera a), e punto 6), lettera a), della LR 29 ottobre 1965, n. 23.
CAPO IV
 Commissione consultiva per lo sport e la ricreazione
Art. 13
 
Presso il Servizio regionale delle attività ricreative e sportive è costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una Commissione regionale per lo sport e la ricreazione composta da:
1) l' Assessore regionale delegato per le istituzioni ricreative e sportive, che la presiede;
2) i delegati regionale e provinciali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
3) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o i loro delegati;
4) quattro amministratori di Comuni della regione.

CAPO V
 Disposizioni finanziarie
Art. 14
 
Per la concessione dei contributi previsti dal primo comma dell' articolo 1 della presente legge, è autorizzato un limite di impegno di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione nella misura di lire 100 milioni per l' esercizio 1969, di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1988 e di lire 100 milioni per l' esercizio 1989.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969 è istituito - al Titolo II - Sezione IV - il capitolo 567 con la denominazione: << Contributi annui costanti nella misura del 5% sul capitale mutuato, a favore di Province, Comuni e Consorzi fra enti locali per la costruzione, l' ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi e ricreativi >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni, da prelevarsi dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969 (Rubrica n. 2 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 100 milioni relativo all' esercizio finanziario 1969 fa carico al sopracitato capitolo 567 e quello per le annualità dal 1970 al 1989 farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.
Alla maggiore spesa annua di lire 100 milioni dal 1970 al 1989, derivante dall' autorizzazione del limite di impegno per l' esercizio 1970, si farà fronte con l' eliminazione dell' onere di pari importo di cui alla legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23, previsto fino all' esercizio 1969.
Art. 15
 
Per la concessione dei contributi previsti dal secondo comma dell' art. 1 e dall' art. 7 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1972.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969 è istituito - al Titolo II - Sezione IV - il capitolo 568 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore di Province, Comuni, Consorzi fra enti locali, Istituzioni e Associazioni sportive e ricreative regolarmente costituite, anche se prive di personalità giuridica, per la costruzione, l' ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi e ricreativi, nonché contributi per l' acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature sportive e ricreative fisse e mobili >> e con lo stanziamento di lire 250 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dell' importo di lire 200 milioni dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 del medesimo stato di previsione della spesa (Rubrica n. 2 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio stesso) e mediante storno dell' importo di lire 50 milioni dal capitolo 501 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio 1969.
L' onere di lire 250 milioni relativo all' esercizio finanziario 1969 fa carico al sopracitato capitolo 568 e quello per gli esercizi dal 1970 al 1972 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
La variazione dello stanziamento al capitolo 501 succitato viene conseguentemente apportata anche nell' elenco n. 1 approvato con l' art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.
Art. 16
 
Per la concessione delle sovvenzioni e dei sussidi previsti dall' art. 10 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1972.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1969, è istituito - al Titolo I - Sezione IV - il capitolo 237 con la denominazione: << Sovvenzioni e sussidi a favore di associazioni sportive di carattere dilettantistico regolarmente costituite, anche se prive di personalità giuridica, e di enti, istituzioni, sodalizi, associazioni e comitati che svolgono attività ricreative, anche mediante organizzazione di spettacoli folcloristici e corali o di altre analoghe manifestazioni al fine di incoraggiare e sostenere le loro attività istituzionali >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 236 del suddetto stato di previsione della spesa.
L' onere di lire 200 milioni relativo all' esercizio finanziario 1969 fa carico al sopracitato capitolo 237 e quello per gli esercizi dal 1970 al 1972 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
La variazione inerente al capitolo 236, che viene soppresso, è conseguentemente apportata anche nell' elenco n. 1 approvato con l' articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.