LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1969, n. 2

Modifiche alla legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, concernente: Piano d' intervento regionale per agevolare l' esecuzione di opere pubbliche.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/04/1969
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 1
 
Il primo comma dell' art. 3 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Per le opere indicate ai numeri 2 e 3 dell' articolo precedente è altresì autorizzata la concessione ai Comuni e ai Consorzi di Comuni di contributi, una volta tanto, fino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, non oltre il limite massimo di lire 70 milioni, che può essere elevato a limiti superiori, quando trattasi di Consorzi di Comuni, entro la misura massima di 200 milioni. Nella determinazione di tale forma di contribuzione si terrà conto delle condizioni di necessità degli enti interessati anche in dipendenza delle risultanze dei loro bilanci. >>

Art. 3
 
Per la concessione dei contributi previsti dall' art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni in aumento allo stanziamento già autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970.
L' onere di lire 300 milioni relativo all' esercizio finanziario 1969 fa carico al capitolo 593 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, il cui stanziamento di lire 500 milioni viene elevato a lire 800 milioni, mediante storno di lire 300 milioni dal capitolo 591 dello stesso stato di previsione della spesa.
Al maggior onere di lire 300 milioni riguardante l' esercizio finanziario 1970, che farà carico al corrispondente capitolo del bilancio regionale di detto esercizio, si farà fronte con l' eliminazione della spesa derivante dall' applicazione della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, che esaurisce la sua efficacia nell' esercizio 1969.