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Legge regionale 24 luglio 1969, n. 17

Esercizio dell' uccellagione nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/08/1969
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 1
 
Nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia è fatto divieto di esercitare qualsiasi forma di uccellagione, ad eccezione di quella praticata con appostamenti fissi, debitamente denunciati al Comitato provinciale della caccia, nei limiti e con i mezzi di cui agli articoli successivi.
Art. 2
 
È consentita l' uccellagione con bressana, roccolo, prodina e panie. Le modalità di impiego e le caratteristiche degli attrezzi saranno fissate con il regolamento di esecuzione della presente legge.
È sempre vietata l' installazione di nuovi impianti di uccellagione con reti verticali oltre a quelli esistenti.
Art. 3
 
La licenza di uccellagione può riferirsi ad uno soltanto dei sistemi di cui all' articolo precedente e ad un solo appostamento fisso. Non può essere concessa più di una licenza di uccellagione a favore della stessa persona.
Art. 4
 
È vietato l' impianto dell' appostamento fisso di uccellagione senza il consenso del proprietario o del possessore del terreno.
L' appostamento non può essere collocato ad una distanza inferiore a 1000 metri da altro appostamento o da un osservatorio ornitologico.
Art. 5
 
È vietato in modo assoluto l' esercizio dell' uccellagione sull' arenile e sulla riva del mare fino alla distanza di metri 500 dal limite interno dell' arenile e nei valichi montani d' altitudine superiore agli 800 metri.
Art. 6
 
Quando trattasi di appostamento già esistente e funzionante alla data del 31 dicembre 1968, il Comitato provinciale della caccia può autorizzare deroghe, con particolari cautele, ai limiti di distanza e di altitudine previsti dagli articoli 4 e 5.
Art. 7
 
Qualora l' appostamento si trovi in territorio riservato di diritto, il titolare, per ottenere il nulla osta all' esercizio dell' uccellagione da parte del gestore della relativa riserva, deve provvedere al versamento della quota associativa annua di lire 5.000 a favore della riserva stessa.
In riserva consorziale è fatto obbligo al relativo concessionario di permettere l' esercizio dell' uccellagione al titolare di regolare licenza, il quale verserà la quota annua di L. 5.000 a favore della riserva stessa.
Art. 8
 
Per il funzionamento degli appostamenti fissi il titolare può farsi sostituire temporaneamente da altra persona preventivamente designata al Comitato provinciale della caccia. Nel qual caso detta persona deve essere in grado di esibire agli agenti la licenza di concessione.
Art. 9
 
L' esercizio dell' uccellagione nelle forme sopraindicate è consentito dalla seconda domenica di agosto al 15 dicembre. Sono fatte salve le ulteriori restrizioni di cui all' art. 8 della legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29.
Art. 10
 
L' uccellagione può essere esercitata soltanto da chi sia munito della relativa licenza, rilasciata dall' Amministrazione provinciale competente per territorio. Detta licenza ha la durata di anni cinque ed è soggetta al pagamento a favore della Regione di una tassa annua determinata come segue:
a) per uccellagione con bressana: L. 50.000
b) per uccellagione con roccolo: L. 50.000
c) per uccellagione con prodina: L. 20.000
d) per uccellagione con panie: L. 10.000

Per il rilascio della prima concessione di licenza di uccellagione nonché per la restituzione della licenza medesima nei casi di revoca a seguito di grave infrazione l' interessato deve produrre il certificato di abilitazione all' esercizio dell' uccellagione da rilasciarsi dai Comitati provinciali della caccia, secondo le disposizioni impartite dalla Giunta regionale.
Art. 11
 
Ogni titolare di licenza di uccellagione ha l' obbligo di provvedere nel corso della stagione venatoria all' inanellamento di esemplari di varie specie il cui numero sarà fissato con l' emanando regolamento. Le relative operazioni si svolgeranno alla presenza di agenti o di persone all' uopo incaricate dal Comitato provinciale della caccia.
Al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia della Università di Bologna saranno annualmente forniti a cura del Comitato provinciale i dati riguardanti gli inanellamenti effettuati nella rispettiva provincia.
Art. 12
 
Il Comitato provinciale della caccia può autorizzare osservatori ornitologici, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad esercitare l' uccellagione, in qualsiasi tempo dell' anno, anche a specie proibite e con mezzi vietati, a condizioni da stabilirsi volta per volta e con esenzione da ogni tassa di licenza.
Art. 13
 
In quanto non derogati dalla presente legge e compatibili con le caratteristiche dell' uccellagione si applicano i divieti ed i limiti contenuti nella legge 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni.
Art. 14
 
La violazione delle prescrizioni e dei divieti contenuti nelle norme precedenti è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000. Nell' applicazione di detta sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione commessa.
In caso di particolare gravità, oltre alla sanzione pecuniaria al trasgressore può essere revocata la licenza per un periodo minimo di anni due.
Il ritiro della licenza e la determinazione dell' ammontare della sanzione sono stabiliti dall' Amministrazione provinciale competente, sentito il Comitato provinciale della caccia.
Art. 15
 
Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione ai sensi dell' art. 46 e dell' art. 42 dello Statuto.