LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 luglio 1969, n. 12

Integrazione alla legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, concernente << Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/07/1969
Materia:
210.01 - Agricoltura

Articolo unico
 
La concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, viene estesa per la realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze - ivi comprese le spese di acquisto del terreno necessario per la costruzione delle opere e relativi servizi - occorrenti ad assicurare la raccolta, cura, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti e sottoprodotti della coltura del tabacco, nonché per la realizzazione di manufatti fissi e mobili necessari per la protezione e forzatura dei semenzai della coltura stessa, da parte degli enti richiamati dallo stesso articolo.
Le predette agevolazioni sono applicabili anche per l' ampliamento e l' ammodernamento di preesistenti impianti.
Per gli interventi previsti dalla presente legge si provvederà con i finanziamenti indicati nell' art. 12 della citata legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, e nella legge regionale 7 marzo 1968, n. 14.