LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4

Provvedimenti a favore della cooperazione e vigilanza sulle cooperative.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/01/1968
Allegati:
Materia:
240.04 - Cooperazione

CAPO I
 Registro regionale delle Cooperative
Art. 1
 
È istituito il Registro regionale delle Cooperative: esso è pubblico ed ha sede presso l' Assessorato regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato.
Le funzioni di Conservatore del Registro regionale delle Cooperative sono svolte da un funzionario direttivo dell' Assessorato medesimo, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale al lavoro, alla assistenza sociale ed all' artigianato.
Sono iscritte nel Registro regionale le cooperative ed i consorzi di cooperative che abbiano sede nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia, appartenenti ad una delle seguenti categorie:
a) consumo;
b) produzione e lavoro;
c) agricoltura;
d) edilizia;
e) trasporto;
f) pesca;
g) miste.

L' iscrizione nel Registro regionale sostituisce ad ogni effetto giuridico quella nei registri prefettizi.
La mancanza di iscrizione nel Registro regionale esclude gli enti contemplati nella presente legge da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura, a norma dell' art. 16 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577.
Art. 2
 
Per ottenere l' iscrizione nel Registro regionale delle Cooperative, gli enti cooperativi devono presentare, entro tre mesi dalla loro costituzione, domanda all' Assessorato regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato, allegando i seguenti documenti:
a) atto costitutivo e statuto sociale, autenticati dal notaio o copia conforme dell' atto costitutivo e dello statuto sociale, autenticate dal Cancelliere del tribunale competente per territorio, con la certificazione della Cancelleria dell' adempimento delle formalità prescritte dagli artt. 2519 e 2537 del Codice Civile;
b) elenco nominativo dei soci, con indicazione della loro attività professionale e domicilio, recante in calce la dichiarazione dei legali rappresentanti della società attestante l' ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato e la sussistenza nei confronti di tutti i soci dei requisiti, stabiliti dalla legge e dallo statuto, per l' appartenenza alla cooperativa;
c) elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e del direttore in carica, con l' indicazione dell' amministratore il quale abbia la rappresentanza dell' ente e la firma sociale;
d) eventuale regolamento interno.

I documenti di cui alle lettere b), c) e d) devono essere inviati in duplice copia, sottoscritti dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o da chi lo sostituisce, e da uno dei Sindaci.
L' Ufficio, accertato che per gli atti presentati sono state adempiute le formalità prescritte dagli artt. 2519 e 2537 del Codice Civile e che il numero ed i requisiti dei soci sono quelli prescritti dalla legge e dall' atto costitutivo, sentito il parere del Comitato di cui al successivo art. 11, richiede al Conservatore la iscrizione dell' ente nel Registro regionale delle Cooperative.
Art. 3
 
Le iscrizioni nel Registro e le cancellazioni dallo stesso sono pubblicate d' ufficio, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Per le annotazioni nello Schedario generale della Cooperazione e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni ( BUSA ), l' Ufficio dà periodicamente notizia al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale delle iscrizioni e delle cancellazioni.
Art. 4
 
L' iscrizione degli enti cooperativi è effettuata nel Registro regionale per ordine progressivo. L' iscrizione dovrà indicare:
- la sede legale;
- gli estremi del rogito notarile di costituzione;
- gli estremi dei provvedimenti di omologazione e trascrizione;
- la categoria di appartenenza;
- la durata della società;
- il numero dei soci ed il taglio delle azioni sociali;
- i requisiti mutualistici di cui all' art. 26 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i dati relativi alla pubblicazione nel BUSA;
- le eventuali modifiche statutarie;
- l' Associazione di rappresentanza cui l' ente aderisce;
- gli estremi delle revisioni effettuate e dei provvedimenti adottati;
- ogni altra utile annotazione.

Qualora l' ente cooperativo esplichi più di una delle attività contemplate nel precedente articolo 1, comma primo, sarà annotata l' attività prevalente.
Ciascun foglio del Registro deve essere numerato e vidimato dall' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato.
Il Conservatore è responsabile della tenuta del Registro regionale e dovrà convalidare con la propria firma le annotazioni prescritte dalla presente legge; rilascia d' ufficio il certificato di iscrizione. Non sono ammesse cancellazioni od abrasioni.
In caso di assenza od impedimento egli è sostituito da un funzionario direttivo dell' Assessorato, nominato in conformità all' articolo 1, secondo comma.
Art. 5
 
Gli enti cooperativi contemplati nella presente legge sono tenuti a comunicare all' Assessorato del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato:
a) le modificazioni relative allo Statuto ed alle cariche sociali con le modalità indicate nel precedente articolo 2, lettera a);
b) la messa in liquidazione e lo scioglimento della società;
c) le variazioni del numero dei soci contestualmente all' invio del bilancio annuale;
d) il bilancio annuale, in duplice copia, con allegati: relazione del Consiglio di Amministrazione, verbale dell' Assemblea dei soci, relazione del Collegio dei Sindaci.

Gli atti di cui alle lettere a), b) e d) debbono essere trasmessi entro trenta giorni dalla data dell' avvenuto deposito nella Cancelleria del Tribunale competente.
Art. 6
 
In difetto dei requisiti stabiliti dal DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e integrazioni, le domande di iscrizione nel Registro regionale delle Cooperative sono respinte con provvedimento dell' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato, da notificarsi alla cooperativa interessata mediante lettera raccomandata.
Avverso il provvedimento assessorile è dato ricorso alla Giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla notifica.
La Giunta regionale decide sul ricorso, sentita la Commissione regionale per la Cooperazione di cui all' articolo 8.
Art. 7
 
La cancellazione dal Registro regionale è disposta dall' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato con provvedimento da notificarsi all' ente mediante lettera raccomandata:
a) in caso di cessazione della cooperativa per scioglimento od altra causa di estinzione;
b) in caso di carenza dei requisiti richiesti per l' iscrizione;
c) quando la cooperativa, a seguito di contestazione di gravi infrazioni di legge o statutarie, non abbia provveduto, entro il termine prefissato, ad adempiere alle prescrizioni impartite dall' Ufficio.

Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro è dato ricorso alla Giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla notifica.
La Giunta regionale decide sul ricorso a norma e con le modalità di cui al precedente articolo 6, ultimo comma.
CAPO II
 Commissione regionale per la cooperazione
Art. 8
 
È istituita presso l' Assessorato regionale del lavoro dell' assistenza sociale e dell' artigianato la Commissione regionale per la Cooperazione.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esprimere parere sui progetti di legge e di regolamento in materia di cooperazione;
b) proporre all' Assessorato regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato, provvedimenti, inchieste, studi e iniziative in materia di cooperazione;
c) esprimere parere su tutte le questioni per le quali sia prescritto da leggi e regolamenti, o venga richiesto dall' Assessorato regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato;
d) esprimere parere sulla devoluzione del patrimonio degli enti cooperativi iscritti nel Registro regionale delle Cooperative nei casi di scioglimento, qualora la devoluzione non sia espressamente regolata dagli statuti;
e) esprimere parere sui provvedimenti previsti dagli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del Codice Civile.

Art. 9
 
La Commissione regionale per la Cooperazione è composta:
1) dall' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale e all' artigianato che la presiede;
2) dal direttore del servizio dell' artigianato e cooperazione;
3) da un funzionario direttivo avente qualifica non inferiore a direttore di servizio, rispettivamente degli Assessorati regionali dell' agricoltura, foreste ed economia montana, dell' industria e commercio, dei lavori pubblici;
4) da nove componenti effettivi e nove supplenti in rappresentanza delle cooperative iscritte nel Registro regionale, eletti con le modalità stabilite nel successivo articolo 13;
5) da un rappresentante effettivo ed uno supplente per ciascuna delle associazioni provinciali e circondariali di cui al successivo articolo 20;
6) da quattro esperti in materia di cooperazione, designati dall' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato.

Art. 10
 
La Commissione regionale per la Cooperazione è costituita, su proposta dell' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato, con deliberazione della Giunta regionale.
I componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati o rieletti.
Le funzioni di segreteria della Commissione sono esercitate da un funzionario del servizio della Cooperazione.
La Commissione è convocata dal Presidente; per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
I supplenti partecipano alle sedute in caso di assenza del rispettivo componente effettivo.
Art. 11
 
L' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato, istituisce nell' ambito della Commissione regionale per la Cooperazione un Comitato con i seguenti compiti:
a) esprimere parere sulla iscrizione e sulla cancellazione degli enti cooperativi nel Registro regionale;
b) esprimere parere sulle sanzioni da adottare nei confronti degli enti cooperativi il cui funzionamento, a seguito di ispezione ordinaria e straordinaria, non risulti regolare;
c) esaminare i bilanci annuali;
d) esprimere in caso di urgenza, parere nelle materie di competenza della Commissione regionale per la Cooperazione.

Art. 12
 
Il Comitato è presieduto dall' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale e all' artigianato o, per sua delega, dal Direttore del servizio dell' artigianato e cooperazione. Ne fanno parte:
1) tre componenti effettivi e due supplenti eletti dalla Commissione regionale per la Cooperazione tra la rappresentanza di cui all' articolo 9, n. 4;
2) i rappresentanti effettivi e supplenti indicati nell' articolo 9, n. 5. Alle sedute del Comitato in cui vengono trattate questioni attinenti agli enti cooperativi di una provincia o del circondario, sono chiamati a partecipare soltanto i componenti appartenenti alla rispettiva circoscrizione territoriale;
3) un esperto scelto fra quelli indicati nell' articolo 9, n. 6.

I supplenti, secondo l' ordine di elezione, intervengono alle sedute in caso di assenza dei componenti effettivi della rispettiva categoria di appartenenza.
Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dalla segreteria della Commissione regionale per la Cooperazione.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 13
 
Non più tardi del novantesimo giorno dalla scadenza del mandato della Commissione regionale per la Cooperazione, l' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato indice l' elezione dei rappresentanti degli enti cooperativi di cui al precedente articolo 9, n. 4.
A tal fine l' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato, sentita la Commissione regionale di cui all' articolo 8, stabilirà il numero dei rappresentanti effettivi e supplenti attribuiti a ciascuna categoria o gruppo di categorie di cooperative indicate nel precedente articolo 1, in relazione al numero delle cooperative ed alla loro importanza. Il provvedimento assessorile è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Ogni ente cooperativo elegge i rappresentanti effettivi e supplenti assegnati alla categoria di appartenenza; nel caso in cui i rappresentanti da eleggere siano in numero superiore a due, il voto va espresso per non più di due candidati. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti e siano in possesso dei requisiti di assunzione di pubblici uffici; in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano di età.
Entro venti giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al primo comma, l' Ufficio invia agli enti cooperativi iscritti nel Registro regionale la scheda elettorale predisposta secondo il modello di cui all' allegato A) della presente legge ed una busta recante il bollo dell' ufficio.
La busta contenente la scheda votata dovrà essere restituita mediante raccomandata entro i successivi venti giorni.
Per lo spoglio delle schede è costituita, presso l' Assessorato regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato, una Commissione composta dal direttore del servizio dell' artigianato e cooperazione che la presiede, da un funzionario della Segreteria generale della Giunta regionale e da tre rappresentanti della Commissione regionale per la Cooperazione scelti dalla Commissione stessa fra i componenti di cui all' articolo 9, n. 5.
Lo spoglio è effettuato, presso l' Assessorato regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato, al quarantunesimo giorno dell' indizione delle elezioni, alle ore 10, in seduta pubblica.
Le operazioni di scrutinio devono essere precedute dall' apertura delle buste pervenute entro il termine stabilito; di esse dovrà redigersi processo verbale.
Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente.
Avverso le operazioni elettorali è dato ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
CAPO III
 Revisione delle Cooperative
Art. 14
 
Per quanto non è espressamente disposto con la presente legge, le attribuzioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e degli Organi periferici delle Amministrazioni dello Stato in materia di vigilanza sulle cooperative, trasferite all' Amministrazione regionale con il DPR 9 agosto 1966, n. 808, sono esercitate dall' Assessorato regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato.
Art. 15
 
La vigilanza si esplica attraverso la revisione ordinaria e straordinaria.
La revisione ordinaria è eseguita almeno una volta ogni due anni al fine di prestare assistenza e consiglio agli organi dell' ente cooperativo per il retto funzionamento di esso, il miglior conseguimento degli scopi statutari e mutualistici e la eliminazione di eventuali irregolarità amministrative.
Essa è diretta ad accertare principalmente:
a) l' osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;
b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per le agevolazioni tributarie o di altra natura;
c) il regolare funzionamento contabile ed amministrativo dell' ente;
d) l' esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall' ente;
e) la consistenza patrimoniale dell' ente e lo stato delle attività e delle passività.

La revisione straordinaria è eseguita, con l' osservanza delle disposizioni stabilite per le ispezioni ordinarie, ed è disposta dall' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato, in caso di grave irregolarità.
Le revisioni ordinarie e straordinarie non sostituiscono quelle di carattere tecnico che eventualmente possono essere disposte dalle Amministrazioni dello Stato competenti in materia.
Art. 16
 
Le revisioni ordinarie per gli enti cooperativi aderenti alle associazioni di cui al successivo articolo 20 sono effettuate dalle rispettive associazioni a mezzo di propri revisori, iscritti all' Albo di cui all' articolo 19 della presente legge.
Le revisioni straordinarie, nonché quelle ordinarie per le cooperative che non aderiscono alle associazioni di cui al comma precedente, sono eseguite da funzionari dell' Assessorato regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato, ovvero da altri funzionari della Regione, o dai revisori iscritti nell' Albo regionale incaricati dall' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato.
Art. 17
 
Gli enti cooperativi hanno l' obbligo di mettere a disposizione del revisore tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni ed i chiarimenti che fossero loro richiesti.
Di ogni revisione deve essere redatto un verbale in triplice copia, secondo il modello predisposto dall' Assessorato regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato, da sottoscriversi dal revisore e dal legale rappresentante dell' ente il quale può farvi annotare le sue osservazioni. Le copie del verbale vanno consegnate dal revisore all' ente revisionato, alla Ripartizione della Cooperazione ed all' Associazione cui la cooperativa aderisce.
Entro quindici giorni dalla data del verbale, l' ente revisionato può presentare ulteriori osservazioni.
Il revisore è tenuto al segreto d' ufficio.
Art. 18
 
In caso di irregolarità non sanata entro i termini fissati nel verbale di revisione, ovvero in qualsiasi altro caso di constatata grave irregolarità, l' Ufficio diffida l' ente a provvedere alla regolarizzazione.
Qualora l' ente non ottemperi alla diffida entro il termine stabilito, può esserne disposta la cancellazione dal Registro regionale delle Cooperative a norma del precedente articolo 7.
I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del Codice Civile sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato.
I provvedimenti di cui al secondo e terzo comma del presente articolo sono trascritti dal Conservatore nel Registro regionale delle Cooperative e pubblicati, a cura dell' Ufficio, nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Essi devono essere inoltre comunicati al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per l' annotazione nello Schedario Generale della Cooperazione.
Art. 19
 
È istituito presso l' Assessorato del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato l' Albo regionale dei revisori degli enti cooperativi soggetti alla vigilanza dell' Amministrazione regionale.
Nell' Albo sono iscritti, su domanda, i cittadini italiani abilitati all' esercizio delle professioni di avvocato, procuratore legale, dottore commercialista, revisore ufficiale dei conti, ragioniere.
Possono essere, altresì, iscritti i cittadini italiani in possesso del diploma di istruzione media - superiore che abbiano conseguito un attestato di idoneità negli appositi corsi indetti dall' Amministrazione regionale ovvero dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
I revisori iscritti all' Albo devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l' assunzione di pubblici uffici e non trovarsi, nell' esercizio dell' attività di revisione, nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.
La domanda di iscrizione all' Albo, redatta in carta legale, va diretta all' Assessorato regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato e corredata dai seguenti documenti:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) titolo di studio;
3) attestato di idoneità a revisore di cooperative, rilasciato dall' Amministrazione regionale o dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

L' iscrizione agli albi professionali sostituisce i documenti di cui al precedente comma.
Art. 20
 
Per la vigilanza sulle cooperative ed ogni altro compito inerente all' assistenza ed allo sviluppo della cooperazione l' Assessorato regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato si avvale:
a) delle Associazioni provinciali o circondariali di cooperative operanti nella regione, che risultino aderenti ad una delle Associazioni Nazionali giuridicamente riconosciute dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell' articolo 5 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577;
b) di altre Associazioni provinciali o circondariali di cooperative che abbiano almeno 100 cooperative aderenti, che dimostrino di avere una organizzazione adeguata ai compiti di assistenza e vigilanza che saranno demandati e che a ciò siano autorizzate con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato, sentita la Commissione regionale per la Cooperazione.

A tal fine le Associazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma devono trasmettere all' Assessorato regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato:
a) copia dell' atto costitutivo e dello statuto;
b) copia del verbale di costituzione degli organi sociali;
c) relazione annuale sull' attività di vigilanza ad esse demandata;
d) elenco degli enti cooperativi aderenti corredato dalla documentazione comprovante l' adesione;
e) copia degli atti concernenti le modifiche allo Statuto, alla composizione degli organi sociali ed al numero dei soci.

Nell' esecuzione delle funzioni di vigilanza le associazioni sono tenute ad osservare le norme impartite dall' Assessorato regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato.
L' autorizzazione di cui al primo comma può essere revocata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato, sentita la Commissione regionale per la Cooperazione, quando l' Associazione non risulti in grado di assolvere i compiti attribuiti.
Art. 21
 
La Giunta regionale è autorizzata ad istituire corsi di formazione e di perfezionamento per revisori di cooperative.
Le modalità di istituzione e di finanziamento dei corsi saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato.
Art. 22
 
La spesa per le revisioni ordinarie e straordinarie è a carico della Regione.
Per le revisioni previste dal primo comma dell' articolo 16 spetta all' Associazione cui l' ente revisionato aderisce, per ciascun biennio, una somma a titolo di rimborso spese di entità pari al contributo stabilito, a norma dell' articolo 8 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e integrazioni, a carico delle cooperative aventi uguale numero di soci e capitale sociale. A tal fine le Associazioni interessate trasmetteranno mensilmente all' Assessorato del lavoro, dell' assistenza sociale dell' artigianato appositi prospetti riepilogativi delle revisioni effettuate nel corrispondente periodo con l' osservanza delle norme di cui all' articolo 20, penultimo comma, e con l' indicazione degli enti revisionati, delle generalità del revisore e della data di ciascuna revisione.
Per le revisioni straordinarie ai revisori è corrisposto il normale trattamento di missione considerando gli estranei all' Amministrazione equiparati alla qualifica di direttore di servizio, ex coeff. 500; per le revisioni ordinarie, di cui al secondo comma dell' articolo 16, ai revisori spetta a titolo di rimborso forfettario delle spese una diaria giornaliera nella misura stabilita per i revisori del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che effettuano le revisioni ordinarie di cui all' ultimo comma dell' articolo 3 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577.
Alla liquidazione della spesa per le revisioni provvede con proprio decreto l' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale e all' artigianato.
CAPO IV
 Norme transitorie finali
Art. 23
 
Gli enti cooperativi che, alla data di entrata in vigore del DPR 9 agosto 1966, n. 808, risultino iscritti nei Registri Prefettizi della Regione e quelli che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto l' iscrizione nei Registri con delibera della Giunta regionale sono trascritti, senza alcuna formalità, a cura del Conservatore, nel Registro Regionale.
Art. 24
 
Sino al 31 marzo 1968 possono essere iscritti nell' Albo Regionale dei Revisori i cittadini italiani già iscritti negli appositi elenchi dei revisori di enti cooperativi che abbiano esplicato per almeno un anno attività di revisori degli enti medesimi.
A tal fine essi dovranno presentare domanda all' Assessorato regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato, allegando i seguenti documenti:
1) certificato di cittadinanza;
2) attestazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o delle Associazioni riconosciute ai sensi dell' articolo 5 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577, da cui risulti l' esercizio dell' attività di revisori di enti cooperativi per almeno un anno.

Fino al 31 dicembre 1968 possono essere ammessi ai corsi per revisori, di cui al precedente articolo 19, anche coloro che, iscritti negli appositi elenchi di revisori di enti cooperativi, non siano in possesso del requisito dell' anno di anzianità di revisore previsto dal primo comma del presente articolo.
Art. 25
 
Nella prima applicazione della presente legge l' elezione dei rappresentanti delle cooperative prevista dal precedente articolo 13 deve essere indetta entro tre mesi dalla rinnovazione del Consiglio regionale.
Sino alla data dell' elezione stessa, i componenti di cui all' articolo 9, n. 4, verranno nominati, per ciascuna categoria dall' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale ed all' artigianato, sentite le Associazioni indicate nell' articolo 20.
Art. 26
 
Le spese per il funzionamento delle Commissioni e del Comitato di cui agli articoli 8 - 11 e 13 della presente legge, previste per il corrente esercizio in lire 1 milione, fanno carico al capitolo 274 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1967 e gli oneri relativi agli esercizi futuri, previsti nell' ammontare annuo di lire 10 milioni, faranno carico sul corrispondente capitolo dei successivi bilanci regionali.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 è istituito il capitolo 280 con la denominazione: << spese per la revisione ordinaria e straordinaria delle cooperative e per l' istituzione dei corsi per revisori di cooperative >>, e con lo stanziamento di lire 3 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 78 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1967.
Le spese di cui agli articoli 21 e 22 della presente legge, previste per l' esercizio 1967 in lire 3 milioni, fanno carico al sopracitato capitolo 280, e quelle relative agli esercizi futuri, previste nell' ammontare annuo di lire 25 milioni, faranno carico sul corrispondente capitolo dei successivi bilanci regionali.
Alla presunta maggiore spesa annua di lire 31 milioni per gli esercizi successivi si provvederà con l' incremento naturale previsto per detti esercizi nel gettito della quota erariale di imposta sulle società ed obbligazioni assegnata alla Regione ai sensi dell' articolo 49, punto 6, dello Statuto regionale.
Art. 27
 
Cessa di avere applicazione nel territorio della Regione ogni normativa che sia incompatibile con la disciplina della presente legge o, comunque, con l' esercizio da parte della Regione delle proprie attribuzioni in materia di cooperazione e di vigilanza sulle cooperative.
Art. 28
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli -Venezia Giulia.