LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 dicembre 1968, n. 38

Modificazioni alla legge regionale 28 marzo 1968, n. 21.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/12/1968
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 
Nella legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, dopo l' articolo 63 è inserito il seguente:
<< Art. 63 bis
 
Al personale provvisto di uno stipendio, comprensivo degli aumenti periodici, maggiore di quello che gli spetterebbe nella qualifica di inquadramento, sono attribuiti, in detta qualifica, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d' importo immediatamente superiore a quello goduto prima dell' inquadramento. >>

Art. 2
 
Nell' art. 64, primo comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, sono soppresse la parole << degli scatti di stipendio >>.
Art. 3
 
Il primo comma dell' art. 70 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è sostituito dal seguente:
<< Il servizio prestato ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, o nell' effettivo svolgimento dell' incarico previsto dal terzo comma dell' art. 2 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 7, sempreché quest' ultimo non sia già stato valutato in sede di attribuzione della qualifica, è utile ad ogni effetto; sono fatti salvi, ai fini delle promozioni alle qualifiche superiori e della progressione economica, i termini più favorevoli previsti dal successivo terzo comma. >>

Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.