LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 dicembre 1968, n. 37

Modificazione dell' art. 3 della legge regionale 13 gennaio 1966, n. 2.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/12/1968
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Articolo unico
 
L' articolo 3 della legge regionale 13 gennaio 1966, n. 2, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 
Il Comitato è composto:
a) dall' Assessore all' industria ed al commercio, che lo presiede;
b) dal Direttore marittimo di Trieste;
c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dell' armamento;
d) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell' armamento;
e) da un rappresentante del Registro Italiano Navale;
f) da un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione;
g) da un rappresentante dell' Ente Porto di Trieste;
h) da un rappresentante dell' industria cantieristica designato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione. >>