PARTE I
(Istituzione dell' Assessorato dell' urbanistica e del
Servizio di vigilanza sulle cooperative e
passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza
della Giunta regionale)
Art. 1
Gli articoli 1 e 5 della
legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, modificata dalla
legge regionale 4 aprile 1966, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:
<< Art. 1
La Giunta regionale è composta dal Presidente, da dieci Assessori effettivi e da due Assessori supplenti.
Art. 5
Gli Assessorati regionali sono i seguenti:
- Assessorato regionale dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana;
- Assessorato regionale degli enti locali;
- Assessorato regionale delle finanze;
- Assessorato regionale dell' igiene e della sanità;
- Assessorato regionale dell' industria e del commercio;
- Assessorato regionale dell' istruzione e delle attività culturali;
- Assessorato regionale dei lavori pubblici;
- Assessorato regionale del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato;
- Assessorato regionale del turismo;
- Assessorato regionale dell' urbanistica. >>
Art. 2
Nell'
art. 6 della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, modificata dalla
legge regionale 4 aprile 1966, n. 4:
a) il numero 7) è sostituito dal seguente: << 7) - Trasporti su funivie e linee automobilistiche, tramviarie e filoviarie d' interesse regionale; linee marittime di cabotaggio fra gli scali della Regione >>;
b) dopo il numero 7), sono inseriti i seguenti: << 7 bis) - Disciplina dei servizi pubblici d' interesse regionale ed assunzione di tali servizi >>; << 7 ter) - Sviluppo della cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative >>.
Art. 3
Nell'
art. 13 della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, il numero 4 è sostituito dal seguente:
<< 4) - Cooperative di lavoro, eccetto quelle contemplate al n. 9) dell' art. 7 ed al n. 3 dell' art. 10 e quelle altre, la cui attività prevalente inerisca a materie di competenza di altri Assessorati >>.
Art. 6
Il
terzo comma dell' art. 3 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< Alle dipendenze della Presidenza della Giunta sono posti inoltre la Direzione regionale della programmazione, studi e statistica, il Servizio dei trasporti, il Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative, il Servizio dei libri fondiari ed il Servizio delle attività ricreative e sportive. >>
Art. 8
Dopo l'
art. 9 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, è inserito il seguente:
<< Art. 9 bis
Il Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative cura la trattazione degli affari relativi alla tenuta del Registro regionale delle cooperative e dell' Albo regionale dei revisori degli enti cooperativi, alla revisione delle cooperative ed, in genere, all' applicazione della
legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4, nonché la trattazione - per quanto di competenza della Regione - di ogni altro affare in materia di vigilanza sulle cooperative. >>
Art. 9
Nell'
art. 26 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, il numero 2) è sostituito dal seguente:
<< 2) - Il Servizio dell' artigianato e della cooperazione, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi all' artigianato - compresa la vigilanza sull' Ente per lo sviluppo dell' artigianato e sulle Commissioni provinciali e regionali dell' artigianato - e di quelli relativi alle cooperative di lavoro, per quanto non eccettuato dall' art. 13, numero 4), della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1 e successive modificazioni >>.
Art. 10
Il
titolo X della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< TITOLO X
Assessorato del turismo
Art. 27
Dell' Assessorato, di cui al presente titolo, fa parte la Direzione regionale del turismo che comprende il Servizio del turismo e dell' industria alberghiera con il compito di curare la trattazione degli affari relativi al turismo ed all' industria alberghiera nella regione, nonché la trattazione degli affari relativi alla vigilanza sugli Enti provinciali per il turismo e sulle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. >>
Art. 11
Dopo il
titolo X della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, è inserito il seguente:
<< TITOLO XI
Assessorato dell' urbanistica
Art. 27 bis
Dell' Assessorato, di cui al presente titolo, fa parte la Direzione regionale dell' urbanistica, che comprende:
1) il Servizio per la pianificazione urbana, con il compito di esaminare i piani comprensoriali e comunali, i programmi di fabbricazione, i regolamenti edilizi ed ogni altro strumento urbanistico a livello subordinato, nonché di svolgere le funzioni previste dalle leggi, per la vigilanza, il controllo e la consulenza sull' attività urbanistica degli enti locali e dei privati;
2) il Servizio per la pianificazione territoriale, con il compito di curare l' elaborazione, l' aggiornamento e l' osservanza del piano urbanistico regionale e di ogni altro piano di iniziativa regionale, di curare gli studi e l' elaborazione dei modelli regionali in materia urbanistica, nonché di amministrare ed aggiornare la cartografia regionale.
La Direzione regionale dell' urbanistica cura, inoltre, gli adempimenti giuridico - amministrativi, connessi alle materie ad essa attribuite.>>
Art. 12
I provvedimenti in materia urbanistica, che, ai sensi della
legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, debbono essere adottati dalla Giunta regionale o debbono essere preceduti da una deliberazione della medesima, sono proposti dall' Assessore all' urbanistica.
Art. 13
Le funzioni di Presidente sono attribuite all' Assessore.
Art. 14
Quando nelle leggi o nei regolamenti regionali è fatta menzione dell' Assessorato dei trasporti e del turismo e dell' Assessore ai trasporti e al turismo, la menzione s' intende riferita:
- alla Presidenza della Giunta regionale ed al Presidente della Giunta stessa od all' Assessore da lui delegato, se trattasi di materia compresa fra quelle indicate nell' art. 7 della presente legge;
- all' Assessorato ed all' Assessore del turismo, se trattasi di materia compresa fra quelle indicate nell' articolo 10 della presente legge.
Art. 15
Il Registro regionale delle cooperative, la Commissione regionale per la cooperazione e l' Albo regionale dei revisori degli enti cooperativi s' intendono istituiti presso la Presidenza della Giunta regionale.
Le attribuzioni, che la
legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4, demanda all' Assessorato del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato ed all' Assessore al lavoro, all' assistenza sociale e all' artigianato, s' intendono devolute alla Presidenza della Giunta regionale e, rispettivamente, al Presidente della Giunta stessa od all' Assessore da lui delegato.
Quando nelle leggi e nei regolamenti regionali è fatta menzione del Servizio dell' artigianato e della cooperazione e dell' Assessorato del lavoro, dell' assistenza sociale e dell' artigianato, la menzione s' intende riferita - se trattasi di materia compresa fra quelle indicate nell' articolo 8 della presente legge - rispettivamente, al Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative ed alla Presidenza della Giunta regionale.
Art. 16
Il numero dei posti previsto per la qualifica di direttore di servizio di I classe del ruolo giuridico - amministrativo viene aumentato di un' unità.
Il numero dei posti previsto per la qualifica di direttore di sezione del ruolo giuridico - amministrativo viene diminuito di un' unità.
PARTE II
(Nuove disposizioni sull' Ufficio legislativo e legale
della Regione)
Art. 18
Il posto di Avvocato della Regione è conferito:
a) a persona che sia stata per almeno 15 anni magistrato dell' ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative od avvocato dello Stato e che non abbia superato il 60 anno di età;
b) o ad un avvocato, di età non superiore agli anni 50, che abbia esercitato per almeno 20 anni la professione forense e che sia abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione;
c) o ad un dipendente regionale, scelto fra i direttori regionali provenienti dal ruolo giuridico - amministrativo e fra i direttori di servizio di I classe del medesimo ruolo.
Art. 19
L' Avvocato della Regione ha la posizione giuridica ed il trattamento economico di direttore regionale.
Tuttavia, quando l' avvocato della Regione provenga da una delle categorie indicate alla lettera a) del secondo comma dell' art. 18 e la retribuzione base, che gli spetterebbe ai sensi del precedente comma, sia inferiore all' ammontare degli emolumenti fissi, stabiliti dalle leggi dello Stato per la qualifica che egli aveva presso l' Amministrazione di provenienza, sono a lui dovuti, a titolo di retribuzione base, gli anzidetti emolumenti fissi.
Art. 20
La Regione, gli Enti da essa dipendenti e, per le controversie relative alle funzioni delegate, gli Enti menzionati nell' art. 11 dello Statuto regionale - quando, nelle ipotesi legislativamente previste, non si avvalgono del patrocinio dell' Avvocatura dello Stato - possono farsi assistere, rappresentare e difendere in giudizio, dinanzi alla Corte Costituzionale ed a qualsivoglia giurisdizione, dall' Avvocato della Regione, purché questi sia iscritto nell' Albo speciale della Cassazione, nel primo caso, e nell' Albo ordinario negli altri casi.
Per le di lui prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa, è dovuto all' Avvocato della Regione uno speciale compenso nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l' Ente patrocinato. Il compenso è determinato in base alle tariffe forensi.
Art. 21
Con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con le pubbliche Amministrazioni di appartenenza, nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi che ne regolano il rispettivo stato giuridico, possono essere chiamati a collaborare con l' Ufficio legislativo e legale, singolarmente o riuniti in Commissioni, con incarichi a tempo determinato, per lo studio di speciali problemi legislativi o giuridici e per consultazioni particolarmente impegnative, persone che appartengono od abbiano appartenuto ad una delle seguenti categorie: professori od assistenti universitari, magistrati dell' ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative, liberi professionisti, nonché impiegati pubblici, anche a riposo, particolarmente esperti nelle materie da trattare. Con la stessa deliberazione o con altre successive, sono determinati i compensi da corrispondere in relazione all' importanza del lavoro affidato, osservate, in quanto applicabili, le tariffe forensi per prestazioni stragiudiziali.
Art. 22
Le spese di personale derivanti dall' applicazione degli articoli 16 e 19 della presente legge faranno carico, per i rispettivi assegni, compensi ed indennità, ai capitoli 31, 33, 37 e 38 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' art. 21 della presente legge faranno carico, per l' esercizio finanziario 1968, al capitolo 14 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità. Gli oneri per gli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci regionali di detti esercizi.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968 è istituito << per memoria >> il capitolo 494 con la seguente denominazione: << Spese, compensi e diritti per liti ed arbitraggi (spesa obbligatoria) >>.
Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione dell' art. 20 della presente legge faranno carico, per l' esercizio finanziario 1968, al precitato capitolo 494 e, per gli esercizi successivi, ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.
Art. 23
Sono abrogate le norme regionali incompatibili con la presente legge.
Art. 24
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.