LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 1968, n. 3

Stati di previsione dell' entrata e della spesa della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia per l' esercizio finanziario 1968.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/01/1968
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 
Sono autorizzati l' accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l' esercizio finanziario 1968, giusta lo stato di previsione dell' entrata annesso alla presente legge (tabella A).
Art. 2
 
È approvato in lire 37.000.000.000 il totale generale della spesa della Regione per l' esercizio finanziario 1968.
Art. 3
 
È autorizzato il pagamento delle spese della Regione, per l' esercizio finanziario 1968, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).
Art. 4
 
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1968.
Art. 5
 
Per l' esercizio finanziario 1968 le spese derivanti da speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l' importo, sono autorizzate nell' ammontare indicato nell' elenco n. 1, annesso alla presente legge.
Art. 6
 
Per gli effetti di cui all' art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle iscritte nell' elenco n. 2, annesso alla presente legge.
Art. 7
 
Per gli effetti di cui al secondo comma dell' art. 41 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito e per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi, quelle iscritte nell' elenco n. 3, annesso alla presente legge.
Art. 8
 
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle Finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, la istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell' entrata.
Art. 9
 
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell' Assessore alle Finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine (capitolo n. 496) e la loro iscrizione ai corrispondenti capitoli del bilancio.
Art. 10
 
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell' Assessore alle Finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti e da presentare al Consiglio regionale per la convalida con legge regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo n. 497) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi.
Art. 11
 
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle Finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, l' iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell' entrata, degli stanziamenti occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente articolo 7.
Art. 12
 
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti, di concerto con l' Assessore alle Finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli dello stato di previsione della spesa.
Art. 13
 
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell' Assessore alle Finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, all' istituzione di capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere o riscosse e rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto dell' esercizio precedente, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.
Art. 14
 
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' Agricoltura, alle Foreste ed all' Economia montana, di concerto con l' Assessore alle Finanze, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, l' iscrizione ai capitoli 824 - 825 - 826 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 76 dello stato di previsione dell' entrata, della quota parte degli stanziamenti assegnati alla Regione ai sensi dell' art. 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 15
 
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' Agricoltura, alle Foreste ed all' Economia montana, di concerto con l' Assessore alle Finanze, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti l' iscrizione al capitolo 827 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 77 dello stato di previsione dell' entrata, della quota parte degli stanziamenti assegnati alla Regione ai sensi dell' art. 11 della legge 23 maggio 1964, n. 404, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 16
 
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' Agricoltura, alle Foreste ed all' Economia montana, di concerto con l' Assessore alle Finanze, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, l' iscrizione ai capitoli 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812 e 813 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto del capitolo 78 dello stato di previsione dell' entrata, della quota parte degli stanziamenti assegnati alla Regione ai sensi dell' art. 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.
Art. 17
 
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore ai Trasporti e al Turismo, di concerto con l' Assessore alle Finanze, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, l' iscrizione al capitolo 469 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 79 dello stato di previsione dell' entrata, della quota parte degli stanziamenti assegnati alla Regione ai sensi dell' art. 10 della legge 4 marzo 1958, n. 174.
Art. 18
 
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia, di concerto con l' Assessore alle Finanze, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, l' istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa e l' iscrizione ad essi - in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell' entrata, istituiti a termini dell' art. 8 della presente legge e in conformità alla specifica destinazione data loro dai competenti Ministeri - dei fondi eventualmente assegnati dallo Stato in favore della Regione, in applicazione di particolari disposizioni legislative.
Art. 19
 
Sono autorizzati, per l' esercizio finanziario 1968 e successivi, limiti di impegno di importo e di durata corrispondenti alle assegnazioni di fondi per spese ripartite in annualità, disposti dalle Amministrazioni dello Stato, sulla base delle norme richiamate nei precedenti articoli.
Art. 20
 
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle Finanze, è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, le variazioni compensative agli stanziamenti iscritti ai capitoli riguardanti stipendi, paghe ed altri assegni fissi, compensi per lavoro straordinario ed indennità di missione, occorrenti in dipendenza di trasferimenti di personale, disposti nel corso dell' esercizio finanziario, da un ramo all' altro dell' Amministrazione regionale, in base all' art. 10 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 7.
Le variazioni predette devono esaurirsi nell' ambito di capitoli, compresi tra quelli indicati nel comma precedente, che abbiano analoga denominazione.
Art. 21
 
I residui risultanti al 1 gennaio 1968 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell' esercizio finanziario 1968, soppressi nel corso dell' esercizio finanziario in seguito all' istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.
Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.
Art. 22
 
Fermo restando il disposto dell' art. 15 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 9, le spese fisse relative a stipendi, fitti passivi, contributi in annualità, canoni ed altre d' importo e scadenza determinate, sono disposte in base a ruoli firmati dal Presidente della Giunta regionale o dagli Assessori competenti per materia, vidimati dal Direttore della Ragioneria Generale della Regione e trasmessi, per gli adempimenti di competenza, alla Delegazione della Corte dei Conti.
Per le variazioni dei ruoli si applica la medesima disciplina stabilita al precedente comma.
Le competenze che in materia sono esercitate, nell' Amministrazione dello Stato, dalle Direzioni Provinciali del Tesoro, si intendono attribuite all' Assessorato delle Finanze - Ragioneria Generale della Regione.
Gli ordini di pagamento tratti sui ruoli di spesa fissa, sono firmati dall' Assessore alle Finanze e vistati dal Direttore della Ragioneria Generale, che li trasmette al Tesoriere regionale.
Per quanto non previsto nel presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nella Legge e nel Regolamento per la contabilità generale dello Stato e nelle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro.
Art. 23
 
A parziale modifica di quanto disposto dall' art. 16 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 9, si fa rinvio alle norme contenute nella Legge e nel Regolamento per la contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili, per ciò che concerne l' autorizzazione ad aperture di credito a favore di funzionari delegati.
Art. 24
 
È approvato il bilancio di previsione dell' Azienda delle Foreste della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia per l' esercizio finanziario 1968, annesso alla presente legge (allegato n. 1), a termini dell' art. 11 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, ed è stabilito nella somma di lire 535 milioni il contributo da versare all' Azienda ai sensi dell' art. 12, lettera g), della citata legge regionale istitutiva dell' Azienda medesima.
Per gli effetti di cui all' art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle inscritte nell' elenco a) annesso al predetto bilancio (allegato n. 1).
Il Presidente dell' Azienda, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, il prelevamento di somme dall' apposito fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine (cap. 58) e la loro inscrizione ai corrispondenti capitoli del bilancio.
Il Presidente dell' Azienda è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, l' istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell' entrata dell' Azienda stessa.
Art. 25
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.