Art. 1
È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Comitato regionale economico - sociale.
Art. 2
Il Comitato:
a) procede - almeno una volta all' anno - all' esame della situazione economica e sociale della regione, prospettando gli obiettivi dello sviluppo economico ed i relativi mezzi d' intervento;
b) formula osservazioni sulle iniziative legislative che, per la loro particolare rilevanza economica e sociale, la Giunta regionale sottoponga al suo parere;
c) è preventivamente consultato dalla Giunta regionale, quando essa debba adottare le deliberazioni menzionate nell' articolo 11, primo comma, della legge regionale 27 agosto 1965, n. 17;
d) dà parere in ogni altro caso previsto da leggi o regolamenti regionali ed ogni qualvolta il Presidente della Giunta regionale ritenga di interpellarlo per questioni di carattere economico e sociale;
e) esercita le attribuzioni che le norme regionali demandano al Comitato di consultazione permanente per la programmazione regionale;
f) può chiedere alla Giunta che siano promossi studi, esami ed indagini in materia economica e sociale.
Per l' esercizio delle sue funzioni, il Comitato ha facoltà di chiedere informazioni alla Presidenza della Giunta regionale.
Art. 3
Il Comitato è composto dal Presidente, designato dalla Giunta regionale, e dai seguenti membri:
a) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della regione e i Sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia, il Presidente della Comunità carnica, o i loro rispettivi delegati;
b) quindici rappresentanti dei datori di lavoro, delle categorie autonome e della cooperazione, designati dalle organizzazioni regionali più rappresentative;
c) quindici rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative;
d) quattro esperti nelle materie economiche e sociali, designati dalla Giunta regionale di cui uno competente nei problemi che riguardano Comunità portatrici di particolari interessi.
Art. 4
Il Presidente ed i membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il Comitato elegge, nel proprio seno, due Vicepresidenti.
La posizione di componente del Comitato è incompatibile con quella di membro del Parlamento o di Consigliere regionale o di dipendente della Regione.
Art. 5
Il Comitato viene rinnovato ogni quattro anni.
Per la riconferma del Presidente e dei membri, di cui alle lettere b), c), d) dell' art. 3, è necessaria una nuova designazione.
Quando, per dimissioni od altro motivo, taluno dei componenti del Comitato debba essere sostituito, la sostituzione ha luogo per il tempo che ancora rimane alla scadenza del quadriennio.
Art. 6
Il Presidente del Comitato può, di volta in volta, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, esperti nelle materie in discussione.
Il servizio di segreteria del Comitato è svolto da apposito Ufficio, con personale della Presidenza della Giunta regionale.
Art. 7
I pareri del Comitato debbono essere resi entro il termine stabilito dall' organo che ha fatto la richiesta. Il Presidente del Comitato ha facoltà di chiedere una proroga.
Art. 8
Al Presidente del Comitato è attribuita, in luogo del gettone di presenza, un' indennità di carica di L. 100 mila al mese.
Art. 9
Entro tre mesi dalla data della sua costituzione, il Comitato provvederà all' elaborazione di un progetto di regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.
Il regolamento sarà, poi, deliberato ed emanato ai sensi dell' art. 46 e dell' art. 42, lettera b), dello Statuto regionale.
Art. 11
Le spese per il funzionamento del Comitato, indicate nell' art. 8 della presente legge, faranno carico, per il corrente esercizio, al capitolo 51 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità e, per gli esercizi successivi, ai capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.
Art. 12
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.