CAPO II
Piano urbanistico regionale
Art. 2
Predisposizione del piano urbanistico regionale
In armonia con la programmazione economica nazionale e regionale e con le norme fondamentali della pianificazione urbanistica nazionale, la Giunta regionale predispone la progettazione del piano urbanistico regionale.
Art. 3
Contenuto del piano urbanistico regionale
Il piano urbanistico regionale:
a) contempla l' intero territorio regionale;
b) stabilisce le direttive ed i criteri metodologici per assicurare l' unità degli indirizzi e la omogeneità dei contenuti della pianificazione urbanistica di grado subordinato;
c) indica le zone degli insediamenti edilizi, urbani e rurali, in relazione alle esigenze economico - sociali delle varie zone del territorio regionale;
d) determina, fatte salve le attribuzioni spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato, l' assetto territoriale delle attività industriali, agrarie e terziarie, le zone di valorizzazione turistica e di interesse archeologico e paesistico, i perimetri dei centri di interesse storico, artistico ed ambientale, le sedi delle opere pubbliche e degli impianti necessari per i servizi di interesse regionale, le altre aree da riservare a destinazioni speciali in attuazione di leggi o di provvedimenti di competenza della Regione;
e) individua comprensori urbanistici, comprendenti territori di due o più Comuni contermini;
f) elenca i Comuni obbligati alla formazione di piani regolatori generali;
g) indica gli altri Comuni, non tenuti alla formazione di piani regolatori generali e, tuttavia, obbligati a formare piani particolareggiati per determinate zone del loro territorio.
Art. 4
Elementi del piano urbanistico regionale
Il piano urbanistico regionale è costituito da:
1) le rappresentazioni grafiche in numero e scala convenienti per riprodurre l' assetto territoriale previsto dal piano;
2) la relazione illustrativa delle scelte operate e dei criteri seguiti nella pianificazione;
3) l' elenco dei Comuni obbligati a formare piani regolatori del loro territorio, nonché l' elenco dei Comuni obbligati alla formazione di soli piani particolareggiati per zone determinate del loro territorio;
4) le norme per l' attuazione del piano.
Art. 5
Formazione del piano urbanistico regionale
La Giunta regionale delibera il progetto di piano urbanistico regionale, sentiti i pareri del Comitato di consultazione permanente per la programmazione regionale e del Comitato urbanistico regionale.
Entrambi i pareri devono essere comunicati per iscritto, nel termine di sessanta giorni dalla trasmissione del piano.
Art. 6
Deposito del progetto di piano - Osservazioni
e proposte
Il progetto deliberato dalla Giunta regionale è depositato, per trenta giorni consecutivi, presso gli uffici della Regione. Le date di deposito del progetto sono preventivamente rese note, mediante un avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, sulla stampa locale e in un manifesto affisso nei singoli Comuni.
Chiunque può prendere visione del progetto, in tutti i suoi elementi, e presentare osservazioni nel pubblico interesse, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del deposito.
Nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del deposito, i Comuni interessati possono far pervenire alla Giunta regionale proposte di modifica del piano.
Art. 7
Esame delle osservazioni e delle proposte
Qualora la Giunta regionale, esaminate le osservazioni e le proposte pervenute, deliberi di modificare il progetto di piano, le variazioni sono apportate con il procedimento previsto dagli articoli 5 e 6, ma i termini sono ridotti alla metà.
Ulteriori osservazioni e proposte possono essere presentate, solo in quanto attinenti alle parti variate. Sulla pronuncia giuntale, relativa alle medesime, non sono ammesse altre osservazioni o proposte.
Art. 8
Adozione del piano urbanistico regionale - Parere
del Ministero dei Lavori Pubblici
Il progetto definitivo del piano urbanistico regionale è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
Subito dopo l' adozione, il piano è comunicato, ai sensi dell'
articolo 23 del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, al Ministero dei Lavori Pubblici, che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può far pervenire al Presidente della Giunta osservazioni relative al coordinamento del piano con gli interventi urbanistici spettanti allo Stato.
Art. 9
Approvazione del piano urbanistico regionale
Scaduto il termine di sessanta giorni, il piano urbanistico regionale è approvato, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta stessa, ai sensi dell'
articolo 23 del DPR 26 agosto 1965, numero 1116.
Qualora il piano debba essere modificato in relazione al parere espresso dal Ministero dei Lavori Pubblici, le modifiche conseguenti all' accoglimento di tale parere potranno essere apportate con lo stesso decreto di approvazione.
Subito dopo l' approvazione il piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 10
Durata, revisioni e variazioni
del piano urbanistico regionale
Il piano urbanistico regionale ha vigore a tempo indeterminato, ma è sottoposto a revisione ogni qualvolta l' approvazione di un nuovo programma economico nazionale, con la relativa articolazione regionale, determini tale esigenza.
Il piano può essere modificato in ogni tempo, con il medesimo procedimento, quando ricorrano gravi ragioni di interesse pubblico.
L' elenco dei Comuni obbligati alla formazione di piani regolatori generali, o particolareggiati può, invece, essere variato, senza l' osservanza di tale procedimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
CAPO III
Costituzione ed ordinamento dei consorzi urbanistici
Art. 11
Costituzione dei consorzi fra i Comuni
dei comprensori urbanistici
I Comuni dei comprensori individuati dal piano urbanistico regionale, ai sensi dell' articolo 3, lettera e), della presente legge, sono costituiti in consorzio con decreto del Presidente della Giunta regionale, quando, con deliberazione della Giunta stessa, sentiti i Comuni interessati, si sia riconosciuta l' opportunità - ai fini di un coordinato sviluppo economico e sociale dei medesimi - di assoggettare concretamente il loro territorio ad una pianificazione urbanistica unitaria, sostitutiva della pianificazione urbanistica comunale.
Si applicano a tali consorzi, in quanto compatibili con i successivi articoli, le disposizioni contenute nel Titolo IV del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con RD 3 marzo 1934, n. 383, nonché nella
legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, sul controllo degli atti degli Enti locali.
Art. 12
Contenuto dei decreti istitutivi dei consorzi urbanistici
Il decreto istitutivo del consorzio urbanistico deve indicare:
a) i motivi che giustificano l' istituzione del consorzio;
b) i Comuni consorziati;
c) l' esatta delimitazione del comprensorio, già individuato ai sensi dell' articolo 3, lettera e), su cui il consorzio è chiamato ad operare;
d) la sede del consorzio;
e) la misura percentuale dei contributi dovuti dai Comuni ai sensi dell' articolo 160, secondo comma, del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con RD 3 marzo 1934, n. 383;
f) le categorie di spese che gravano sul consorzio o restano a carico dei Comuni;
g) il numero dei rappresentanti di ciascun Comune nell' assemblea generale del consorzio;
h) il termine entro il quale i Comuni devono designare i propri rappresentanti per la costituzione dell' assemblea generale e la data in cui questa deve essere convocata per provvedere alla costituzione degli altri organi del consorzio ed alla deliberazione dello statuto dell' ente.
Art. 13
Composizione dell' assemblea generale
Ciascun Comune consorziato è rappresentato nell' assemblea generale del consorzio dal Sindaco e da Consiglieri comunali.
Il numero dei Consiglieri comunali, che comunque per ciascun Comune non deve superare le dieci unità, è determinato, in base alla popolazione residente, in ragione di due per i primi 20.000 abitanti e di uno per ogni 20.000 abitanti in più o frazione superiore a 5.000 abitanti. Essi sono eletti dai Consigli comunali interessati, con voto limitato.
La convocazione dell' assemblea, ai fini previsti dalla lettera h) dell' articolo precedente, è effettuata dal Sindaco del Comune in cui è stabilita la sede del consorzio.
Art. 14
Organi del consorzio urbanistico
Sono organi del consorzio urbanistico l' assemblea generale, il consiglio direttivo ed il presidente.
L' assemblea elegge tra i propri membri il consiglio direttivo ed il presidente.
Art. 15
Compiti dei consorzi urbanistici
I consorzi urbanistici esercitano solo le attribuzioni indicate nei successivi Capi IV e V della presente legge e quelle altre che, in materia urbanistica, siano ad essi attribuite dallo statuto consortile.
Art. 16
Statuto del consorzio urbanistico
Lo statuto, deliberato dall' assemblea generale del consorzio urbanistico, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. Con il medesimo procedimento sono introdotte le eventuali modificazioni statutarie.
Lo statuto stabilisce la durata in carica ed il procedimento per la nomina e la revoca degli organi amministrativi indicati nell' articolo precedente, la loro composizione, le attribuzioni ad essi spettanti, le modalità di funzionamento dell' assemblea generale e del consiglio direttivo; fissa i criteri per la formazione del bilancio; detta le disposizioni che siano ritenute utili per il più efficiente e regolare funzionamento dell' ente.
Uno schema di statuto - tipo è predisposto dalla Giunta regionale e può essere adottato dall' assemblea generale del consorzio, con le modificazioni eventualmente necessarie.
CAPO IV
Piani comprensoriali o comunali generali
Art. 17
Termini di formazione dei piani comprensoriali
o comunali generali
I consorzi urbanistici sono tenuti a compilare e ad adottare i piani regolatori generali, entro due anni dalla loro costituzione. I Comuni, compresi nell' elenco previsto dall' articolo 3, lettera f), devono provvedervi entro due anni dall' approvazione del piano urbanistico regionale o dalla successiva inclusione nell' elenco. Tutti gli altri Comuni hanno la facoltà di formare piani regolatori generali.
Art. 18
Contenuto dei piani comprensoriali o comunali generali
I piani regolatori generali per il territorio comprensoriale o comunale cui essi si riferiscono prevedono necessariamente:
a) la divisione in zone del territorio, con l' indicazione di quelle destinate all' espansione degli aggregati urbani, ed i caratteri e vincoli di zona, con particolare riguardo ai centri di interesse storico, artistico ed ambientale, nonché alle zone di valorizzazione turistica e di interesse archeologico e paesistico;
b) la rete delle principali vie di comunicazione stradale e ferroviaria, con i relativi impianti;
c) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico e quelle sottoposte o da sottoporre a speciali servitù o limitazioni;
d) le aree riservate agli edifici pubblici e di uso pubblico, nonché ad altre opere ed impianti di interesse generale, che dovranno essere in ogni caso elencate, ivi comprese le attrezzature ricreative e sportive;
e) gli ambiti in cui si può provvedere, mediante i piani particolareggiati, alla formazione di comparti edificatori o di risanamento conservativo.
Per le zone già edificate, da trasformare o da risanare, deve in ogni caso prevedersi la formazione di piani particolareggiati.
Per le zone destinate all' espansione degli aggregati urbani, il piano regolatore generale deve stabilire tutti i vincoli ed i limiti occorrenti, perché l' attività edilizia si svolga nel rispetto dei criteri informatori del piano. In tali zone non si può procedere all' edificazione se non è assicurata l' esistenza delle opere di urbanizzazione primaria.
Il piano generale deve indicare termini distinti per la formazione dei piani particolareggiati, per i tempi delle relative espropriazioni e per il compimento delle opere di urbanizzazione. Tali termini sono prorogabili un' unica volta per non più di due anni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere del Comitato urbanistico regionale.
Art. 19
Elementi dei piani comprensoriali o comunali generali
I piani regolatori generali sono costituiti da:
1) le rappresentazioni grafiche in numero e scala convenienti per riprodurre l' assetto territoriale previsto dal piano;
2) la relazione illustrativa delle scelte operate e dei criteri seguiti nella pianificazione, con la descrizione delle attrezzature e delle infrastrutture previste dal piano;
3) le norme concernenti:
a) l' utilizzazione edilizia delle varie zone secondo le destinazioni relative;
b) l' attuazione del piano;
4) una relazione contenente la previsione di massima delle spese occorrenti per l' attuazione del piano.
Art. 20
Adozione e deposito del piano generale - Osservazioni
Il piano generale, adottato dal Comune o dal consorzio urbanistico con deliberazione assembleare, è depositato, per trenta giorni consecutivi, nella segreteria comunale o presso gli uffici consorziali, previo avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, sulla stampa locale ed in un manifesto affisso in ogni Comune interessato.
Chiunque può prendere visione del piano, in tutti i suoi elementi, e presentare osservazioni, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del deposito.
Art. 21
Esame delle osservazioni
In conseguenza delle osservazioni pervenute, il Comune od il consorzio deliberanti possono modificare il piano generale, con il procedimento previsto dal precedente articolo, ma i termini sono ridotti alla metà.
Ulteriori osservazioni e proposte possono essere presentate, solo in quanto attinenti alle parti variate. Sulla deliberazione assembleare, relativa alle medesime, non sono ammesse altre osservazioni o proposte.
Art. 22
Approvazione dei piani comprensoriali o comunali generali
Concluso l' esame delle osservazioni, il piano generale, definitivamente adottato dal Comune o dal consorzio, è trasmesso alla Regione, unitamente alle osservazioni non accolte.
Entro sessanta giorni dalla comunicazione, il Presidente della Giunta regionale approva il piano con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere del Comitato urbanistico regionale.
Nel medesimo termine, la Giunta può deliberare il rinvio del piano al Comune od al consorzio, quando ritenga che tale piano non si conformi alle direttive od ai criteri stabiliti dal piano regionale o non corrisponda alle vigenti disposizioni di legge.
Ove il Comune od il consorzio non apportino le modificazioni necessarie, entro sessanta giorni dal rinvio, la Giunta regionale provvede d' ufficio ed il Presidente della Giunta approva immediatamente il piano così modificato.
Il decreto di approvazione del piano generale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 23
Durata, revisioni e variazioni dei piani comprensoriali
o comunali generali
I piani urbanistici comprensoriali o comunali generali hanno vigore a tempo indeterminato, ma sono sottoposti a revisione, con il procedimento previsto dagli articoli precedenti, ogni qualvolta la rinnovazione o la revisione del piano urbanistico regionale determini tale esigenza.
Tali piani possono essere modificati in ogni tempo, con il medesimo procedimento, quando ricorrano gravi ragioni di interesse pubblico.
CAPO V
Piani particolareggiati
Art. 24
Contenuto dei piani particolareggiati
I piani regolatori particolareggiati determinano necessariamente:
a) la rete stradale della zona, con l' indicazione degli allineamenti e dei dati altimetrici essenziali;
b) la massa e le altezze delle costruzioni lungo le più importanti strade e piazze, con la eventuale specificazione delle caratteristiche architettoniche dei singoli edifici;
c) la destinazione degli isolati e la loro suddivisione in lotti fabbricabili, con la previsione dettagliata delle attrezzature e dei servizi relativi;
d) la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonché a giardini pubblici, a parcheggi, a campi di gioco;
e) la profondità delle aree adiacenti ad opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse od a soddisfare prevedibili esigenze future;
f) gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro od a bonifica edilizia;
g) gli eventuali comparti edificatori o di risanamento conservativo, formati anche da varie unità fabbricabili, con l' indicazione delle prescrizioni tecniche opportune;
h) le aree da espropriare o da sottoporre a vincoli speciali.
Art. 25
Elementi dei piani particolareggiati
I piani particolareggiati sono costituiti da:
1) le rappresentazioni grafiche in numero conveniente per riprodurre il contenuto del piano, alla scala minima di 1: 500;
2) la relazione illustrativa degli interventi previsti e dei criteri seguiti dal piano;
3) le norme per l' esecuzione del piano;
4) i programmi indicanti le opere e gli interventi da effettuare nel corso dei singoli esercizi;
5) una relazione contenente la previsione di massima delle spese occorrenti per l' esecuzione dei programmi, compresi gli indennizzi per le espropriazioni, e dei mezzi per la copertura delle spese stesse.
Art. 26
Adozione e deposito dei piani particolareggiati
- Presentazione ed esame delle opposizioni e
delle osservazioni
I piani particolareggiati sono adottati dai Comuni o dai consorzi urbanistici con deliberazione assembleare, nei termini fissati dai relativi piani regolatori generali o dal piano urbanistico regionale.
Subito dopo la deliberazione, i piani sono depositati per trenta giorni consecutivi.
Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del deposito, i proprietari ed i possessori di immobili compresi nei piani possono proporre opposizioni. Nel medesimo termine, chiunque può presentare osservazioni al Comune o al consorzio.
Il deposito dei piani e l' esame delle opposizioni e delle osservazioni si effettuano con le modalità rispettivamente previste dall' articolo 20 e dall' articolo 21 della presente legge.
Art. 27
Approvazione dei piani particolareggiati
La disciplina dettata per l' approvazione dei piani regolatori generali si applica anche ai piani particolareggiati.
Il rinvio dei piani e le eventuali modificazioni d' ufficio, da parte della Giunta regionale, sono consentiti anche in vista dei contrasti e delle disarmonie fra i piani particolareggiati ed il piano generale.
Art. 28
Durata, rinnovo e variazioni dei piani particolareggiati
Salvi gli obblighi di allineamento e le destinazioni di zona, che vigono a tempo indeterminato, i piani particolareggiati hanno la durata di dieci anni dalla data della loro approvazione.
Entro questo termine, il Comune od il consorzio urbanistico devono compilare ed adottare nuovi piani particolareggiati, quando una parte dei piani precedenti sia rimasta inattuata.
Quando ricorrono particolari motivi, i piani particolareggiati possono essere modificati in ogni tempo, nei modi previsti dagli articoli precedenti, con la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, sentito il Comitato urbanistico regionale.
Art. 29
Espropriabilità delle aree per le zone destinate alla
espansione degli aggregati urbani ed a parchi pubblici
Nell' ambito delle previsioni dei piani comprensoriali o comunali generali approvati, i Comuni od i consorzi urbanistici hanno facoltà, nelle zone destinate all' espansione degli aggregati urbani di cui alla lettera a) dell' articolo 18, di espropriare le aree inedificate e quelle su cui insistano costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio, allo scopo di formare demani di aree per gli usi previsti dal piano.
I proprietari delle aree di cui al comma precedente, che non siano destinate ad uso pubblico, possono, dopo l' approvazione del piano particolareggiato in cui sono comprese, richiedere che le aree stesse siano loro ricedute allo scopo di costruirvi direttamente fabbricati aventi le caratteristiche previste dal piano particolareggiato.
Tale diritto deve essere esercitato nel termine di 3 mesi dalla data dell' annuncio dell' avvenuto deposito del decreto di approvazione del piano particolareggiato nella segreteria comunale.
Il prezzo di cessione delle aree di cui al II comma sarà pari al costo dell' esproprio maggiorato delle spese di urbanizzazione.
La facoltà di cui al I comma si estende a tutte le aree destinate a zona verde dai piani comprensoriali o comunali generali, quando l' esproprio ha lo scopo di costituire parchi pubblici.
CAPO VI
Disposizioni generali, transitorie e finali
Art. 30
Provvedimenti di salvaguardia
A decorrere dalla data della deliberazione di cui all' articolo 5 e fino alla data del decreto di approvazione del piano urbanistico regionale, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all' interessato, ordina la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private, che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l' attuazione del piano.
Nel periodo intercorrente fra la data della deliberazione assembleare - con cui vengono adottati, ai sensi degli articoli 20 e 26, i piani regolatori comprensoriali o comunali, sia generali che particolareggiati - e la data di pubblicazione del decreto di approvazione dei medesimi, il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione che siano in contrasto con i piani adottati. Nello stesso periodo, a richiesta del Sindaco o del presidente del consorzio urbanistico, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all' interessato, ordina la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private, che siano tali da compromettere o da rendere più onerosa l' attuazione dei piani medesimi.
In ogni caso, le sospensioni suddette non potranno durare oltre un anno dalla data delle deliberazioni di cui ai precedenti commi.
Art. 31
Obbligatorietà delle misure di salvaguardia
Le normali misure di salvaguardia, previste per i programmi di fabbricazione dalla
legge 5 luglio 1966, n. 517, sono rese obbligatorie.
Art. 32
Sospensione dei lavori e demolizione delle opere difformi
dalle prescrizioni urbanistiche
Quando sono eseguite opere non rispondenti alle prescrizioni dei piani o dei programmi di fabbricazione in vigore od alle norme sull' attività urbanistica, il Presidente della Giunta regionale, ove il Comune non provveda nel termine fissato dalla Giunta stessa, può disporre la sospensione o la demolizione delle opere. In quest' ultimo caso deve essere sentito il parere del Comitato urbanistico regionale.
Art. 33
Ispezioni e rilevamenti
Il personale incaricato degli studi e dei rilevamenti per la progettazione e l' attuazione dei piani urbanistici ha la facoltà di accedere alle proprietà private, compiendovi le operazioni necessarie, in base ad ordinanze indicanti nominativamente i funzionari autorizzati.
Tali ordinanze, emanate dal Presidente della Giunta regionale o dal Sindaco territorialmente competente o dal presidente del consorzio, sono notificate ai proprietari ed agli attuali possessori, con l' indicazione del giorno del sopralluogo, almeno cinque giorni prima dell' inizio delle operazioni.
Art. 34
Piani urbanistici in corso di formazione
I piani comunali in corso di formazione, alla data indicata nell' articolo 39, sono perfezionati ed approvati secondo le norme della presente legge.
Art. 35
Adeguamento dei regolamenti edilizi
e dei piani urbanistici comunali
I Comuni sono tenuti ad apportare ai propri regolamenti edilizi le modificazioni necessarie per conformarli alla nuova disciplina urbanistica, entro sei mesi dalla data indicata nell' articolo 39.
I piani urbanistici comunali, i regolamenti edilizi ed i programmi di fabbricazione, vigenti alla data di approvazione del piano urbanistico regionale, devono essere adeguati entro un anno, con il normale procedimento di revisione, alle direttive ed ai criteri stabiliti dal piano medesimo.
Art. 36
Interventi sostitutivi della Giunta regionale
Quando il Comune od il consorzio urbanistico non provvedono, nei termini stabiliti, agli adempimenti cui essi sono tenuti in materia urbanistica, la Giunta regionale può concedere una proroga.
Alla scadenza del termine prorogato, la Giunta ha la facoltà di sostituirsi al Comune od al consorzio urbanistico.
In questo caso le spese possono essere inserite d' ufficio nel bilancio dell' ente interessato.
Art. 37
Applicazione di disposizioni normative statali
in materia urbanistica
Ai fini dell' applicazione, nel territorio regionale, delle disposizioni di leggi o regolamenti statali in materia urbanistica, compatibili con la disciplina normativa regionale nella stessa materia, le attribuzioni amministrative, che tali disposizioni demandano ad organi dello Stato, sono in via esclusiva esercitate, per quanto di competenza della Regione, dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato.
Quando dalle suddette disposizioni sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altri organi dello Stato, a tale parere s' intende sostituito, per quanto di competenza della Regione, il parere del Comitato urbanistico regionale, salvo quanto previsto dall'
articolo 46 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22.
Art. 38
Norme regolamentari di esecuzione
Alla emanazione delle norme regolamentari, che si rendessero necessarie per l' esecuzione della presente legge, si provvederà ai sensi degli articoli 46 e 42, lettera b), dello Statuto regionale.
Art. 39
Decorrenza della nuova disciplina relativa
alla pianificazione subordinata
Le disposizioni contenute nei Capi III, IV e V, nonché quelle contenute negli ultimi due commi dell' articolo 30, avranno effetto alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di approvazione del piano urbanistico regionale.
Art. 40
Disposizioni finanziarie
Alla spesa per studi, incarichi e rilevamenti, concernente la progettazione del piano urbanistico regionale, si farà fronte, per l' esercizio finanziario 1968, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 66 e 67 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio predetto che presentano sufficiente disponibilità.
L' eventuale onere per gli esercizi successivi farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.