Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 12, primo comma, L. R. 30/1968
2Articolo 2 bis aggiunto da art. 2, primo comma, L. R. 30/1972
3Articolo 10 bis aggiunto da art. 9, primo comma, L. R. 30/1972
4Articolo 10 ter aggiunto da art. 9, primo comma, L. R. 30/1972
5Articolo 10 quater aggiunto da art. 9, primo comma, L. R. 30/1972
6Articolo 10 quinquies aggiunto da art. 9, primo comma, L. R. 30/1972
7Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 17 da art. 15, primo comma, L. R. 30/1972
8Articolo 23 bis aggiunto da art. 21, primo comma, L. R. 30/1972
9Articolo 23 bis trasferito alla partizione successiva da art. 21, primo comma, L. R. 30/1972
10Integrata la disciplina della legge da art. 1, L. R. 10/1975
11Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
12Legge abrogata da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 con effetto, ex articolo 142, comma 2, della medesima legge, dal 19 maggio 1992 .