LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 gennaio 1968, n. 2

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 agosto 1965, n. 15, contenente << Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l' Amministrazione regionale >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/01/1968
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 1
 
La misura del gettone individuale di presenza di cui all' articolo 1, 1 comma, della legge regionale 18 agosto 1965, n. 15, è elevata da lire 2.000 a lire 3.000 per ogni giornata di partecipazione alle sedute di organi collegiali operanti presso l' Amministrazione regionale.
L' indennità forfettaria di trasferta di cui all' articolo 1, 2 comma, della legge citata è parimenti elevata da lire 2.000 a lire 3.000 per ogni giornata di partecipazione alle sedute.
Per coloro che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano al di fuori del territorio regionale, l' indennità di cui al precedente comma viene sostituita con il normale trattamento di missione previsto dalle norme statali in materia.
A tal fine, il decreto del Presidente della Giunta regionale - di cui all' articolo 4, 1 comma, della legge regionale 18 agosto 1965, n. 15 - deve indicare le qualifiche del pubblico impiego cui possono venir equiparati i componenti ed i segretari di organi collegiali che non siano dipendenti dello Stato, della Regione o di altri enti locali territoriali.
Art. 2
 
A carico del bilancio regionale non può gravare, per un medesimo componente o segretario che sia dipendente regionale, anche se facente parte di più commissioni, consigli, comitati o collegi comunque denominati, un numero di gettoni superiore a dodici per ogni mese.
Art. 3
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico, per l' esercizio finanziario 1967, ai capitoli delle singole rubriche dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967, relativi alle spese di funzionamento di comitati, consigli, collegi e commissioni, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
Le spese relative agli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.