LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 febbraio 1967, n. 4

Contingenti numerici provvisori del personale regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/03/1967
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 
Nelle more della emanazione della legge regionale, di cui al primo comma dell' articolo 68 dello Statuto, la Giunta regionale provvederà, con l' osservanza della Legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, al fabbisogno complessivo di personale degli uffici dell' Amministrazione regionale e, sentite le proposte dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, degli Uffici del Consiglio medesimo, entro i limiti dei contingenti numerici provvisori, indicati nelle allegate tabelle A) e B).
Le tabelle, di cui al precedente comma, sostituiscono ogni altra tabella prevista da precedenti leggi regionali. Al contingente stabilito nella tabella B), va aggiunto il personale degli uffici statali trasferiti alla Regione ai sensi dell' articolo 65 dello Statuto.
Art. 2
 
All' onere di lire 250.000.000 derivante dal primo comma del precedente articolo, previsto a carico del corrente esercizio finanziario, si farà fronte mediante la maggiore entrata di pari importo prevista sul capitolo 3 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966, il cui stanziamento viene aumentato da lire 8.500.000.000 a lire 8.750.000.000.
Gli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese di personale compresi nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966 nelle rubriche dei singoli Assessorati saranno aumentati secondo le effettive esigenze entro il limite massimo della indicata spesa di lire 250.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Al maggior onere a carico dell' esercizio finanziario 1967 e successivi si provvederà con l' ulteriore incremento previsto nel gettito della quota erariale di ricchezza mobile assegnata alla Regione ai sensi dell' articolo 49 dello Statuto regionale.
L' onere derivante dal secondo comma del precedente articolo graverà sugli appositi capitoli relativi alle spese di personale compresi nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1966 nella Rubrica n. 3 - Uffici periferici -, che presentano la occorrente disponibilità.