CAPO II
Art. 2
L' Amministrazione regionale ha facoltà di concedere, a favore di coloro che singolarmente o riuniti in cooperative intendono costruire od acquistare case di abitazione di tipo popolare ed economico, contributi semestrali sugli interessi dei mutui a tal fine contratti con gli Istituti di Credito a ciò autorizzati secondo le leggi dello Stato. Il beneficio non può essere concesso per un periodo superiore ad anni 20 od eccedente la durata del mutuo e cessa, comunque, con l' estinzione del mutuo.
Lo stanziamento previsto in attuazione delle provvidenze di cui al presente articolo sarà destinato, con titolo di preferenza entro la misura massima del 70 per cento, a favore di coloro che singolarmente o riuniti in cooperative intendono costruire nuove case di abitazione.
Del capitale mutuato per la costruzione o per l' acquisto di ciascun alloggio è ammissibile a contributo un importo non superiore al 75 per cento della spesa necessaria per la realizzazione della costruzione, comprensiva del costo dell' area, o, rispettivamente, un importo non superiore al 75 per cento del valore accertato dell' alloggio da acquistare.
Ai fini della determinazione dell' importo di cui al precedente comma, il prezzo massimo, per metro quadrato o per metro cubo, degli alloggi da costruire o da acquistare, nonché l' incidenza massima del costo delle aree, saranno stabiliti, con riferimento alle situazioni locali, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici.
Art. 3
La misura del contributo semestrale regionale sarà pari alla differenza fra una semestralità di ammortamento, calcolata in base al tasso contrattuale, ed una semestralità di ammortamento, calcolata in base al tasso annuo del 4 per cento; in nessun caso il contributo regionale potrà consentire una riduzione del tasso contrattuale superiore a 4 punti.
Art. 4
La concessione del contributo è subordinata alla ricorrenza delle seguenti condizioni:
a) che le caratteristiche degli alloggi da costruire o da acquistare, fermi i requisiti minimi prescritti dall' art. 5, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408, siano contenute entro il limite delle previsioni di cui all' art. 8, primo comma, del DL 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, ed al Decreto 30 novembre 1965 emanato dal Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi del secondo comma dello stesso art. 8 del citato DL;
b) che l' alloggio da acquistare non abbia formato oggetto di precedenti trasferimenti e sia stato dichiarato abitabile non più di un biennio prima.
Art. 5
È escluso dai benefici della presente legge:
a) chi non ha residenza nel Comune dove dovrà essere costruito o acquistato l' alloggio; tale disposizione non si applica a coloro che, pur non avendo la residenza, dimostrino di svolgere da almeno un anno attività lavorativa nel Comune dove dovrà essere costruito o acquistato l' alloggio;
b) chi sia proprietario di altra abitazione adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare. Per abitazione adeguata s' intende l' alloggio composto di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre vani;
c) chi abbia, agli effetti dell' imposta complementare, un complessivo reddito imponibile che sia superiore a lire 3 milioni o comprenda redditi diversi da quelli di lavoro per un ammontare superiore a lire 600.000;
d) chi abbia già altra volta fruito di provvidenze dello Stato o di altri Enti pubblici per la costruzione o per l' acquisto di abitazioni.
Le esclusioni, di cui alle lettere b), c), d) del precedente comma, si applicano anche nei confronti del richiedente il cui coniuge non legalmente separato ed i figli conviventi a carico si trovino nelle condizioni ivi indicate.
I benefici previsti dalla presente legge non possono essere concessi per più di un alloggio ad una stessa persona od ai membri della sua famiglia, conviventi ed a carico.
Art. 6
Le domande per la concessione dei contributi sono presentate agli Uffici periferici dell' Assessorato dei lavori pubblici. Fino a quando detti Uffici non siano stati costituiti, la presentazione sarà effettuata presso il competente Ufficio centrale dello stesso Assessorato.
Ciascuna domanda deve essere corredata:
a) da una relazione sulle caratteristiche del fabbricato e in particolare dell' alloggio;
b) dall' indicazione della superficie e dei dati catastali relativi all' area prescelta;
c) dal progetto esecutivo dell' opera, dal preventivo di spesa particolareggiato e dalla licenza edilizia - se trattasi di nuova costruzione - ovvero dalla pianta dell' abitazione con l' indicazione del prezzo d' acquisto, se trattasi di acquisto di abitazione già costruita o in corso di costruzione;
d) dalla documentazione comprovante la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera b) dell' art. 4 e l' assenza delle cause di esclusione di cui al primo comma, lettere a), b), c) ed al secondo comma dell' art. 5;
e) da una dichiarazione del richiedente con la quale egli attesti di non trovarsi nelle condizioni di cui al primo comma, lettera d), al secondo comma e all' ultimo comma dell' art. 5;
f) da una dichiarazione dell' Istituto di Credito, dalla quale risulti che il medesimo è disposto a concedere il mutuo richiesto.
Nel caso di nuova costruzione, qualora i richiedenti non siano in grado di presentare contestualmente alla domanda la documentazione di cui alle lettere c) ed f) del precedente comma, detta documentazione sarà sostituita da un preventivo di spesa.
Art. 7
L' accoglimento in via provvisoria od il rigetto delle domande medesime viene deliberato dalla Commissione regionale prevista dal successivo art. 12.
Nel caso di cui all' ultimo comma del precedente art. 6, con la deliberazione di accoglimento in via provvisoria la Commissione fissa altresì il termine perentorio entro il quale i richiedenti, a pena di decadenza della domanda, devono presentare all' Assessorato dei lavori pubblici il progetto esecutivo dell' opera, il preventivo di spesa particolareggiato, la licenza edilizia e la dichiarazione di cui alla lettera f) del precedente art. 6.
A cura dell' Assessorato dei lavori pubblici la deliberazione è comunicata al richiedente e all' Istituto mutuante.
Art. 8
Su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici di concerto con l' Assessore alle finanze, la Giunta regionale delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con gli Istituti mutuanti, per stabilire le modalità di erogazione dei mutui e per determinare gli accertamenti tecnici che dovranno essere previamente eseguiti.
Le convenzioni con gli Istituti mutuanti di cui al precedente comma sono stipulate dall' Assessore alle finanze.
Art. 9
Al fine di ottenere la concessione definitiva del contributo regionale, i richiedenti dovranno far pervenire agli Uffici indicati nell' art. 6:
a) l' autorizzazione all' abitabilità dell' alloggio e, in caso di acquisto del medesimo, anche il contratto relativo;
b) copia del contratto di mutuo con il piano di ammortamento.
Art. 10
Il contributo è concesso con decreto dell' Assessore ai lavori pubblici. Con lo stesso decreto o con altro successivo saranno stabilite le modalità di erogazione. L' erogazione sarà disposta direttamente a favore dell' Ente mutuante.
Art. 11
Gli alloggi costruiti od acquistati con i benefici della presente legge devono essere occupati dai beneficiari per non meno di un decennio dalla data del rilascio dell' autorizzazione all' abitabilità - in caso di nuova costruzione - o dalla data dell' atto di acquisto, in caso di alloggio acquistato. Per lo stesso periodo è fatto divieto di locare e di vendere l' alloggio.
Tuttavia, in circostanze eccezionali, l' Assessore ai lavori pubblici potrà autorizzare la locazione o la vendita dell' alloggio prima della scadenza del decennio, su conforme parere della Commissione di cui all' art. 12.
In difetto dell' autorizzazione prevista dal precedente comma, la mancata occupazione dell' alloggio e la locazione o la vendita determinano la decadenza dal contributo.
La decadenza è dichiarata con decreto dell' Assessore ai lavori pubblici ed importa l' obbligo, per il beneficiario, di restituire i contributi semestrali, già versati dall' Amministrazione regionale all' Istituto mutuante.
Art. 12
Con decreto del Presidente della Giunta regionale sarà costituita presso l' Assessorato dei lavori pubblici una speciale Commissione composta:
a) dall' Assessore ai lavori pubblici, in veste di Presidente;
b) dal Dirigente regionale dei lavori pubblici, in veste di Vicepresidente;
c) da un funzionario designato dall' Assessore alle finanze;
d) da due esperti estranei all' Amministrazione regionale.
Un funzionario dell' Assessorato dei lavori pubblici disimpegnerà le funzioni di segretario.
Art. 13
La Commissione:
a) adotta le deliberazioni di cui all' articolo 7;
b) esprime il proprio parere nei casi previsti dalla presente legge;
c) esercita ogni altra attribuzione demandatale dalla presente legge.
Art. 14
La Commissione è convocata dal suo Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente.
L' avviso di convocazione, con l' elenco degli affari da trattare, deve essere comunicato a ciascun componente non meno di cinque giorni prima della seduta.
Per la validità delle riunioni è necessario l' intervento della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni ed i pareri sono adottati a maggioranza di voti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
Art. 15
Per l' esecuzione delle costruzioni previste dalla presente legge non si applicano le norme vigenti per le opere statali e regionali.
CAPO III
Art. 16
Nella concessione dei contributi previsti dall' art. 2, saranno preferiti a qualsiasi altro richiedente i proprietari e gli inquilini degli alloggi distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza del disastro da scoppio di esplosivo, verificatosi a Udine il 15 novembre 1967.
Al proprietario dell' alloggio il contributo potrà essere concesso, salvo quanto previsto dall' ultimo comma dell' art. 5, anche per la ricostruzione dell' alloggio medesimo o per le occorrenti riparazioni straordinarie. Del capitale a tal fine mutuato è ammissibile a contributo, in deroga alle disposizioni degli ultimi due commi dell' art. 2, un importo non superiore a lire 7 milioni e mezzo, entro il limite del 75 per cento della spesa necessaria.
Per la concessione dei benefici previsti dal presente articolo e dall' art. 2, non si applicano, nei confronti di coloro che, essendone proprietari, abitavano l' alloggio distrutto o danneggiato, le cause di esclusione stabilite alle lettere c) e d) del primo comma dell' art. 5; nei confronti degli inquilini, non si applica la causa di esclusione stabilita alla lettera d) dello stesso primo comma dell' art. 5.
Art. 17
A chi, essendone proprietario, abitava l' alloggio distrutto o gravemente danneggiato in conseguenza del disastro di cui all' articolo precedente, potrà pure concedersi, quando egli non si trovi nella condizione soggettiva ipotizzata alla lettera c) del primo comma dell' art. 5, un contributo una tantum da determinarsi:
- se esso viene richiesto per la costruzione o per l' acquisto di un nuovo alloggio - in misura non superiore, rispettivamente, al 25 per cento della spesa o del valore, calcolati con i criteri di cui agli ultimi due commi dell' art. 2;
- se esso viene richiesto per la ricostruzione dell' alloggio distrutto o per le riparazioni straordinarie all' alloggio danneggiato - in misura non superiore al 25 per cento della spesa necessaria, entro il limite di lire 2.500.000.
Tale contributo, salvo quanto previsto dall' ultimo comma dell' art. 5, è cumulabile con quello eventualmente richiesto ai sensi dell' articolo precedente.
Art. 18
Riguardo agli alloggi ricostruiti o riparati non si applicano le disposizioni dell' art. 11.
Il contributo una tantum, di cui all' articolo precedente, è concesso con decreto dell' Assessore ai lavori pubblici. Con lo stesso decreto o con altro successivo saranno stabilite le modalità di erogazione.
Art. 19
Salvo quanto diversamente disposto nel presente capo, ai fini della concessione dei contributi previsti dagli articoli 16 e 17 per la ricostruzione e per la riparazione degli alloggi distrutti o gravemente danneggiati, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel precedente capo.
CAPO IV
Art. 20
Le annualità derivanti dal nuovo limite di impegno di lire 200 milioni, autorizzato dal primo capo della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 2001.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 è istituito il capitolo 534 con la seguente denominazione: << Contributi in annualità costanti per 35 anni agli Enti locali, Istituti ed Enti pubblici per la costruzione di alloggi a carattere popolare che non fruiscano di alcun contributo statale >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni.
A favore di detto capitolo si provvede mediante:
- prelevamento dell' importo di lire 150 milioni dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 (100 milioni dalla rubrica n. 7 e 50 milioni dalla rubrica n. 8 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo);
- prelevamento dell' importo di lire 50 milioni dall' apposito fondo iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 (rubrica n. 2 dell' elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 200 milioni relativo all' esercizio finanziario 1967 fa carico al sopracitato capitolo 534 e quello per le annualità degli esercizi dal 1968 al 2001 farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.
Art. 21
Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 2 e 16 della presente legge è autorizzato, per l' esercizio finanziario 1967, il limite d' impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 è istituito il capitolo 533 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti con gli Istituti di Credito per la costruzione o per l' acquisto di case di abitazione di tipo popolare ed economico e per la ricostruzione o riparazione di alloggi distrutti o danneggiati in conseguenza del disastro da scoppio di esplosivo verificatosi a Udine il 15 novembre 1967 >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni, da prelevarsi dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 (rubrica n. 7 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 200 milioni relativo all' esercizio finanziario 1967 fa carico al sopracitato capitolo 533 e quello per gli esercizi dal 1968 al 1986 graverà sui corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.
Art. 22
Per la concessione del contributo previsto dall' art. 17 della presente legge è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1967, la spesa di lire 100 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 è istituito il capitolo 529 con la denominazione: << Contributo una tantum ai proprietari che abitavano negli alloggi distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza del disastro verificatosi a Udine il 15 novembre 1967, per la costruzione di una nuova abitazione o per la ricostruzione o riparazione dell' alloggio distrutto o danneggiato >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni.
All' onere di lire 100 milioni di cui al primo comma del presente articolo si provvede con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 64 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967, il cui stanziamento di lire 550.000.000 viene aumentato a lire 650.000.000.
Art. 23
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.