LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 ottobre 1967, n. 24

Modifica alla legge regionale 20 giugno 1967, n. 13 ed interpretazione autentica della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/10/1967
Materia:
420.03 - Edilizia scolastica

Art. 1
 
Nell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1967, n. 13 sono soppresse le parole << nuovo articolo >>.
Art. 2
 
L' autorizzazione alla concessione di contributi sugli interessi, di cui alla legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, modificata dalla legge regionale 20 giugno 1967, n. 13, ed alle correlative disposizioni degli stati di previsione della spesa della Regione Friuli - Venezia Giulia per gli esercizi 1965, 1966 e 1967, è da intendersi come autorizzazione alla concessione di contributi annui costanti, prescindendosi dalla circostanza che il richiedente abbia fatto ricorso ad operazioni di mutuo.
Art. 3
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.