LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 ottobre 1967, n. 24

Modifica alla legge regionale 20 giugno 1967, n. 13 ed interpretazione autentica della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/10/1967
Materia:
420.03 - Edilizia scolastica

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001