LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 1967, n. 15

Istituzione dell' Ente Regionale per lo Sviluppo dell' Agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/08/1967
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
210.01 - Agricoltura
210.03 - Bonifica e riordino fondiario

TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 Costituzione
È istituito l' Ente Regionale per lo Sviluppo dell' Agricoltura nella Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, con le attribuzioni e le funzioni stabilite dalle norme della presente legge.
L' Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Gorizia, con facoltà di istituire uffici decentrati.
Art. 2
 Finalità e attribuzioni
L' Ente, secondo le indicazioni del piano di sviluppo regionale, si propone lo scopo di promuovere lo sviluppo dell' agricoltura nella regione, mediante interventi diretti a realizzare l' aumento del reddito ed il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni interessate, nonché a superare gli squilibri zonali e sociali.
L' Ente svolge le funzioni ed i compiti previsti dal DPR 23 giugno 1962, n. 948, dalla legge 14 luglio 1965, n. 901, e dalle altre leggi dello Stato recanti norme sugli enti di sviluppo, in quanto compatibili con le norme della presente legge.
In particolare:
a) promuove ed agevola la formazione e lo sviluppo di imprese agricole a carattere familiare, efficienti e razionalmente organizzate, nonché il loro insediamento nelle campagne, anche a norma delle disposizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 590;
b) attua e gestisce direttamente iniziative volte ad assicurare lo sviluppo degli allevamenti e delle produzioni agricole;
c) agevola il ricorso dei coltivatori diretti e delle cooperative agricole al finanziamento ed al credito di miglioramento e di conduzione;
d) favorisce le iniziative volte alla formazione professionale ed all' aggiornamento di imprenditori e lavoratori agricoli;
e) promuove la cooperazione e favorisce il sorgere di iniziative associate di cooperative fra coltivatori, di consorzi di cooperative e consorzi di produttori agricoli per l' acquisto e la gestione di macchine agricole, di altri beni, di attrezzature e di servizi, nonché per la raccolta, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione ed il collocamento dei prodotti agricoli all' interno e all' estero;
f) promuove la formazione di convenienti unità fondiarie, previste al Capo II del Titolo II, mediante l' acquisto o la espropriazione.

Le gestioni di cui alla lettera b) verranno trasferite a cooperative agricole aperte a tutti i produttori interessati della zona.
Art. 3
 Zone di intervento
L' Ente svolge gli interventi di cui alla presente legge in zone agricole suscettibili di valorizzazione, delimitate con decreto del Presidente della Giunta regionale, con le modalità di cui al Titolo II della presente legge.
È data facoltà all' Ente di predisporre piani di valorizzazione, la cui approvazione è demandata alla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, anche per specifici comprensori nelle zone delimitate ai sensi del comma precedente, nonché di far luogo ai programmi esecutivi nell' ambito delle attribuzioni conferite.
L' Ente può effettuare, previa autorizzazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, anche al di fuori dei territori di cui al primo comma, interventi ordinari e straordinari in specifici settori produttivi, in relazione ad esigenze di particolare importanza economico - sociale.
TITOLO II
 ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE
CAPO I
 PIANI ZONALI DI VALORIZZAZIONE
Art. 4
 Istituzione dei piani zonali di valorizzazione
Per ogni zona di cui all' articolo 3, l' Ente provvede alla progettazione di un piano di valorizzazione agraria ai fini dello sviluppo economico - sociale del territorio, sentiti gli Ispettorati agrari e forestali competenti per territorio. Esso deve contenere l' indicazione di massima degli interventi e delle opere ritenuti necessari e deve essere depositato nella Segreteria dei Comuni interessati per la durata di giorni 30 consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.
L' effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante avvisi sugli albi dei Comuni suddetti.
Fino a 30 giorni dopo la scadenza del deposito, gli Enti pubblici, le Associazioni sindacali e gli altri soggetti interessati possono presentare all' Ente le proprie osservazioni.
L' Ente lo trasmette quindi all' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, allegandovi una relazione contenente le risultanze degli studi e delle indagini eseguite sulle condizioni della zona e sulle cause della depressione, sulle possibilità e sugli indirizzi della valorizzazione, sui più convenienti mezzi ed iniziative, da attuare a tal fine, e sui loro prevedibili risultati, nonché sul prevedibile ammontare della spesa.
Previo parere del Comitato di cui alla legge regionale 25 novembre 1965, n. 28, l' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana approva il piano, ai fini delle attività che l' Ente può svolgere ai sensi della presente legge.
Approvato il piano, lo stesso Assessorato autorizza l' Ente a presentare i programmi di attuazione, con la gradualità consentita dai finanziamenti disponibili.
I programmi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell' Ente e vengono realizzati sulla base delle modalità e delle prescrizioni stabilite dall' Assessorato, in sede di approvazione o anche successivamente.
La pubblicazione, di cui al secondo comma, non esonera dalle pubblicazioni e dalle altre formalità prescritte dalle vigenti disposizioni per l' esecuzione di singole opere.
CAPO II
 RIORDINAMENTO FONDIARIO
Art. 5
 Ricomposizione fondiaria
Qualora ai fini dello sviluppo produttivo dei territori ricadenti nelle zone di intervento sia necessario, secondo le previsioni dei piani di zona di cui all' articolo precedente, procedere alla formazione di convenienti unità fondiarie mediante ricomposizione di proprietà frammentate o mediante arrotondamento delle esistenti proprietà, l' Ente vi può provvedere sotto le direttive dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana con le norme di cui agli articoli seguenti, a meno che non siano già in esecuzione, da parte dei Consorzi di bonifica, piani di ricomposizione.
L' Ente può acquistare terreni per interventi ai fini del riordinamento della proprietà fondiaria, che potranno effettuarsi anche indipendentemente dalla previsione dei piani di cui al primo comma.
Tali operazioni fruiranno delle agevolazioni in vigore per la formazione della proprietà coltivatrice.
Art. 6
 Piano preliminare di riordinamento
L' Ente predispone il piano preliminare di riordinamento, nel quale sono esposti i criteri per la formazione di convenienti unità fondiarie.
Nel piano suddetto sono, inoltre, indicate:
a) la superficie e l' elenco delle ditte catastali interessate alla ricomposizione;
b) la previsione di acquisizione di terreni per agevolare il riordinamento e per favorire l' insediamento di servizi ed attività utili per la valorizzazione;
c) la previsione delle opere pubbliche da eseguire a servizio delle zone interessate;
d) la descrizione sommaria delle opere di interesse comune necessarie per la riunione dei fondi e la migliore utilizzazione di essi e la previsione delle opere particolari a singoli fondi, ammissibili ai benefici ed alle agevolazioni vigenti;
e) le prospettive di movimento e di qualificazione delle popolazioni interessate.

Art. 7
 Approvazione del piano preliminare di riordinamento
Il piano preliminare è depositato nella Segreteria dei Comuni interessati per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. L' effettuato deposito è reso noto al pubblico con apposita comunicazione da esporsi agli Albi Pretori dei Comuni interessati e mediante manifesti murali.
Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, gli interessati possono presentare reclami alla Segreteria del Comune, che ne rilascia ricevuta e li rimette all' Ente.
L' Ente trasmette il piano con i reclami, le proprie controdeduzioni ed una relazione generale all' Assessorato.
L' Assessorato, sentito il Comitato regionale consultivo dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, autorizza l' Ente alla redazione del piano definitivo di riordinamento, decidendo in pari tempo sui reclami, ovvero indica le modifiche da apportare al piano preliminare, che restituisce all' Ente per la rielaborazione e per la nuova pubblicazione, ove necessaria.
L' Ente, ottenuta l' autorizzazione da parte dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, provvede al riordinamento secondo le norme e con gli effetti di cui al Capo IV del Titolo II del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, assumendo le funzioni dei Consorzi di bonifica.
Art. 8
 Esecuzione diretta di opere
L' Ente può eseguire direttamente le opere pubbliche e private di interesse comune previste dai piani di ricomposizione fondiaria.
Art. 9
 Assistenza per la ricomposizione
Ai fini della ricomposizione fondiaria, l' Ente può prestare assistenza tecnica e amministrativa ai proprietari interessati per la stipulazione degli atti di trasferimento o di acquisto dei beni, per le successive iscrizioni, prenotazioni, annotazioni e trascrizioni sui registri immobiliari, nonché per la riorganizzazione aziendale dei fondi risultanti dalla ricomposizione medesima.
CAPO III
 ASSISTENZA TECNICA, ECONOMICA E SOCIALE
Art. 10
 Trasformazione fondiaria
Su richiesta degli interessati, l' Ente può eseguire opere di trasformazione fondiaria ed agraria di competenza privata, anche di interesse comune a più fondi. L' Ente può anticipare le spese occorrenti per la progettazione e l' esecuzione delle opere riguardanti fondi di coltivatori diretti e di quelle comuni a più fondi, previa concessione del contributo statale o regionale, sempre su richiesta degli interessati; il suo credito è garantito nei modi e nelle forme previste nell' ultimo comma dell' articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454; l' Ente può provvedere, nel quadro delle previsioni dei piani zonali, alla progettazione e all' assistenza nell' esecuzione di opere di trasformazione fondiaria, con particolare riguardo a quelle di interesse comune a più fondi.
L' Ente può rappresentare gli interessati, a loro richiesta, nei procedimenti per la concessione e la liquidazione di contributi e concorsi statali e regionali relativi alle opere suddette e raggruppare le domande, per assoggettarle a comune istruttoria da parte degli organi competenti.
A favore delle aziende, che vengono assistite dall' Ente nell' esecuzione di opere di trasformazione fondiaria, possono essere concesse anticipazioni fino ad un terzo del contributo e liquidazioni sulla base di stati di avanzamento e di collaudi parziali.
Art. 11
 Formazione professionale
L' Ente favorisce e svolge direttamente a favore di tecnici agricoli, di agricoltori e lavoratori agricoli iniziative dirette alla formazione professionale ed all' aggiornamento, tenuto conto delle particolari esigenze ambientali degli interessati.
A favore degli imprenditori agricoli l' Ente può svolgere, inoltre, attività di orientamento mercantile, con particolare riguardo ai moderni indirizzi di gestione aziendale.
L' Ente può collaborare all' attività degli Istituti professionali per l' agricoltura al fine di diffondere l' istruzione professionale della gioventù rurale della zona, che abbia adempiuto all' obbligo scolastico.
L' Ente può, altresì, collaborare:
- alla sperimentazione agraria;
- a dimostrazioni pratiche applicative, preferibilmente in aziende tipiche;
- a rassegne, mostre e ad altre manifestazioni divulgative ed orientative di carattere tecnico.

Art. 12
 Credito agrario
L' Ente può promuovere iniziative dirette a facilitare l' applicazione nelle zone di intervento delle norme contenute nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riguardo all' esigenza di rendere accessibile il credito ed agevolare la concessione di credito di esercizio alle piccole aziende ed alle cooperative agricole e loro consorzi legalmente costituiti.
Ove ritenuto necessario per particolari esigenze di sviluppo di determinate località delle zone di intervento, l' Ente può prestare fidejussioni a favore di coltivatori diretti, singoli ed associati, e di cooperative agricole e loro consorzi legalmente costituiti per operazioni di credito agrario di esercizio.
L' Ente può concedere garanzie fidejussorie a favore di cooperative agricole e loro consorzi legalmente costituiti anche per operazioni di credito agrario di miglioramento riguardanti la realizzazione di stalle sociali, di centri di fecondazione artificiale e di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e, in particolare, di quelli zootecnici.
Alle cooperative agricole ed ai loro consorzi legalmente costituiti, che abbiano ottenuto dallo Stato o dalla Regione contributi in conto capitale, l' Ente può concedere anticipazioni sino al 25 per cento della spesa ammessa a contributo. Le condizioni ed i criteri generali per la concessione delle anticipazioni saranno determinati con apposite convenzioni, da stipularsi dall' Amministrazione regionale con gli Istituti di Credito.
Art. 13
 Valorizzazione della cooperazione
L' Ente promuove e favorisce lo sviluppo della cooperazione per la gestione di servizi comuni e per la raccolta, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per la produzione, assistendo di preferenza le iniziative cooperative assunte dai produttori agricoli.
A tal fine l' Ente può:
a) assistere e promuovere iniziative per la preparazione ed aggiornamento professionale dei cooperatori, la formazione dei dirigenti e la preparazione di tecnici di imprese cooperative, secondo le direttive dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana;
b) promuovere ed agevolare la costituzione di cooperative e loro consorzi per la gestione di servizi comuni per gli allevamenti, nonché per l' acquisto, la costruzione e la gestione di impianti e magazzini collettivi, con particolare riguardo a quelli di cui al primo comma dell' articolo 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e all' articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;
c) concedere contributi straordinari a cooperative e loro consorzi legalmente costituiti nei primi due anni di loro attività a parziale rimborso delle spese dagli stessi sostenute per la gestione dell' impresa. Gli stessi contributi possono essere concessi alle cooperative e loro consorzi legalmente costituiti, quando intraprendano attività in settori diversi da quelli originari;
d) assistere le cooperative ed i loro consorzi legalmente costituiti nel ricorso al credito, concedendo all' occorrenza agli istituti di credito in favore di dette cooperative e loro consorzi garanzie fidejussorie.

Nel settore della valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con particolare riguardo al settore zootecnico, l' Ente può prendere l' iniziativa diretta alla realizzazione degli impianti. Tali impianti saranno tuttavia trasferiti in proprietà o in gestione alle cooperative di produttori venute successivamente a costituirsi e riconosciute idonee alla gestione dall' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.
Le attività di cui sopra, specialmente nelle zone a prevalente conduzione associata, saranno indirizzate di preferenza alle cooperative di cui siano parte notevole i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti.
Quando, ai sensi dell' articolo 2535 del CC, la nomina di uno o più amministratori o sindaci viene attribuita, dall' atto costitutivo della Società, all' Ente, questo può provvedervi qualora abbia ottenuto dall' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana l' autorizzazione a partecipare alla Società.
L' Ente si avvale delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, operanti nella Regione e legalmente riconosciute, nello svolgimento delle attività previste dai precedenti commi, che rientrino nelle finalità istituzionali delle associazioni medesime.
Art. 14
 Altre attività di assistenza tecnica
Sotto le direttive dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, l' Ente può svolgere altre attività, quali la divulgazione delle tecniche e dell' impiego di mezzi più progrediti, nonché consulenza ed assistenza per l' organizzazione aziendale.
L' Ente, inoltre, può promuovere, concorrere allo svolgimento e, in mancanza di adeguate iniziative da parte degli interessati singoli od associati, svolgere direttamente attività per la difesa fitosanitaria e per la istituzione di centri di fecondazione artificiale, di centri di meccanizzazione agraria e di vivai.
L' Ente può concorrere a sviluppare l' assistenza sanitaria del bestiame e promuovere la lotta antiparassitaria e la difesa attiva contro le avversità atmosferiche, sotto le direttive dei competenti organi statali e regionali.
Art. 15
 Opere ed attività di carattere sociale
L' Ente può eseguire le opere necessarie allo svolgimento di compiti rivolti al fine di elevare le condizioni di vita delle popolazioni interessate.
L' Ente è, altresì, autorizzato ad eseguire opere, in concessione o nelle altre forme consentite dalla vigente legislazione, ed a svolgere attività affidate dall' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana e da altri Assessorati, per assicurare efficienti servizi civili, igienici, sanitari e, in genere, di carattere sociale connessi con le esigenze della valorizzazione, secondo progetti approvati dalle competenti autorità.
CAPO IV
 ALTRI INTERVENTI
Art. 16
 Altri interventi
Oltre alle attività previste negli articoli precedenti, l' Ente, sotto le direttive stabilite dall' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, di concerto con gli altri Assessorati competenti, può promuovere e favorire ogni altra iniziativa ed attività per realizzare le finalità economico - sociali di cui al precedente articolo 2.
Sono da favorire particolarmente:
a) l' organizzazione di mercato per il collocamento della produzione, in Italia ed all' estero;
b) lo svolgimento di servizi di informazione commerciale e di propaganda dei prodotti locali;
c) l' utilizzazione delle risorse naturali ai fini turistici.

CAPO V
 RAPPORTI CON I CONSORZI DI BONIFICA
Art. 17
 Assunzione di compiti di bonifica
in zone non consorziate
Nelle zone di cui all' articolo 3, già classificate comprensori di bonifica, nelle quali non sono costituiti Consorzi di bonifica, i compiti e le funzioni in materia di bonifica possono essere affidati all' Ente, quando a giudizio dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, non si ritenga possibile, per l' urgenza degli interventi, procedere alla tempestiva costituzione di Consorzi di bonifica.
Art. 18
 Interventi in zone consorziate
L' Ente, qualora nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 3 vi siano comprensori in cui operano Consorzi di bonifica integrale o di bonifica montana, può essere autorizzato ad intervenire per i compiti di cui alla presente legge nei comprensori medesimi.
L' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana promuove il coordinamento e l' armonizzazione dell' attività e dei programmi dell' Ente e dei Consorzi ai fini di un più razionale sfruttamento dei comprensori.
TITOLO III
 PATRIMONIO E ORDINAMENTO DELL' ENTE
Art. 19
 Patrimonio dell' Ente
L' Ente ha un patrimonio ed un bilancio proprio.
Alle spese per il funzionamento e l' attività dell' Ente si provvede:
a) con il patrimonio di fondazione;
b) con le rendite patrimoniali;
c) con gli eventuali proventi di servizi ed attività;
d) con i contributi disposti dalla Regione o dallo Stato;
e) con le oblazioni volontarie o le liberalità disposte da Enti pubblici o da privati;
f) con i proventi di particolari operazioni autorizzate a termini di legge.

Art. 20
 Organi dell' Ente
Sono organi dell' Ente:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Comitato esecutivo;
d) il Collegio Sindacale.

Art. 21
 Il Consiglio di Amministrazione
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.
È composto, oltre che dal Presidente dell' Ente, da:
a) sette rappresentanti dei coltivatori diretti, due degli agricoltori, compresi i concedenti a mezzadria e a colonia parziaria, e tre dei lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziali, scelti su designazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative;
b) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche da scegliersi su terne designate dalle stesse;
c) i preposti alla direzione rispettivamente dei servizi agrari, dei servizi forestali e dei servizi dell' economia montana dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana;
d) due rappresentanti dei Consorzi di bonifica e due dei Consorzi di bonifica montana, operanti nella Regione, i cui comprensori ricadano, in tutto o in parte, nei territori ove opera l' Ente;
e) tre tecnici agricoli ed esperti iscritti ai rispettivi albi professionali della Regione;
f) un funzionario designato dal Ministero dell' agricoltura e delle foreste.

Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.
Qualora, durante il quadriennio, si rendessero vacanti dei posti in seno al Consiglio, il Presidente della Giunta regionale provvederà alle nuove nomine nei termini e nei modi di cui al presente articolo.
Con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, viene nominato, fra i Consiglieri di Amministrazione, un Vicepresidente.
Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta almeno la metà più uno dei Consiglieri.
I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a oltre tre adunanze consecutive possono essere sostituiti.
Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti; in caso di parità la maggioranza è determinata dal voto del Presidente.
Art. 22
 Competenze del Consiglio di Amministrazione
Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione e devono essere sottoposte all' approvazione dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana le delibere riguardanti:
a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
b) i regolamenti;
c) il personale;
d) eventuali istituzioni di commissioni consultive;
e) le domande di concessione per l' esecuzione e la gestione di opere pubbliche;
f) gli atti e contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili;
g) la prenotazione, l' accensione e la cancellazione di ipoteche;
h) lo stare in giudizio, il resistervi e la stipulazione di transazioni;
i) le convenzioni con gli Istituti di Credito, comprese quelle per stipulazione di mutui, operazioni di sconti e di cessioni di annualità;
l) la costituzione di società e di associazioni e la partecipazione ad esse;
m) le domande di concessione di acqua;
n) le accettazioni di eredità, di donazioni e legati disposti a favore dell' Ente;
o) i programmi per l' attuazione dei compiti indicati agli articoli 12, 13 e 14;
p) i piani ed i programmi di valorizzazione delle zone delimitate ai sensi dell' articolo 3;
q) i piani ed i programmi di valorizzazione per specifici comprensori delle zone delimitate, anche se non collegati ai piani precedenti, ai sensi del secondo comma dell' articolo 3;
r) i programmi per gli interventi, in specifici settori produttivi, ai sensi del terzo comma dell' articolo 3;
s) i programmi per l' attuazione dell' articolo 15, nonché i programmi necessari per la realizzazione dei compiti specificatamente demandati all' Ente;
t) le convenzioni con gli Enti pubblici operanti in agricoltura per l' affidamento di determinate attività, con l' indicazione di criteri e modalità, nonché le convenzioni con altri Enti per l' assunzione di attività interessanti lo sviluppo.

Il Consiglio delibera inoltre:
sugli atti e contratti con cui si assumono spese per un importo superiore ai 20 milioni, restando sottoposti all' approvazione della Giunta quelli di importo superiore ai 50 milioni; sugli altri affari interessanti l' attività dell' Ente ad esso sottoposti dal Presidente.

Art. 23
 Il Presidente
Il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana, ha la rappresentanza legale dell' Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo, attua le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell' Ente e sovraintende alla gestione dell' Ente stesso.
Il Presidente in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.
Art. 24
 Il Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo esercita i compiti demandatigli dal Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri, i limiti e le modalità fissati dallo stesso Consiglio e dal regolamento dell' Ente.
Il Comitato è composto dal Presidente e dal Vicepresidente dell' Ente e da cinque Consiglieri eletti dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione sulle deliberazioni adottate dal Comitato.
Art. 25
 Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e designati come segue: due Sindaci effettivi, di cui uno iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, con funzioni di Presidente, ed uno supplente, dall' Assessore alle finanze; un Sindaco effettivo ed uno supplente, dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.
Il Collegio Sindacale dura in carica quattro anni ed i singoli membri possono essere confermati.
Il Collegio Sindacale assiste alle sedute degli organi collegiali dell' Ente.
Il Collegio Sindacale trasmette, almeno ogni sei mesi, all' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana una relazione sull' andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell' Ente controllato.
Art. 26
 Indennità
Al Presidente, al Vicepresidente ed ai Sindaci dell' Ente è dovuta una indennità di carica.
Ai Consiglieri di Amministrazione è dovuto un gettone di presenza.
Art. 27
 Il Direttore
Alla direzione dell' Ente è preposto un Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione previo concorso, eccezionalmente per chiamata.
Il Direttore interviene, senza voto, alle sedute del Consiglio e del Comitato esecutivo e ne controfirma i verbali. Dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell' Ente adeguandoli alle esigenze interne di funzionalità, nel rispetto dei regolamenti interni; regola la migliore utilizzazione del personale. Controfirma i contratti e gli atti che comportano impegno di spesa. Risponde dell' andamento del servizio al Presidente. Esercita, inoltre, le funzioni ad esso delegate dal Presidente.
Art. 28
 Incompatibilità
Il Presidente, il Vicepresidente ed i Consiglieri non possono svolgere attività per conto di società, di aziende e di imprese, comunque costituite, che, anche operanti al di fuori della circoscrizione territoriale dell' Ente, effettuino forniture di beni e prestazioni di servizi all' Ente stesso.
Art. 29
 Esercizio finanziario
L' esercizio finanziario dell' Ente ha inizio con il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il mese di ottobre, per l' esercizio successivo; entro il mese di aprile deve essere approntato il conto consuntivo per l' esercizio trascorso. Detto conto e la relazione che lo accompagna devono essere depositati presso il Consiglio regionale entro il 30 settembre.
Art. 30
 Approvazione delle delibere
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trasmesse, per l' approvazione, all' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana e diventano esecutive subito dopo la comunicazione dell' approvazione, o dopo trascorsi 30 giorni dal ricevimento senza che sia adottato alcun provvedimento.
Le deliberazioni, di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 22, devono essere sottoposte all' approvazione della Giunta regionale, per il tramite dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.
Art. 31
 Vigilanza
L' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana può disporre, in ogni momento, ispezioni amministrative e verifiche di cassa e disporre l' esecuzione d' ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative e regolamentari, quando l' Amministrazione dell' Ente ne rifiuti o ritardi l' adempimento.
Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto, o uno o più dei suoi componenti possono essere revocati, per gravi irregolarità amministrative o per gravi violazioni della presente legge e dei regolamenti dell' Ente, con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, previa deliberazione della Giunta medesima, sentite le deduzioni del Consiglio di Amministrazione e dei componenti cui la revoca si riferisce.
In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, l' Ente è retto da un Commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, previa deliberazione della Giunta medesima.
La ricostituzione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di mesi tre dallo scioglimento, prorogabile di un trimestre dalla data del relativo decreto.
Art. 32
 Personale dell' Ente
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge l' Ente provvederà a deliberare i regolamenti interni.
L' assunzione del personale, salvo quello per il primo impianto degli uffici dell' Ente, deve avvenire per pubblico concorso.
Con successiva legge regionale sarà determinata la dotazione organica del personale e saranno stabilite le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale medesimo.
Art. 33
 Disposizioni finanziarie
Per la costituzione del patrimonio iniziale e per l' attività dell' Ente prevista dalla presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell' esercizio finanziario 1967, un contributo di lire 400 milioni, di cui 200 milioni per il patrimonio iniziale.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere, per l' attività dell' Ente, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1971, un contributo annuale di lire 400 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967, è istituito il capitolo 674 con la denominazione: << Contributo a favore dell' Ente Regionale per lo Sviluppo dell' Agricoltura nella Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni, da prelevarsi dall' apposito fondo speciale inscritto al capitolo 901 del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 (Rubrica n. 3 dell' allegato 5 al bilancio medesimo).
L' onere di lire 400 milioni, relativo all' esercizio finanziario 1967, fa carico al sopracitato capitolo 674, e quello per gli esercizi finanziari dal 1968 al 1971 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 34
 Estinzione dell' Ente
In caso di estinzione dell' Ente, il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare sarà totalmente devoluto alla Regione.