TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Costituzione
È istituito l' Ente Regionale per lo Sviluppo dell' Agricoltura nella Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, con le attribuzioni e le funzioni stabilite dalle norme della presente legge.
L' Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Gorizia, con facoltà di istituire uffici decentrati.
Art. 2
Finalità e attribuzioni
L' Ente, secondo le indicazioni del piano di sviluppo regionale, si propone lo scopo di promuovere lo sviluppo dell' agricoltura nella regione, mediante interventi diretti a realizzare l' aumento del reddito ed il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni interessate, nonché a superare gli squilibri zonali e sociali.
In particolare:
a) promuove ed agevola la formazione e lo sviluppo di imprese agricole a carattere familiare, efficienti e razionalmente organizzate, nonché il loro insediamento nelle campagne, anche a norma delle disposizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 590;
b) attua e gestisce direttamente iniziative volte ad assicurare lo sviluppo degli allevamenti e delle produzioni agricole;
c) agevola il ricorso dei coltivatori diretti e delle cooperative agricole al finanziamento ed al credito di miglioramento e di conduzione;
d) favorisce le iniziative volte alla formazione professionale ed all' aggiornamento di imprenditori e lavoratori agricoli;
e) promuove la cooperazione e favorisce il sorgere di iniziative associate di cooperative fra coltivatori, di consorzi di cooperative e consorzi di produttori agricoli per l' acquisto e la gestione di macchine agricole, di altri beni, di attrezzature e di servizi, nonché per la raccolta, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione ed il collocamento dei prodotti agricoli all' interno e all' estero;
f) promuove la formazione di convenienti unità fondiarie, previste al Capo II del Titolo II, mediante l' acquisto o la espropriazione.
Le gestioni di cui alla lettera b) verranno trasferite a cooperative agricole aperte a tutti i produttori interessati della zona.
Art. 3
Zone di intervento
L' Ente svolge gli interventi di cui alla presente legge in zone agricole suscettibili di valorizzazione, delimitate con decreto del Presidente della Giunta regionale, con le modalità di cui al Titolo II della presente legge.
È data facoltà all' Ente di predisporre piani di valorizzazione, la cui approvazione è demandata alla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, anche per specifici comprensori nelle zone delimitate ai sensi del comma precedente, nonché di far luogo ai programmi esecutivi nell' ambito delle attribuzioni conferite.
L' Ente può effettuare, previa autorizzazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, anche al di fuori dei territori di cui al primo comma, interventi ordinari e straordinari in specifici settori produttivi, in relazione ad esigenze di particolare importanza economico - sociale.
TITOLO III
PATRIMONIO E ORDINAMENTO DELL' ENTE
Art. 19
Patrimonio dell' Ente
L' Ente ha un patrimonio ed un bilancio proprio.
Alle spese per il funzionamento e l' attività dell' Ente si provvede:
a) con il patrimonio di fondazione;
b) con le rendite patrimoniali;
c) con gli eventuali proventi di servizi ed attività;
d) con i contributi disposti dalla Regione o dallo Stato;
e) con le oblazioni volontarie o le liberalità disposte da Enti pubblici o da privati;
f) con i proventi di particolari operazioni autorizzate a termini di legge.
Art. 20
Organi dell' Ente
Sono organi dell' Ente:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Comitato esecutivo;
d) il Collegio Sindacale.
Art. 21
Il Consiglio di Amministrazione
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.
È composto, oltre che dal Presidente dell' Ente, da:
a) sette rappresentanti dei coltivatori diretti, due degli agricoltori, compresi i concedenti a mezzadria e a colonia parziaria, e tre dei lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziali, scelti su designazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative;
b) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche da scegliersi su terne designate dalle stesse;
c) i preposti alla direzione rispettivamente dei servizi agrari, dei servizi forestali e dei servizi dell' economia montana dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana;
d) due rappresentanti dei Consorzi di bonifica e due dei Consorzi di bonifica montana, operanti nella Regione, i cui comprensori ricadano, in tutto o in parte, nei territori ove opera l' Ente;
e) tre tecnici agricoli ed esperti iscritti ai rispettivi albi professionali della Regione;
f) un funzionario designato dal Ministero dell' agricoltura e delle foreste.
Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.
Qualora, durante il quadriennio, si rendessero vacanti dei posti in seno al Consiglio, il Presidente della Giunta regionale provvederà alle nuove nomine nei termini e nei modi di cui al presente articolo.
Con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, viene nominato, fra i Consiglieri di Amministrazione, un Vicepresidente.
Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta almeno la metà più uno dei Consiglieri.
I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a oltre tre adunanze consecutive possono essere sostituiti.
Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti; in caso di parità la maggioranza è determinata dal voto del Presidente.
Art. 22
Competenze del Consiglio di Amministrazione
Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione e devono essere sottoposte all' approvazione dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana le delibere riguardanti:
a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
b) i regolamenti;
c) il personale;
d) eventuali istituzioni di commissioni consultive;
e) le domande di concessione per l' esecuzione e la gestione di opere pubbliche;
f) gli atti e contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili;
g) la prenotazione, l' accensione e la cancellazione di ipoteche;
h) lo stare in giudizio, il resistervi e la stipulazione di transazioni;
i) le convenzioni con gli Istituti di Credito, comprese quelle per stipulazione di mutui, operazioni di sconti e di cessioni di annualità;
l) la costituzione di società e di associazioni e la partecipazione ad esse;
m) le domande di concessione di acqua;
n) le accettazioni di eredità, di donazioni e legati disposti a favore dell' Ente;
o) i programmi per l' attuazione dei compiti indicati agli articoli 12, 13 e 14;
p) i piani ed i programmi di valorizzazione delle zone delimitate ai sensi dell' articolo 3;
q) i piani ed i programmi di valorizzazione per specifici comprensori delle zone delimitate, anche se non collegati ai piani precedenti, ai sensi del secondo comma dell' articolo 3;
r) i programmi per gli interventi, in specifici settori produttivi, ai sensi del terzo comma dell' articolo 3;
s) i programmi per l' attuazione dell' articolo 15, nonché i programmi necessari per la realizzazione dei compiti specificatamente demandati all' Ente;
t) le convenzioni con gli Enti pubblici operanti in agricoltura per l' affidamento di determinate attività, con l' indicazione di criteri e modalità, nonché le convenzioni con altri Enti per l' assunzione di attività interessanti lo sviluppo.
Il Consiglio delibera inoltre:
sugli atti e contratti con cui si assumono spese per un importo superiore ai 20 milioni, restando sottoposti all' approvazione della Giunta quelli di importo superiore ai 50 milioni; sugli altri affari interessanti l' attività dell' Ente ad esso sottoposti dal Presidente.
Art. 23
Il Presidente
Il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana, ha la rappresentanza legale dell' Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo, attua le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell' Ente e sovraintende alla gestione dell' Ente stesso.
Il Presidente in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.
Art. 24
Il Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo esercita i compiti demandatigli dal Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri, i limiti e le modalità fissati dallo stesso Consiglio e dal regolamento dell' Ente.
Il Comitato è composto dal Presidente e dal Vicepresidente dell' Ente e da cinque Consiglieri eletti dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione sulle deliberazioni adottate dal Comitato.
Art. 25
Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e designati come segue: due Sindaci effettivi, di cui uno iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, con funzioni di Presidente, ed uno supplente, dall' Assessore alle finanze; un Sindaco effettivo ed uno supplente, dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.
Il Collegio Sindacale dura in carica quattro anni ed i singoli membri possono essere confermati.
Il Collegio Sindacale assiste alle sedute degli organi collegiali dell' Ente.
Il Collegio Sindacale trasmette, almeno ogni sei mesi, all' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana una relazione sull' andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell' Ente controllato.
Art. 26
Indennità
Al Presidente, al Vicepresidente ed ai Sindaci dell' Ente è dovuta una indennità di carica.
Ai Consiglieri di Amministrazione è dovuto un gettone di presenza.
Art. 27
Il Direttore
Alla direzione dell' Ente è preposto un Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione previo concorso, eccezionalmente per chiamata.
Il Direttore interviene, senza voto, alle sedute del Consiglio e del Comitato esecutivo e ne controfirma i verbali. Dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell' Ente adeguandoli alle esigenze interne di funzionalità, nel rispetto dei regolamenti interni; regola la migliore utilizzazione del personale. Controfirma i contratti e gli atti che comportano impegno di spesa. Risponde dell' andamento del servizio al Presidente. Esercita, inoltre, le funzioni ad esso delegate dal Presidente.
Art. 28
Incompatibilità
Il Presidente, il Vicepresidente ed i Consiglieri non possono svolgere attività per conto di società, di aziende e di imprese, comunque costituite, che, anche operanti al di fuori della circoscrizione territoriale dell' Ente, effettuino forniture di beni e prestazioni di servizi all' Ente stesso.
Art. 29
Esercizio finanziario
L' esercizio finanziario dell' Ente ha inizio con il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il mese di ottobre, per l' esercizio successivo; entro il mese di aprile deve essere approntato il conto consuntivo per l' esercizio trascorso. Detto conto e la relazione che lo accompagna devono essere depositati presso il Consiglio regionale entro il 30 settembre.
Art. 30
Approvazione delle delibere
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trasmesse, per l' approvazione, all' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana e diventano esecutive subito dopo la comunicazione dell' approvazione, o dopo trascorsi 30 giorni dal ricevimento senza che sia adottato alcun provvedimento.
Le deliberazioni, di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 22, devono essere sottoposte all' approvazione della Giunta regionale, per il tramite dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.
Art. 31
Vigilanza
L' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana può disporre, in ogni momento, ispezioni amministrative e verifiche di cassa e disporre l' esecuzione d' ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative e regolamentari, quando l' Amministrazione dell' Ente ne rifiuti o ritardi l' adempimento.
Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto, o uno o più dei suoi componenti possono essere revocati, per gravi irregolarità amministrative o per gravi violazioni della presente legge e dei regolamenti dell' Ente, con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, previa deliberazione della Giunta medesima, sentite le deduzioni del Consiglio di Amministrazione e dei componenti cui la revoca si riferisce.
In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, l' Ente è retto da un Commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, previa deliberazione della Giunta medesima.
La ricostituzione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di mesi tre dallo scioglimento, prorogabile di un trimestre dalla data del relativo decreto.
Art. 32
Personale dell' Ente
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge l' Ente provvederà a deliberare i regolamenti interni.
L' assunzione del personale, salvo quello per il primo impianto degli uffici dell' Ente, deve avvenire per pubblico concorso.
Con successiva legge regionale sarà determinata la dotazione organica del personale e saranno stabilite le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale medesimo.
Art. 33
Disposizioni finanziarie
Per la costituzione del patrimonio iniziale e per l' attività dell' Ente prevista dalla presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell' esercizio finanziario 1967, un contributo di lire 400 milioni, di cui 200 milioni per il patrimonio iniziale.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere, per l' attività dell' Ente, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1971, un contributo annuale di lire 400 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967, è istituito il capitolo 674 con la denominazione: << Contributo a favore dell' Ente Regionale per lo Sviluppo dell' Agricoltura nella Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni, da prelevarsi dall' apposito fondo speciale inscritto al capitolo 901 del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 (Rubrica n. 3 dell' allegato 5 al bilancio medesimo).
L' onere di lire 400 milioni, relativo all' esercizio finanziario 1967, fa carico al sopracitato capitolo 674, e quello per gli esercizi finanziari dal 1968 al 1971 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Art. 34
Estinzione dell' Ente
In caso di estinzione dell' Ente, il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare sarà totalmente devoluto alla Regione.