LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1967, n. 13

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  12/07/1967
Materia:
420.03 - Edilizia scolastica

Art. 1
 
Nell' articolo 1, comma primo, della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, le parole << alle Provincie ed ai Comuni >> vengono sostituite con le parole: << alle Provincie, ai Comuni e agli altri Enti obbligati a fornire i locali ad uso delle scuole statali >>.
Art. 2
 
Nell' articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Tuttavia, per le opere di ampliamento, completamento, riattamento ed arredamento, qualora la spesa non superi lire 10 milioni, potrà concedersi un contributo nella misura massima del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, anche quando dette opere non fruiscano di contributo statale.
Nella spesa ammissibile, ai fini della concessione del contributo di cui al comma precedente, potrà comprendersi anche una quota non superiore al 5 per cento del costo dell' opera, per spese generali, tecniche e di collaudo. >>

Art. 3
 
L' articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< Il contributo sugli interessi, per un periodo non superiore a 35 anni, potrà concedersi - per le opere non ammesse a contributo statale - fino alla misura massima del 6 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. In questa possono essere incluse:
a) una quota non superiore al 10 per cento del costo dell' opera, per spese di arredamento;
b) una quota non superiore al 5 per cento del costo dell' opera, per spese generali, tecniche e di collaudo. >>


Art. 4
 
Il primo comma dell' articolo 4 della legge 26 ottobre 1965, n. 22, è sostituito dal seguente nuovo articolo:
<< Le domande di concessione dei contributi indicati negli articoli precedenti devono essere presentate all' Assessorato dell' istruzione e delle attività culturali. >>

Art. 5
 
Nel secondo comma dell' articolo 5 e nel secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, le parole << nei casi di cui all' articolo 3 >> sono sostituite con le parole << nei casi previsti dal secondo comma dell' articolo 2 e dall' articolo 3 >>.
Art. 6
 
Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, è autorizzato, per l' esercizio finanziario 1967, un ulteriore limite di impegno di lire 50 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 2001.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 è istituito il capitolo 524 con la denominazione: << Contributi sugli interessi a favore di Comuni, Provincie, Istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro Consorzi ed altri Enti ed Istituzioni per le opere di costruzione, ampliamento e riattamento di edifici destinati a sede di Istituti di istruzione tecnica e professionale e di scuole materne (articolo 3 legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni) >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni da prelevarsi dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 (rubrica n. 6 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 50 milioni relativo all' esercizio 1967 fa carico al sopracitato capitolo 524 e quello per le annualità degli esercizi dal 1968 al 2001 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.